Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Brasca, Elvira Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del D.M. 12/05/2025, n. -OMISSIS-, di revoca dall’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS- (codice fiscale -OMISSIS-), in liquidazione coatta amministrativa e di nomina, in sostituzione, quale Commissario liquidatore della predetta società cooperativa del dott. -OMISSIS-, provvedimento comunicato con PEC firmata digitalmente il 22/5/2025 dal Coordinatore dell’Unità Organizzativa competente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SS LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con ricorso in riassunzione depositato in data 18.9.2025, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato, alla stessa, l’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, sostituendola, nella medesima funzione, con il dott. -OMISSIS-.
Il provvedimento di revoca risulta fondato sui seguenti rilievi: -la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza, nell’esercizio delle proprie attività, ha riscontrato l’omesso deposito delle relazioni previste dall’art. 205 L.F., afferenti ai semestri indicati nella nota ministeriale prot. n. -OMISSIS-del 26.4.2023; - con la richiamata nota ministeriale è stata, conseguentemente, richiesta al Commissario liquidatore la trasmissione delle relazioni periodiche mancanti, corredate dai relativi estratti conto dei depositi postali o bancari intestati alla Procedura; - le richiamate richieste sono rimaste sostanzialmente inevase e, pertanto, con successiva nota ministeriale rubricata prot. n. -OMISSIS- del 22.12.2023 si è dato avvio al procedimento di revoca del Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”; -anche successivamente all’avvio del procedimento di revoca, il Commissario liquidatore non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all’omesso deposito delle relazioni richieste, la cui trasmissione deve intervenire semestralmente, fino alla definitiva chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, le pervenute controdeduzioni non consentono di superare i rilievi posti alla base dell’avvio del procedimento di revoca; -il Commissario liquidatore, pertanto, non ha adempiuto ai propri doveri informativi, con pregiudizio delle funzioni di vigilanza attribuite a questa Autorità e conseguente compromissione del rapporto fiduciario che costituisce il fondamento del conferimento dell’incarico commissariale, con conseguente necessità di procedere alla revoca dell’incarico.
La ricorrente, in punto di fatto, ha premesso di essere stata nominata Commissario liquidatore della “-OMISSIS-” con D.M. n. -OMISSIS-del 22.12.2009, di aver scrupolosamente svolto tale ruolo, di aver puntualmente contestato gli addebiti di cui alla nota ministeriale (citata nell’atto di revoca) e alla nota di avvio del procedimento di revoca, producendo la documentazione richiesta (costituita da una gran mole di documenti), fornendo al Ministero ogni chiarimento richiesto in occasione dell’audizione del 23.5.2023 e chiarendo che la procedura era formalmente chiusa a dicembre 2019.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1) Eccesso di potere, quale vizio della funzione amministrativa, sotto diversi e distinti profili sintomatici: a) travisamento dei fatti ed errore di fatto; b) contraddittorietà; c) difetto di motivazione; d) ingiustizia grave e manifesta e manifesta illogicità; e) violazione del principio di proporzionalità e sviamento di potere ”; in estrema sintesi, la ricorrente ha lamentato: (i) che i fatti e le circostanze posti a base del provvedimento gravato sarebbero erronei e/o insussistenti, in quanto nell’audizione del 23.5.2023 era stato chiarito che nel 2019 la procedura -OMISSIS- era stata completata, che nessuna altra attività doveva essere compiuta, che la liquidazione doveva essere chiusa formalmente ex art. 118 L.F. e che per tale ragione era stata richiesta la liquidazione del compenso finale; (ii) che l’atto gravato sarebbe viziato da contraddittorietà rispetto ai precedenti e numerosi atti autorizzativi emessi dal Ministero sul presupposto delle approvazioni delle relazioni trasmesse dalla ricorrente; (iii) il difetto di motivazione dell’atto impugnato, in considerazione della mole di lavoro espletata (e documentata) dalla ricorrente in relazione alla procedura inerente la cooperativa -OMISSIS-, procedura oramai chiusa nel dicembre 2019; (iv) l’ingiustizia manifesta dell’atto gravato in quanto gli addebiti -relativi ad attività già completata - sarebbero smentiti dai documenti e dalle controdeduzioni depositate nel procedimento e lo stesso Direttore Generale avrebbe concordato di procedere all’esame complessivo in sede di Atti Finali; anche la denunciata violazione dell’art. 205 della L.F. sarebbe insussistente, atteso che la ricorrente avrebbe redatto tutte le relazioni semestrali; (v) la violazione del principio di proporzionalità e sviamento di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare e controllare la procedura in sede di Atti Finali, come sempre richiesto dalla stessa ricorrente; “ 2) Eccesso di potere per contraddittorietà con i precedenti pareri favorevoli resi dall’Autorità di Vigilanza ”; l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto assunto in palese contrasto con tutti gli atti precedenti adottati dal Ministero, quale Autorità di Vigilanza, che ha sempre approvato l’operato della Commissaria senza fare mai rilievi di alcun genere; “ 3) Violazione dell’art. 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede per i diretti destinatari del procedimento il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ”, con il terzo e ultimo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 10 della legge n. 240 del 1990, in quanto l’Amministrazione procedente non avrebbe tenuto conto dell’analitica confutazione complessivamente resa dalla ricorrente in sede di controdeduzioni e di giustificazioni, unitamente alla documentazione prodotta, così come non avrebbe tenuto conto dell’istanza di determinazione del compenso e di chiusura della procedura datata 2.12.2019.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto.
Anche il controinteressato -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Rinunciata l’istanza cautelare, in vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il primo motivo non è condivisibile.
Premesso che ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto impugnato assume rilievo unicamente la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede procedimentale, restando del tutto irrilevanti gli atti depositati in giudizio, si osserva che con nota ministeriale del 20.4.2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società evidenziava alla ricorrente che “ consta che, a partire dal 2° semestre del 2019, la S.V. non abbia trasmesso le relazioni semestrali di cui all’art. 205 L.F, corredate da un’informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell’estratto analitico del conto corrente bancario al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che gli adempimenti sopra richiamati sono obbligatori ed il mancato rispetto dei termini previsti, tra l’altro, dagli artt. 205 e 209 L.F., non consente a questa Autorità di svolgere un’esaustiva valutazione in ordine alle problematiche connesse alla procedura, impedendo il controllo sulle relative attività di liquidazione ”; per tali ragioni la Direzione inviata e diffidava la ricorrente “ a far pervenire, entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione della presente, le relazioni ex art. 205 L.F. inerenti al periodo ricompreso tra il 2° semestre del 2019 (incluso) il 2° semestre del 2022 (incluso) ”, precisando che “ in caso di insufficiente, parziale o mancato riscontro nei termini assegnati, saranno, avviate le procedure per la revoca della S.V. dall’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa in oggetto, ai sensi dell’art. 7, L. 241/90 ”.
Con successiva nota prot. -OMISSIS- del 22.12.2023, il Ministero, richiamata la precedente comunicazione, rileva che “ malgrado le rassicurazioni formulate dalla S.V. in occasione dell’audizione svoltasi in data 23 maggio 2023, ore 15:30, la S.V. non ha fatto pervenire né le relazioni semestrali, corredate dagli estratti conto, né elementi (anche contabili) aggiornati concernenti il deposito degli atti finali della Procedura e le prospettive di chiusura della stessa. Inoltre, nelle more, la S.V. ha omesso di depositare anche la relazione inerente al primo semestre del 2023. Sul rilievo di quanto sopra, allo stato la diffida prot. n. -OMISSIS- del 26 aprile 2023 è rimasta del tutto inevasa, il che preclude allo scrivente Ufficio di esercitare compiutamente le funzioni di vigilanza attribuitegli per legge. Le circostanze appena esposte evidenziano gravi inadempimenti nello svolgimento dell’ufficio commissariale, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sul presupposto del quale la S.V. era stata investita nella carica di Commissario liquidatore della Procedura in oggetto con decreto ministeriale D.M. 2 dicembre 2009 n. 301/2009. Pertanto, si ritiene sussistano ragioni di pubblico interesse per promuovere la revoca di detto incarico, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 37 e 199 della L.F., applicabili ratione temporis, e si invita la S.V. a far pervenire – a mezzo P.E.C., all’indirizzo indicato in calce, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente – eventuali osservazioni al riguardo ”; infine, il Ministero, dopo aver precisato di restare in attesa di eventuali osservazioni, evidenziava che la comunicazione medesima era da intendersi quale a comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 di avvio del procedimento amministrativo di revoca dalla carica di commissario liquidatore.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sono condivisibili le doglianze relative alla erroneità dei presupposti a base dell’atto di revoca, in quanto la (parziale) carenza della documentazione e delle informazioni richieste emerge dalle note ministeriali ed è confermata dalla stessa difesa erariale che ribadisce la mancata acquisizione della documentazione in questione da parte dell’Amministrazione (e il cui deposito in sede procedimentale non è provato dalla ricorrente).
L’art. 205 della L.F. prevede l’obbligo in capo al Commissario liquidatore di presentare i rapporti semestrali fino all’effettiva conclusione della procedura, che presuppone il deposito del piano finale di riparto (art. 213 L.F.)
Dunque, il provvedimento di revoca è stato assunto sulla base della mancata acquisizione della documentazione e delle informazioni che il Commissario avrebbe dovuto depositare come specificamente richiesto nelle note ministeriali citate.
Nel provvedimento di revoca, invero, è stato precisato che “ anche successivamente all’avvio del procedimento di revoca, il Commissario liquidatore non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all’omesso deposito delle relazioni richieste, la cui trasmissione deve intervenire semestralmente, fino alla definitiva chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che, pertanto, le pervenute controdeduzioni non consentono di superare i rilievi posti alla base dell’avvio del procedimento di revoca ”, in tal modo pregiudicando le funzioni di vigilanza attribuite all’Autorità, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario, posto a base del conferimento dell’incarico commissariale.
Con riferimento alla denunciata contraddittorietà dell’atto gravato rispetto alle precedenti (positive) valutazioni dell’Autorità, si osserva che il rilievo non è pertinente, in quanto eventuali precedenti approvazioni non esonerano il Commissario dall’obbligo di adempiere puntualmente ai doveri informativi di cui all’art. 205 L.F. nei confronti dell’Autorità di vigilanza, qualora questa richieda le relazioni semestrali, gli estratti conto e la documentazione giustificativa ritenuta mancante.
Anche il denunciato difetto di motivazione appare insussistente.
Sotto un primo profilo si osserva che non assumono rilievo i plurimi riferimenti alla mole di attività posta in essere dalla ricorrente nell’esercizio dell’incarico ricevuto, atteso che il provvedimento di revoca trova (esclusivo) fondamento sulla carenza informativa rilevata dall’Autorità di Vigilanza e sulla indisponibilità del Commissario ad ovviare compiutamente a tale carenza.
Sotto questo esclusivo e dirimente profilo, il provvedimento gravato, come sopra già evidenziato, risulta puntualmente motivato, descrivendo l’iter procedimentale che ne ha preceduto l’emanazione e richiamando, in modo puntuale, le ragioni della compromissione del rapporto fiduciario posto a base del conferimento dell’incarico commissariale. Quanto all’aspetto relativo alla chiusura della procedura, nel provvedimento di revoca è specificato che anche successivamente all’avvio del procedimento di revoca il Commissario liquidatore non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all’omesso deposito delle relazioni richieste la cui trasmissione deve intervenire semestralmente “ fino alla definitiva chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa (…) ”.
Quanto all’ingiustizia manifesta, si rileva che la contestata revoca è stata assunta in ragione della compromissione del rapporto fiduciario scaturita dalla mancata collaborazione del Commissario rispetto alla richiesta di depositare la richiamata documentazione e le relazioni mancanti.
Anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità non appare fondata.
Al fine di assicurare la correttezza della procedura liquidatoria, l’art. 204 L.F. stabilisce, tra l’altro, che il Commissario liquidatore si attiene alle direttive dell’Autorità di vigilanza; l’art. 205 L.F. dispone che il Commissario debba presentare, alla fine di ogni semestre, all’Autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione e che copia di tale relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, sia trasmessa al Comitato di sorveglianza.
Non pare, pertanto, sussistente alcuna irragionevolezza (o mancanza di proporzionalità) della revoca atteso che essa costituisce l’unico strumento che consente di superare la carenza di informazioni e di documenti rilevate dall’Autorità di vigilanza.
In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato.
Anche il secondo motivo, relativo al contrasto con tutti gli atti precedenti adottati dal Ministero, non può essere condiviso, dovendosi richiamare a tal proposito quanto già in precedenza evidenziato.
Giova ribadire, infatti, che eventuali precedenti approvazioni o valutazioni positive dell’Autorità non possono esonerare il Commissario dall’obbligo di adempiere puntualmente ai doveri informativi di cui all’art. 205 L.F. nei confronti dell’Autorità di vigilanza, qualora questa richieda le relazioni semestrali o la documentazione giustificativa mancante e ritenuta indispensabile per esercitare la propria funzione.
Infine, anche il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è fondato.
L’Amministrazione ha valutato le controdeduzioni e la documentazione ad esse allegata prodotte dalla ricorrente, oltre ad aver eseguito l’audizione della medesima. Ebbene, la circostanza che i rilievi della ricorrente non siano stati condivisi dal Ministero -come rappresentato negli atti sopra ricordati – non può determinare la violazione della norma procedimentale invocata in ricorso, in quanto nel provvedimento di revoca impugnato è dato conto delle ragioni che non hanno consentito di accogliere le controdeduzioni depositate dall’interessata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS LF, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SS LF | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.