TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 845
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere (travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità e sviamento di potere)

    Il Tribunale ritiene che la revoca sia fondata sulla mancata trasmissione delle relazioni semestrali obbligatorie per legge, nonostante le richieste ministeriali e l'avvio del procedimento di revoca. Le giustificazioni fornite dalla ricorrente non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi dell'amministrazione. Le precedenti approvazioni non esonerano il commissario dagli obblighi informativi. La motivazione è ritenuta sufficiente in quanto descrive l'iter procedimentale e le ragioni della compromissione del rapporto fiduciario. La revoca è considerata proporzionata allo scopo di garantire la correttezza della procedura liquidatoria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti pareri favorevoli

    Le precedenti approvazioni non esonerano il Commissario dall'obbligo di adempiere puntualmente ai doveri informativi richiesti dall'Autorità di vigilanza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990

    L'Amministrazione ha valutato le controdeduzioni e la documentazione, ma non ha condiviso i rilievi della ricorrente, motivando adeguatamente le ragioni nel provvedimento di revoca. La mancata accoglienza delle controdeduzioni non costituisce violazione della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 845
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 845
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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