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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4168/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406447240100445176 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 23/07/2025 alla SO.G.E.T. S.p.A., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 13/08/2025, la società Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento TARI n. 406447240100445176 del 13/05/2025, notificato il 30/05/2025, avente ad oggetto l'omesso versamento, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, della TARI riferita alle utenze ubicate nel Comune di Mercato
S. Severino alla Indirizzo_1, Area PIP, lotto n. 1 della frazione Oscato, adibito alla produzione di manici in legno, pedane e pallets del legno, per il complessivo importo di € 20.020,60 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il predetto atto impositivo aveva fatto seguito allo schema d'atto n. 406447240100445176 col quale la
Concessionaria aveva comunicato alla contribuente la "presenza di discordanze rispetto alle risultanze rilevate nelle banche dati disponibili all'Ente, nonché rispetto ad eventuali rilevazioni effettuate in loco per gli immobili oggetto di verifica"; in particolare, il disaccordo avrebbe riguardato:
la superficie tassabile accertata rispetto a quella dichiarata del capannone (da mq. 378 a mq. 388);
la superficie tassabile accertata rispetto a quella dichiarata della tettoia (da mq. 113 a mq. 124);
-
un'area esterna di mq. 216, che la contribuente riteneva non dovesse essere tassata in quanto adibita ad
-
area di sosta delle autovetture, mentre i verificatori, invece, da un accesso in loco, avevano rilevato che quell'area era occupata da tavole in legno ancora coperte dall'imballaggio, nonché da una piccola differenza di superficie
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
Violazione Legge L. 212/2000, non essendo stata acquisita, la documentazione oggetto di istruttoria,
-
conformemente agli artt. 71 co. 4 e 73 co. 2, D.Lgs. 507/1993, non avendo potuto accedere, il personale della Soget, presso i locali della contribuente, prima di aver rivolto ad essa motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, sempre che lo stesso invito fosse rimasto inadempiuto;
· Assenza di contraddittorio informato ed effettivo ex art.
6-bis, co. 4, L. 212/2000, non essendo chiaramente evincibili i motivi del mancato accoglimento delle proprie osservazioni;
- Difetto di motivazione, non evincendosi i presupposti, le ragioni giuridiche ed i mezzi di prova su cui si fonda;
Difetto di sottoscrizione, per assenza od illegittimità della firma assunta come sostitutiva dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ex art. 1, comma 87, legge 549/95;
Difetto di attribuzione, per essere stato emesso da organo privo della relativa potestà;
- Infondatezza della pretesa tributaria, non producendo rifiuti l'area oggetto di contestazione, in quanto adibita a parcheggio;
Illegittimità delle sanzioni, per mancata applicazione del cumulo giuridico in alternativa a quello materiale;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 02/01/2026.
La SO.G.E.T. S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 07/08/2025, ha insistito sulla legittimità del proprio operato e sulla correttezza dell'atto impugnato.
Ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 05/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione, osserva il Collegio che la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 26886 del 05/10/2021, in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento TARSU, ha precisato che: "non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti".
Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione".
Ne consegue che l'accesso del personale della Soget presso i locali della contribuente, prima di aver rivolto ad essa motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, oltre a non comportare sanzioni, rende pienamente legittima la documentazione acquisita ai fini dell'accertamento.
In riferimento alla ulteriore eccezione osserva il Collegio che, con il Dlgs 219/2023, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 3 gennaio 2024, è stata data attuazione agli articoli 4 e 17, comma 1, della Legge 111/2023, che modificano le norme dello statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Nello specifico l'art.
6-bis dello Statuto del contribuente è stato così modificato:
"Art.
6-bis (Principio del contraddittorio). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio".
Da tale novità normativa derivano conseguenze operative nella fase accertativa degli Enti soprattutto in riferimento ai tributi TARI e IMU. Stando ad una interpretazione letterale della norma, gli avvisi di accertamento TARI e IMU per omesso/ parziale versamento, come quello in questa sede impugnato, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all'emissione degli avvisi di accertamento, rientrerebbero nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione ed il suo rigetto.
Assolutamente infondato, anche alla luce della costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è
l'ulteriore motivo col quale parte ricorrente ha denunciato un presunto indimostrato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si osserva che l'Avviso di Accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e che l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e " quantum debeatur".
Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili, costituiti dalle unità immobiliari che risultano essere possedute, con la descrizione puntuale della destinazione d'uso e della superficie imponibile.
Per la Tari, a differenza dell'Imu, non sono richiesti i dati catastali dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest'ultima deve essere necessariamente indicata.
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad emettere l'Atto contestato, con la conseguente infondatezza dell'eccezione.
Quanto ai presunti difetti di sottoscrizione e di attribuzione, osserva il Collegio che con propria sentenza n. 15973 del 15/06/2025, la Corte di cassazione ha messo un punto fermo sul tema della validità degli Avvisi di Accertamento IMU/TARI emessi da concessionari del servizio.
Il caso preso in esame dalla Corte riguardava proprio un avviso impugnato per presunti vizi di sottoscrizione, con riferimento al quale, richiamando l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, ha affermato che per gli atti emessi da un Concessionario, come nella specie, non è necessario né l'autografo del dirigente comunale, né un suo atto di esonero dalla firma.
Basta l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché formalizzata in un atto del concessionario stesso.
Il punto chiave, ha sottolineato la Corte, è che il potere impositivo deriva dalla convenzione tra Comune e concessionario, e l'atto è comunque riferibile all'ente pubblico, così come si evince dalla documentazione versata in atti da parte resistente.
Ne deriva il rigetto delle eccezioni.
Quanto al merito della pretesa, il Collegio prende atto della Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Difensore_1 dalla quale risulta che, conformemente a quanto risultante dalle piantine planimetriche allegate e contrariamente a quanto rilevato dal Concessionario, il capannone ha una superficie calpestabile di mq.
377,67, a fronte di quella accertata di mq. 388,00, mentre la tettoia ha una superficie calpestabile di mq. 112,87, a fronte di quella accertata di mq. 124,00.
Ritiene il Collegio che, pur non essendo stata asseverata, la Relazione Tecnica prodotta possa essere ritenuta sufficiente ad assolvere l'onere probatorio richiesto dalla norma, tanto più che il Concessionario, con la "Scheda di Rilevazione" versata in atti, non ha né indicato chi abbia eseguito le misurazioni, né, tanto meno, indicato come sia pervenuta ai risultati disconosciuti da parte ricorrente.
La TARI relativa alle due predette utenze deve pertanto essere ricalcolata sulla base delle superfici risultanti dalla Relazione Tecnica.
Quanto all'area esterna di mq. 216, che la contribuente ritiene non debba essere tassata in quanto adibita ad area di sosta delle autovetture, a parere del Collegio l'operato dei verificatori deve essere ritenuto legittimo, essendo risultato, dall'accesso in loco, che quell'area era occupata da tavole in legno e non da autovetture in sosta, così come risulta dalla "Scheda di Rilevazione" redatta in contraddittorio con la ricorrente il
17/10/2023.
Quanto alle sanzioni, osserva il Collegio che la Corte di cassazione, con propria Ordinanza n. 3885 depositata il 12/12/2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie "... l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del
1997, art. 12, comma 5, trova senz'altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali.
Con la detta Ordinanza gli Ermellini hanno ribadito il consolidato principio in base al quale in presenza di violazioni della stessa natura, va contestata la sanzione unica.
Si considerano della stessa natura o indole quelle riguardanti le violazioni delle stesse disposizioni ma anche quelle di disposizioni diverse che presentano profili di sostanziale identità per natura dei fatti e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione.
La Corte ha spiegato che l'omessa o infedele denuncia TARI per più periodi d'imposta consecutivi, come nella specie, costituisce un tipico esempio di violazioni della stessa indole, riconducibili a un medesimo disegno, non essendo necessario, ai fini dell'applicazione del cumulo, che le violazioni siano legate da un nesso di "progressione" (cioè, che le successive dipendano dalla prima), essendo sufficiente la somiglianza nella natura dei fatti e nelle modalità dell'azione.
Rientrando il caso in esame nella fattispecie delineata dalla Corte di cassazione, l'eccezione di parte ricorrente deve essere accolta, con conseguente obbligo per l'Ente accertatore di rimodulare le sanzioni irrogate da calcolarsi secondo le regole del cumulo giuridico.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere parzialmente accolto e, considerata la soccombenza reciproca, si ritiene congruo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 16/01/2026
Il Presidente Il RE
Dott. Antonio D'Alessio Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4168/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406447240100445176 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 23/07/2025 alla SO.G.E.T. S.p.A., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 13/08/2025, la società Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento TARI n. 406447240100445176 del 13/05/2025, notificato il 30/05/2025, avente ad oggetto l'omesso versamento, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, della TARI riferita alle utenze ubicate nel Comune di Mercato
S. Severino alla Indirizzo_1, Area PIP, lotto n. 1 della frazione Oscato, adibito alla produzione di manici in legno, pedane e pallets del legno, per il complessivo importo di € 20.020,60 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il predetto atto impositivo aveva fatto seguito allo schema d'atto n. 406447240100445176 col quale la
Concessionaria aveva comunicato alla contribuente la "presenza di discordanze rispetto alle risultanze rilevate nelle banche dati disponibili all'Ente, nonché rispetto ad eventuali rilevazioni effettuate in loco per gli immobili oggetto di verifica"; in particolare, il disaccordo avrebbe riguardato:
la superficie tassabile accertata rispetto a quella dichiarata del capannone (da mq. 378 a mq. 388);
la superficie tassabile accertata rispetto a quella dichiarata della tettoia (da mq. 113 a mq. 124);
-
un'area esterna di mq. 216, che la contribuente riteneva non dovesse essere tassata in quanto adibita ad
-
area di sosta delle autovetture, mentre i verificatori, invece, da un accesso in loco, avevano rilevato che quell'area era occupata da tavole in legno ancora coperte dall'imballaggio, nonché da una piccola differenza di superficie
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
Violazione Legge L. 212/2000, non essendo stata acquisita, la documentazione oggetto di istruttoria,
-
conformemente agli artt. 71 co. 4 e 73 co. 2, D.Lgs. 507/1993, non avendo potuto accedere, il personale della Soget, presso i locali della contribuente, prima di aver rivolto ad essa motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, sempre che lo stesso invito fosse rimasto inadempiuto;
· Assenza di contraddittorio informato ed effettivo ex art.
6-bis, co. 4, L. 212/2000, non essendo chiaramente evincibili i motivi del mancato accoglimento delle proprie osservazioni;
- Difetto di motivazione, non evincendosi i presupposti, le ragioni giuridiche ed i mezzi di prova su cui si fonda;
Difetto di sottoscrizione, per assenza od illegittimità della firma assunta come sostitutiva dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ex art. 1, comma 87, legge 549/95;
Difetto di attribuzione, per essere stato emesso da organo privo della relativa potestà;
- Infondatezza della pretesa tributaria, non producendo rifiuti l'area oggetto di contestazione, in quanto adibita a parcheggio;
Illegittimità delle sanzioni, per mancata applicazione del cumulo giuridico in alternativa a quello materiale;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 02/01/2026.
La SO.G.E.T. S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 07/08/2025, ha insistito sulla legittimità del proprio operato e sulla correttezza dell'atto impugnato.
Ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 05/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione, osserva il Collegio che la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 26886 del 05/10/2021, in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento TARSU, ha precisato che: "non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti".
Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione".
Ne consegue che l'accesso del personale della Soget presso i locali della contribuente, prima di aver rivolto ad essa motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, oltre a non comportare sanzioni, rende pienamente legittima la documentazione acquisita ai fini dell'accertamento.
In riferimento alla ulteriore eccezione osserva il Collegio che, con il Dlgs 219/2023, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 3 gennaio 2024, è stata data attuazione agli articoli 4 e 17, comma 1, della Legge 111/2023, che modificano le norme dello statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Nello specifico l'art.
6-bis dello Statuto del contribuente è stato così modificato:
"Art.
6-bis (Principio del contraddittorio). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio".
Da tale novità normativa derivano conseguenze operative nella fase accertativa degli Enti soprattutto in riferimento ai tributi TARI e IMU. Stando ad una interpretazione letterale della norma, gli avvisi di accertamento TARI e IMU per omesso/ parziale versamento, come quello in questa sede impugnato, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all'emissione degli avvisi di accertamento, rientrerebbero nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione ed il suo rigetto.
Assolutamente infondato, anche alla luce della costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è
l'ulteriore motivo col quale parte ricorrente ha denunciato un presunto indimostrato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si osserva che l'Avviso di Accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e che l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e " quantum debeatur".
Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili, costituiti dalle unità immobiliari che risultano essere possedute, con la descrizione puntuale della destinazione d'uso e della superficie imponibile.
Per la Tari, a differenza dell'Imu, non sono richiesti i dati catastali dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest'ultima deve essere necessariamente indicata.
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad emettere l'Atto contestato, con la conseguente infondatezza dell'eccezione.
Quanto ai presunti difetti di sottoscrizione e di attribuzione, osserva il Collegio che con propria sentenza n. 15973 del 15/06/2025, la Corte di cassazione ha messo un punto fermo sul tema della validità degli Avvisi di Accertamento IMU/TARI emessi da concessionari del servizio.
Il caso preso in esame dalla Corte riguardava proprio un avviso impugnato per presunti vizi di sottoscrizione, con riferimento al quale, richiamando l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, ha affermato che per gli atti emessi da un Concessionario, come nella specie, non è necessario né l'autografo del dirigente comunale, né un suo atto di esonero dalla firma.
Basta l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché formalizzata in un atto del concessionario stesso.
Il punto chiave, ha sottolineato la Corte, è che il potere impositivo deriva dalla convenzione tra Comune e concessionario, e l'atto è comunque riferibile all'ente pubblico, così come si evince dalla documentazione versata in atti da parte resistente.
Ne deriva il rigetto delle eccezioni.
Quanto al merito della pretesa, il Collegio prende atto della Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Difensore_1 dalla quale risulta che, conformemente a quanto risultante dalle piantine planimetriche allegate e contrariamente a quanto rilevato dal Concessionario, il capannone ha una superficie calpestabile di mq.
377,67, a fronte di quella accertata di mq. 388,00, mentre la tettoia ha una superficie calpestabile di mq. 112,87, a fronte di quella accertata di mq. 124,00.
Ritiene il Collegio che, pur non essendo stata asseverata, la Relazione Tecnica prodotta possa essere ritenuta sufficiente ad assolvere l'onere probatorio richiesto dalla norma, tanto più che il Concessionario, con la "Scheda di Rilevazione" versata in atti, non ha né indicato chi abbia eseguito le misurazioni, né, tanto meno, indicato come sia pervenuta ai risultati disconosciuti da parte ricorrente.
La TARI relativa alle due predette utenze deve pertanto essere ricalcolata sulla base delle superfici risultanti dalla Relazione Tecnica.
Quanto all'area esterna di mq. 216, che la contribuente ritiene non debba essere tassata in quanto adibita ad area di sosta delle autovetture, a parere del Collegio l'operato dei verificatori deve essere ritenuto legittimo, essendo risultato, dall'accesso in loco, che quell'area era occupata da tavole in legno e non da autovetture in sosta, così come risulta dalla "Scheda di Rilevazione" redatta in contraddittorio con la ricorrente il
17/10/2023.
Quanto alle sanzioni, osserva il Collegio che la Corte di cassazione, con propria Ordinanza n. 3885 depositata il 12/12/2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie "... l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del
1997, art. 12, comma 5, trova senz'altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali.
Con la detta Ordinanza gli Ermellini hanno ribadito il consolidato principio in base al quale in presenza di violazioni della stessa natura, va contestata la sanzione unica.
Si considerano della stessa natura o indole quelle riguardanti le violazioni delle stesse disposizioni ma anche quelle di disposizioni diverse che presentano profili di sostanziale identità per natura dei fatti e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione.
La Corte ha spiegato che l'omessa o infedele denuncia TARI per più periodi d'imposta consecutivi, come nella specie, costituisce un tipico esempio di violazioni della stessa indole, riconducibili a un medesimo disegno, non essendo necessario, ai fini dell'applicazione del cumulo, che le violazioni siano legate da un nesso di "progressione" (cioè, che le successive dipendano dalla prima), essendo sufficiente la somiglianza nella natura dei fatti e nelle modalità dell'azione.
Rientrando il caso in esame nella fattispecie delineata dalla Corte di cassazione, l'eccezione di parte ricorrente deve essere accolta, con conseguente obbligo per l'Ente accertatore di rimodulare le sanzioni irrogate da calcolarsi secondo le regole del cumulo giuridico.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere parzialmente accolto e, considerata la soccombenza reciproca, si ritiene congruo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 16/01/2026
Il Presidente Il RE
Dott. Antonio D'Alessio Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale) (firma digitale)