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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/10/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
P.U. 16-1/2025 Ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 16-1/2025 promosso da Parte_1
[...] nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società ; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 40 comma 8 CC.II. mediante deposito presso la casa comunale, non essendo andato a buon fine il precedente tentativo di notifica all'indirizzo pec della società né quello presso la sede legale, come risulta dall' attestazione di cancelleria e dalle relate di notifica in atti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, non ricorrendo in particolare presupposti per l'esenzione dalla fallibilità; rilevato infatti che la società , Controparte_1 non costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcunché in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere;
ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto debitore e lo stato di insolvenza, grava invece sullo stesso debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale
(cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014); né tali conclusioni possono essere inficiate dalla mancata tenuta delle scritture contabili della società debitrice a partire dall'anno 2021 (l'ultimo bilancio disponibile è quello del 2020), apparendo infatti evidente che il mancato deposito della documentazione contabile, di per sé, non può essere ritenuta sufficiente a dimostrare il mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale poiché, in caso contrario, il sistema premierebbe l'imprenditore che non ottempera agli obblighi di legge di tenuta delle scritture contabili, il che è, chiaramente, un controsenso;
premesso che il creditore istante vanta un credito di lavoro in forza di decreto ingiuntivo n.
236/2024 del 31.7.2024 del Tribunale di Grosseto dell'importo di euro 2.877,19 in linea capitale, seguita da precetto e pignoramento presso terzi con esito negativo (docc.ti 2-7); rilevato che la disposizione di cui all'articolo 49 comma 5 c.c.i prevede che non può farsi luogo alla liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad euro trentamila;
ritenuto che
il tenore della norma sia chiaro nel riferire l'esclusione della liquidazione giudiziale all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati- e non il solo debito verso il creditore istante- sia inferiore al suindicato limite;
ritenuto dunque che il creditore sia legittimato a proporre istanza di liquidazione giudiziale anche per un credito inferiore alla predetta soglia purché, appunto, dall'istruttoria emerga il superamento complessivo del predetto limite;
rilevato che nella specie, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio emergono, a carico della società, ulteriori debiti oltre quello nei confronti dell'istante e, precisamente, un debito nei confronti dell'erario pari ad 96.406,28 € alla data del 13.5.2025;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, dal debito complessivo emerso in corso di istruttoria (considerata anche la natura erariale e di lavoro dei debiti emersi) anche da ulteriori elementi sintomatici quali: l'esito infruttuoso della procedura esecutiva presso terzi promossa dal ricorrente, l'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2021,
l'irreperibilità della società all'indirizzo indicato come sede legale, come si evince dalle relate di notificazione dell'ufficiale giudiziario in atti, il quale attesta come l'impresa sia sconosciuta all'indirizzo indicato;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza ex D.M. 55/2014 e s.m.i.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, C.F. con sede in Follonica, via dell'Industria Controparte_1 P.IVA_1
n. 639;
nomina
Giudice delegato la dott.ssa Claudia Frosini
nomina
curatore il rag. in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito Persona_1 ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno del 10.3.2026 ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. liquida
Le spese del presente procedimento in favore del ricorrente nella somma di € 620,00 oltre rimborso spese vive documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e cap come per legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Frosini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 16-1/2025 promosso da Parte_1
[...] nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società ; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 40 comma 8 CC.II. mediante deposito presso la casa comunale, non essendo andato a buon fine il precedente tentativo di notifica all'indirizzo pec della società né quello presso la sede legale, come risulta dall' attestazione di cancelleria e dalle relate di notifica in atti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, non ricorrendo in particolare presupposti per l'esenzione dalla fallibilità; rilevato infatti che la società , Controparte_1 non costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcunché in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere;
ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto debitore e lo stato di insolvenza, grava invece sullo stesso debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale
(cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014); né tali conclusioni possono essere inficiate dalla mancata tenuta delle scritture contabili della società debitrice a partire dall'anno 2021 (l'ultimo bilancio disponibile è quello del 2020), apparendo infatti evidente che il mancato deposito della documentazione contabile, di per sé, non può essere ritenuta sufficiente a dimostrare il mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale poiché, in caso contrario, il sistema premierebbe l'imprenditore che non ottempera agli obblighi di legge di tenuta delle scritture contabili, il che è, chiaramente, un controsenso;
premesso che il creditore istante vanta un credito di lavoro in forza di decreto ingiuntivo n.
236/2024 del 31.7.2024 del Tribunale di Grosseto dell'importo di euro 2.877,19 in linea capitale, seguita da precetto e pignoramento presso terzi con esito negativo (docc.ti 2-7); rilevato che la disposizione di cui all'articolo 49 comma 5 c.c.i prevede che non può farsi luogo alla liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad euro trentamila;
ritenuto che
il tenore della norma sia chiaro nel riferire l'esclusione della liquidazione giudiziale all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati- e non il solo debito verso il creditore istante- sia inferiore al suindicato limite;
ritenuto dunque che il creditore sia legittimato a proporre istanza di liquidazione giudiziale anche per un credito inferiore alla predetta soglia purché, appunto, dall'istruttoria emerga il superamento complessivo del predetto limite;
rilevato che nella specie, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio emergono, a carico della società, ulteriori debiti oltre quello nei confronti dell'istante e, precisamente, un debito nei confronti dell'erario pari ad 96.406,28 € alla data del 13.5.2025;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, dal debito complessivo emerso in corso di istruttoria (considerata anche la natura erariale e di lavoro dei debiti emersi) anche da ulteriori elementi sintomatici quali: l'esito infruttuoso della procedura esecutiva presso terzi promossa dal ricorrente, l'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2021,
l'irreperibilità della società all'indirizzo indicato come sede legale, come si evince dalle relate di notificazione dell'ufficiale giudiziario in atti, il quale attesta come l'impresa sia sconosciuta all'indirizzo indicato;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza ex D.M. 55/2014 e s.m.i.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, C.F. con sede in Follonica, via dell'Industria Controparte_1 P.IVA_1
n. 639;
nomina
Giudice delegato la dott.ssa Claudia Frosini
nomina
curatore il rag. in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito Persona_1 ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno del 10.3.2026 ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. liquida
Le spese del presente procedimento in favore del ricorrente nella somma di € 620,00 oltre rimborso spese vive documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e cap come per legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Frosini