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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 4.4.2025, promossa da:
- rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. A. Carluccio
Ricorrente
C O N T R O
- rappresentata e difesa, con mandato in calce alla comparsa di CP_1
costituzione, dall'Avv. L. Gregoroni
Resistente
Oggetto: risoluzione contratto di agenzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver sottoscritto, in data 25.10.2021, un contratto di agenzia con la in CP_1 forza del quale si era impegnato a promuovere l'attività della banca, collocando prodotti finanziari - esponeva di aver ricevuto pec del 30.3.2023 con la quale parte convenuta aveva comunicato il recesso per giusta causa in considerazione di operazioni
(asseritamente) anomale intercorse con alcuni clienti e poste in essere in “violazione della normativa di riferimento nonché delle procedure interne”.
Lamentava l'illegittimità di siffatta determinazione in quanto non era contrattualmente previsto alcun divieto di avere rapporti economico/commerciali con i clienti.
Allegava pertanto di avere diritto all'indennità di mancato preavviso ex art. 1751 c.c. e al
FIRR. Soggiungeva di aver subìto a causa dell'illegittimo recesso un danno all'immagine, quantificato in € 10.000,00.
Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di €
73.673,20 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, di € 648,98 a titolo di FIRR e di € 10000,00 a titolo di risarcimento del danno morale.
1 Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' che contestava gli avversi assunti, evidenziando come il motivo CP_1
del recesso non era da ravvisare nel mero compimento di operazioni con clienti, quanto piuttosto nel “reiterato e sistematico compimento di operazioni “incrociate” che non hanno alcuna giustificazione”.
Rilevava poi che, a titolo di FIRR- pari all'indennità di risoluzione del rapporto, unica voce comunque dovuta anche in caso di legittimo recesso – il ricorrente avrebbe avuto diritto all'importo di € 266,93.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente – nel lamentare l'illegittimità del recesso per giusta causa comunicato con pec del 30.3.2023 - ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto e del FIRR nonché al risarcimento del danno all'immagine subìto a causa della risoluzione del contratto d'agenzia sottoscritto in data
25.10.2021.
La regola generale per l'indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata, come noto, dall'art. 1751 c.c., che espressamente prevede che l'indennità non sia dovuta quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, inadempienza che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato,
è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia
- in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
con la conseguenza che, ai fini di legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile, se adeguatamente e
2 congruamente argomentata (..) in sede di legittimità (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728;
Cass. 12 novembre 2019, n. 29290)” (cfr. Cass. 22140/2024).
Pertanto, con riferimento al contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzata per analogia la nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., prevista per il lavoro subordinato.
Tanto premesso, le parti hanno sottoscritto, senza esclusiva e senza rappresentanza, un contratto con il quale parte convenuta ha conferito al ricorrente l'incarico di svolgere stabilmente e con carattere di continuità l'attività di promozione e collocamento dei prodotti di cui all'allegato 1 del medesimo contratto e nella zona assegnata (Puglia,
Basilicata), presso clienti dallo stesso direttamente procurati ovvero allo stesso eventualmente segnalati dalla preponente (cfr. art. 2 del contratto, in atti).
A norma dell'art. 7 del contratto, “L'incarico è da intendersi come strettamente personale
e fondato su un presupposto essenzialmente fiduciario.
7.2 Resta quindi esclusa per l'Agente vuoi la facoltà di nominare subagenti, vuoi la facoltà di demandare a propri dipendenti e/o collaboratori lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento oggetto del presente Mandato (…)”.
Ai sensi dell'art. 22 del contratto, “È data facoltà a ciascuna delle parti di recedere dal presente Contratto senza preavviso, e senza obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva, al verificarsi di un inadempimento degli obblighi contrattuali imputabile all'altro contraente ovvero di un qualsiasi altro evento tale da ledere il presupposto fiduciario e non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
22.2 Le Parti considerano ipotesi di giusta causa di recesso da parte della Banca, secondo una prevalutazione convenzionale delle singole fattispecie, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
- eventi incompatibili con i requisiti di onorabilità e professionalità dell'Agente;
- eventi inerenti la sfera soggettiva dell'Agente che possano generare rischi reputazionali per la Banca;
- eventi imputabili all'Agente che ledano gli interessi dei clienti o comunque che incidano negativamente sul rapporto fiduciario fra la Banca e i clienti”.
3 Con pec del 30.3.2023, la ha comunicato che “a seguito di verifiche interne, la CP_2
ha accertato il compimento di condotte non consone alla corretta attività bancaria CP_2
e in grave violazione della Normativa di Riferimento nonché delle Procedure Interne.
In particolare, la svolgendo la propria istituzionale attività di monitoraggio, ha CP_2
rilevato movimentazioni anomale –che non trovano riscontro nella regolare operatività del Contratto – fra il Suo conto corrente acceso presso la e quello di alcuni clienti CP_2
della medesima (CIF 9800112, 9775974, 7366265, 9854523, 9775907, CP_2
9855961,9824744, 9869506) a cui Lei stesso ha collocato prodotti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (di seguito, i“Clienti”).
Segnatamente, la ha accertato numerose operazioni di bonifico, effettuate dal Suo CP_2 conto corrente in favore di Clienti, come meglio dettagliate nella tabella di seguito (…)
Contestualmente, la ha appurato che Lei ha altresì ricevuto, sul medesimo conto, CP_2
alcuni bonifici da parte di due dei suddetti clienti, come di seguito dettagliato (..).
Peraltro, a seguito di richiesta, da parte della di specifici chiarimenti sulle CP_2
suddette movimentazioni - associate a causali anomale e, lo si ribadisce, non riferibili alla regolare esecuzione del Contratto - non sono state fornite adeguate spiegazioni.
Di conseguenza, le suddette anomalie risultano tali da ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario posto alla base del Contratto”.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta ha dettagliatamente ricostruito- sulla scorta della documentazione prodotta- le movimentazioni bancarie che hanno compromesso il vincolo fiduciario (pag. 7, 8, 9 e 10 della comparsa).
Trattasi di operazioni che, per come è incontestato tra le parti, sono state effettuate da/nei confronti di clienti della procacciati dall'agente e spesso avvenute in prossimità CP_2 dell'apertura dei relativi rapporti di conto corrente.
E' incontestata la circostanza, all'esito di quanto allegato e documentato dalla che CP_2
“alcuni conti correnti siano stati chiusi”.
Tali elementi – unitamente valutati al numero di operazioni effettuate, con cadenza quasi mensile, nell'arco di un anno (al di là dell'entità degli importi, alcuni dei quali peraltro pari ad € 800,00 o 900,00 euro) e all'assenza di idonee giustificazioni (non allegate in ricorso, sicché la prova testimoniale sulle circostanze articolate nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe stata ininfluente ai fini del decidere), contraddittoriamente rese alla in seguito ai chiarimenti richiesti (cfr. doc. 2 e 4 di parte convenuta) – inducono a CP_2 ritenere condivisibile il rilievo di parte convenuta secondo cui “il peculiare congegno di operazioni bancarie “incrociate” sopra descritto non può certo essere qualificato alla
4 stregua di normali operazioni eseguite con conoscenti: e, d'altra parte, in ragione delle contraddittorie giustificazioni fornite dall'agente la non era in alcun modo in CP_2
grado di comprendere il motivo per il quale era solito versare a clienti da lui Pt_1
procacciati con cadenza mensile importi e, allo stesso tempo, ricevere da alcuni di questi, pagamenti di pari importo”.
La condotta contestata costituisce, a parere di chi scrive, giusta causa di recesso, ponendosi in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono presiedere l'esecuzione del contratto e che nel caso di specie si concretizzano anche nel “tenere comportamenti coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali della Banca, contenere i rischi legali e reputazionali, tutelare la clientela e fidelizzare la stessa alla Preponente”
(art. 8 del contratto) senza che a differenti conclusioni possa indurre il fatto che il ricorrente abbia procacciato, nel corso del rapporto, numerosi clienti, trattandosi di circostanza inidonea ad elidere la rilevanza – anche in termini di lesione del vincolo fiduciario- delle anomalie addebitate dalla CP_2
Per le ragioni che precedono, le domande tese al riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ed il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subìto a causa dell'illegittima risoluzione del contratto non possono trovare accoglimento.
Risulta invece pacificamente dovuta la somma richiesta a titolo di FIRR, avendo la stessa dichiarato la disponibilità a versare quanto maturato per detta causale (pag. 17 CP_2
della memoria di costituzione).
Pur avendo indicato un importo inferiore (€ 266,93) rispetto a quello richiesto dal ricorrente (€ 648,98), parte convenuta non ha tuttavia fornito elementi contabili per discostarsi dal calcolo effettuato in ricorso, tenuto conto dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno 2022 e delle fatture relative all'anno 2023.
In definitiva, parte convenuta va condannata al pagamento della somma di € 648,98.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore del decisum – segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di osì provvede: CP_1 accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 684,98, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
5 condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 4.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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