TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/08/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4032/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
P. IV , in persona del procuratore speciale dott. Parte_1 P.IV_1 [...]
elettivamente domiciliata presso l'avv. Nedo Corti, che la rappresenta e difende, giusta Parte_2 procura in calce dell'atto di citazione
- Attrice - e
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in via Controparte_1
Mercurio n. 1 – Locri (RC), presso l'avv. Giuseppe Mollica che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto -
OGGETTO: cessione di crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 27.12.2022, la citava in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo di “dichiarare il diritto di credito di nei confronti del CP_1 Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, con sede in Piazza Municipio, 27 - 89030 Africo CP_1 (RC), codice fiscale e conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla società P.IV_2 (c.f. ) la somma per capitale di euro 280.781,69 e per interessi di Parte_1 P.IV_1 mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza, per come indicata nella superiore tabella ed ammontanti alla data del 27/12/2022 ad euro 32.345,34 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di invalidità del contratto condannare la convenuta a pagare in favore di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. Controparte_2 2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito dal in ragione della Controparte_1 somministrazione fruita, e determinato nella somma per capitale di euro 280.781,69 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per
1 tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza, per come indicata nella superiore tabella ed ammontanti alla data del 27/12/2022 ad euro 32.345,34 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. forf spese generali 15%, c. p. a. 4%, iva 22%)”.
A sostegno della propria pretesa, la società attrice premetteva di essere cessionaria di crediti di
[...]
relativi all'attività di somministrazione di energia elettrica e/o gas vantati dalla stessa CP_3 nei confronti del di . Tale cessione era stata stipulata mediante atto notarile ed era CP_1 CP_1 stata notificata all'ente in data 09.01.2022.
Riportava una tabella riepilogativa di tutti i crediti ceduti, con l'indicazione dei rispettivi numeri di fattura, data di scadenza, importo e interessi maturati, per un complessivo ammontare di € 280.781,69 per sorte capitale ed € 32.345,34 per interessi di mora, oltre ai successivi interessi di mora maturandi sino al saldo.
Precisava che il predetto credito era maturato in capo alla cessionaria quale esercente il regime di salvaguardia per la Regione Calabria ovvero quale fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
Deduceva, inoltre, che in relazione alle somme portate dalle fatture indicate, afferenti all'attività di impresa commerciale di decorrevano gli interessi di mora al tasso previsto Controparte_3 nell'art. 5 del D.lgs. 231/2002.
In via gradata, nel caso in cui fossero stati ritenuti non validamente stipulati i contratti di fornitura, chiedeva il pagamento ex art. 2041 c.c. dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento del CP_1 per la fornitura ricevuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.05.2023, si costituiva il Controparte_1 chiedendo di “accertare e dichiarare l'insussistenza della richiesta avanzata da parte della
[...] in persona del proprio legale rappresentate pt. Conseguentemente dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto alla parte attrice. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore”.
Deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria sulla presunta nullità del decreto ingiuntivo emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento.
Poneva in evidenza l'assenza di sostegno documentale rispetto alle pretese dell'attrice che si era limitata ad elencare una serie di fatture asseritamente non adempiute dal CP_1
Eccepiva anche la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole espressive degli interessi di qualsiasi natura, in quanto palesemente contrastanti con le norme imperative perché superiori al tasso soglia oltre il quale di presume il carattere illegittimo.
Affermava, inoltre, l'assenza di prova circa l'esistenza dei rapporti negoziali tenuto conto della mancata produzione dei contratti di somministrazione con riferimento ai quali è prevista la forma scritta ad substantiam essendovi parte un ente locale.
2 All'udienza del 02.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare deve premettersi che la agisce nel presente giudizio al fine Parte_1 di ottenere il pagamento di un credito cedutole dall'originaria società creditrice ( ) e CP_3 CP_3 maturati nei confronti del con riferimento al servizio di fornitura di energia Controparte_1 elettrica.
Dunque, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è costituito da un contratto di cessione concluso con registrato in data 24.12.2021 (all. 2 atto di citazione). Controparte_3
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art. 1264 c.c.): la notificazione CP_1 all'Ente della cessione (all. 3 atto di citazione).
Giova poi precisare che, sebbene l'art. 69 RD n. 2440 del 1929 si applichi ai soli crediti dovuti da amministrazioni statali, purtuttavia la predetta cessione ha rispettato questa norma, in quanto è intervenuta mediante scrittura privata autenticata da notaio.
Occorre adesso esaminare le posizioni creditorie vantate da parte attrice con riferimento alla cessione inerente ai crediti facenti capo alla cedente.
Anzitutto deve rilevarsi che, per come dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio e per come documentato in atti, il servizio reso da va ricondotto nell'alveo del servizio di Controparte_3 salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 e del DM 23.11.2007. Si tratta di un servizio che viene attivato per i clienti finali (siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra inequivocabilmente che la Controparte_3 abbia agito nella veste di società selezionata per questo servizio con riferimento all'area territoriale della Calabria, tra gli altri, negli anni 2020 e 2021 (cfr. all. 5 e 6 atto di citazione;
cfr. fatture).
Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege.
Ciò significa che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali.
Nell'ambito del servizio di salvaguardia, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia alle condizioni previste dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di Bologna, Sent. n. 1691/2019 del 19.7.2019) e che “... il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende
3 esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Parte_3 Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22).
Ciò posto, occorre a questo punto valutare la fondatezza della domanda.
Sulla base dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravava su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale (assolto nel caso di specie con la produzione del contratto di cessione e degli atti inerenti al servizio di salvaguardia) e l'esecuzione della prestazione, allegando l'altrui inadempimento.
Spettava, invece, al dimostrare di avere adempiuto, anche solo parzialmente, ovvero eccepire CP_1 l'altrui inadempimento ex art. 1460 c.c. Ebbene, l'attrice ha dimostrato di essere cessionaria di una serie di crediti maturati dalla cedente nell'ambito del servizio di salvaguardia, che le competeva nel 2020-2021 con riguardo alla Regione Calabria e che non è stato mai contestato dal il quale CP_1 ha regolarmente avuto notizia dell'atto di cessione dei crediti.
Il non ha contestato di avere ricevuto la fornitura, di cui vi è prova documentale sulla base CP_1 delle fatture azionate (all. 12 depositi complementari del 30.05.2023), deducendo – anzi – la nullità delle stesse ovvero di avere già ottemperato al pagamento, sicché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'esecuzione della prestazione deve ritenersi provata.
Del tutto inconferenti sono le difese che concernono il procedimento monitorio, atteso che parte attrice ha agito in sede ordinaria così come quelle sul tasso degli interessi moratori che è normativamente previsto.
Inoltre, considerato che l'ente convenuto ha solo allegato e non ha dimostrato di avere già corrisposto alla cedente ovvero alla cessionaria le somme fatturate, risulta provata l'esistenza del debito e pertanto il deve essere condannato a rifondere in favore di parte attrice la complessiva somma, per CP_1 sorte capitale, di € 280.781,69.
Per ciò che attiene agli interessi moratori, questi non possono essere riconosciuti ex D.lgs. 231/2002 posto che, nel caso di specie, le condizioni contrattuali di fornitura relative al servizio di salvaguardia prevedono una diversa disciplina, ossia la corresponsione degli interessi “nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali” (art. 3 condizioni contrattuali di fornitura).
Ne deriva che alla somma sopra quantificata devono essere aggiunti gli interessi moratori su base annuale pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla BCE aumentato dell'0,08%, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di cessione sino al soddisfo.
In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ha, altresì, diritto al pagamento degli Parte_1 interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale che, alla notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da sei mesi.
La debenza degli interessi anatocistici, infatti, è dovuta per legge al ricorrere di determinati presupposti (art. 1283 c.c.), indipendentemente dall'entità del tasso moratorio applicabile, che pertanto non può considerarsi di per sé satisfattivo della pretesa del creditore. Gli interessi anatocistici sono dovuti dal debitore nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, stante il rinvio di cui al 4 comma dell'art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, a versare in favore della società attrice la somma di € 280.781,69 per sorte capitale, oltre interessi moratori al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla BCE aumentato dell'0,08%, oltre interessi di mora maturanti ex art. 5 D.lgs. 231/2002, scaduti successivamente, sulle fatture non pagate sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da 6 mesi con decorrenza dalla data della notifica della citazione.
2. Condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 6.023,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, ed € 1.214,00 per spese vive.
Così deciso in Reggio Calabria il 16.8.25 il Giudice
Francesco Campagna
5