Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2013, n. 48746
CASS
Sentenza 14 novembre 2013

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Massime1

La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne ha fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata se non eccepita immediatamente dopo l'acquisizione delle prove a carico, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.

Commentario1

  • 1Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026

    In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2013, n. 48746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48746
Data del deposito : 14 novembre 2013

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