Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne ha fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata se non eccepita immediatamente dopo l'acquisizione delle prove a carico, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.
Commentario • 1
- 1. Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026
In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2013, n. 48746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48746 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3263
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 20730/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS CO N. IL 22/09/1963;
avverso la sentenza n. 3077/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 25/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OS CO ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Palermo in data 25/02/2013 di condanna alla pena di Euro 2500,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e art. 6, per avere, nella qualità di conduttore di laboratorio artigianale per la manipolazione di interiora di animale (stigliole) sito in Palermo, via Salvatore Attinelli n. 36, detenuto, all'interno del locale che si presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie, interiora di animali in evidente cattivo stato di conservazione (Palermo, 11/02/2009).
2. Dalla sentenza impugnata, in particolare, emerge che nel corso di un accertamento di PG, personale della Polizia Municipale di Palermo si recava presso il box n. 15 sito in via Attinelli n. 36, presso l'attività di manipolazione di interiora di animali "gestita dall'imputato" (pag. 1 dell'impugnata sentenza) riscontrando l'assenza di ogni autorizzazione igienico-sanitaria prevista dalla legge per l'esercizio di simile attività ed accertando la detenzione finalizzata alla vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Quanto sopra, secondo il decidente, era emerso dalla deposizione di un teste (ER) che, all'esito, aveva anche proceduto al sequestro di prodotti alimentari e del locale nei confronti dell'imputato, presente al momento dell'ispezione e "presentatosi quale gestore dell'attività (vedi anche verbale di sequestro, agli atti del fascicolo per il dibattimento)", documentando il tutto mediante la riproduzione fotografica del locale e dei prodotti alimentari. Dall'impugnata sentenza risulta, ancora, che l'AG aveva successivamente autorizzato la temporanea rimozione dei sigilli per consentire lo smaltimento dei prodotti alimentari e, al termine delle operazioni, il 9/03/2009, la PG aveva provveduto a riapporre i sigilli al box, affidandone al LO la custodia giudiziaria. In merito al profilo attinente alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, il giudice di merito riteneva provato che le sostanze alimentari fossero detenute nelle predette condizioni dal LO, qualificandolo come "gestore dell'attività commerciale, presente sul luogo del fatto e presentatosi alla PG in tale qualità" (v. pag. 4 motivazione); sul punto, in particolare, il giudice di prime cure evidenziava come a nulla rilevasse la titolarità formale dell'immobile adoperato per lo svolgimento dell'attività in questione, ne' la sussistenza di eventuali contratti di locazione o comodato, essendo stato accertato che l'imputato era presente al momento del compimento delle attività di manipolazione dei prodotti alimentari ed essendosi lo stesso presentato alla PG in qualità di gestore, avendo, inoltre, questi sottoscritto il verbale di sequestro ed accettato la custodia giudiziaria del locale anche un mese dopo i fatti, al momento della riapposizione dei sigilli. Infine, il giudice motivava anche sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo normativamente richiesto per la punibilità del contravventore nel caso in esame. 3, Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputato a mezzo del difensore cassazionista, articolando plurimi motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 3.1. Con un primo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale con particolare riferimento all'art. 2 c.p., comma 2, in relazione alla L. n. 283 del 1962; viene, in particolare, dedotta l'abrogazione della L. n. 283 del 1962 per effetto delle modifiche normative introdotte dai cosiddetti "decreti taglialeggi" seguiti alla L. n. 246 del 2005 (D.Lgs. n. 179 del 2009, D.Lgs. n. 212 del 2000 e D.Lgs. n. 213 del 2010), richiamandosi, a sostegno della doglianza,
giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen., sez. 3, 31 marzo 2010, n. 12572).
3.2. Con un secondo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza di revoca dell'esame dell'imputato per violazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 503 c.p.p.; in particolare, si evidenzia come in sede di prima udienza (3/12/2012) il giudice di merito avesse provveduto a rinviare preliminarmente il processo all'udienza del 25/02/2013, onerando il PM della citazione dei propri testi;
all'udienza del 25/02/2013, poi, il giudice, espletate le formalità di apertura del dibattimento, aveva proceduto all'ammissione delle prove richieste dalle parti, tra cui l'esame dell'imputato; escusso un teste del PM, il giudice aveva proceduto a revocare l'ordinanza ammissiva dell'esame dell'imputato, attesa la sua assenza. Si duole il ricorrente che tale provvedimento di revoca abbia leso il diritto di difesa del LO, osservando come l'udienza del 25/02/2013 non era stabilita al fine di espletare l'esame dell'imputato, essendo l'unica attività prevista quella dell'escussione dei testi del PM, ciò che era alla base dell'assenza dell'imputato.
3.3. Con un terzo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza di revoca dei testi per mancanza di motivazione o manifesta illogicità della stessa ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 495 c.p.p., comma 4; in particolare, all'udienza del
25/02/2013, dopo la revoca dell'esame dell'imputato, il giudice aveva altresì revocato l'ordinanza ammissiva relativa ai testi della difesa con la seguente motivazione "ritenuto che, riguardo all'emergenza dell'istruttoria dibattimentale sinora compiuta e alle circostanze su cui devono riferire, i testi della difesa siano sovrabbondanti"; deduce il ricorrente che tale provvedimento abbia determinato una violazione del diritto di difesa del LO, non avendo di fatto permesso a quest'ultimo ed al difensore di poter esercitare il proprio diritto di presentare in dibattimento testi a discarico;
la motivazione dell'ordinanza di revoca, in particolare, a giudizio della difesa, sarebbe, da un lato, assolutamente carente (non spiegando come il giudice abbia valutato la sovrabbondanza dei testi della difesa, essendo stato assunto un unico teste del PM, tenuto conto del fatto che i testi della difesa erano chiamati a rappresentare circostanze contrastanti rispetto a quelle rappresentate dai testi d'accusa) e, dall'altro, pressoché inesistente o comunque illogica (non essendo possibile comprendere per quale motivo fossero ininfluenti le circostanze su cui avrebbero dovuto riferire i testi della difesa, ossia la titolarità dell'immobile sotto sequestro, la sua destinazione d'uso ed ogni altro fatto oggetto d'imputazione); rileva, infine, la contraddittorietà della sentenza, atteso che il giudice avrebbe, da un lato, ritenuto che le circostanze su cui i testi a difesa avrebbero dovuto riferire non sarebbero state influenti sul giudizio e, dall'altro, ha pronunciato condanna sulla base del fatto che si fosse qualificato agli agenti operanti come gestore o proprietario del locale sequestrato, sicché, a giudizio del ricorrente, proprio alla luce dell'iter motivazionale della sentenza le circostanze relative alla titolarità dell'immobile e alla sua destinazione d'uso rivestivano in realtà un valore fondamentale ai fini della decisione.
3.4. Con un quarto motivo, deduce violazione di norme processuali in relazione agli artt. 62, 63, 191 e 350 c.p.p., per aver il giudice ritenuto responsabile il LO sulla base di un elemento di prova illegittimamente acquisito e transitato nel dibattimento e in sentenza, attesoché l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile essendosi questi qualificato alla PG come gestore dell'attività, circostanza, questa, affermata dall'unico teste assunto in dibattimento (ER), le cui dichiarazioni, sarebbero inutilizzabili ai sensi del combinato disposto delle richiamate norme processuali;
inoltre, aggiunge la difesa, il LO si sarebbe limitato a sottoscrivere il verbale di sequestro che non conterebbe alcun riferimento alla gestione dell'attività, come invece ritenuto in sentenza.
3.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza nel punto in cui il giudice, nel corroborare l'affermazione di responsabilità dell'imputato quale gestore, si riferisce a quanto emerge dal verbale di sequestro, come se quest'ultimo contenesse una sorta di ammissione di responsabilità o qualche indicazione relativa alla titolarità dell'immobile o dell'attività; diversamente, deduce il ricorrente, tale atto non contiene alcuna riferimento al profilo gestorio, sicché il giudice avrebbe condannato l'imputato sulla base di un elemento inesistente. Altro profilo di contraddittorietà, inoltre, emergerebbe, a detta della difesa, per aver il giudice affermato in sentenza che era stato accertato che l'imputato fosse presente al momento dell'attività di manipolazione dei prodotti alimentari, dato, questo, contrastante con le emergenze istruttorie in quanto l'unico teste assunto in dibattimento aveva dichiarato che, all'atto dell'arrivo della PG, l'imputato non stava ponendo in essere alcuna attività.
3.6. Con un sesto ed ultimo motivo, infine, deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 283 del 1962, art. 5, non essendo stata provata la destinazione alla vendita degli alimenti in cattivo stato di conservazione. Sul punto, ad avviso della difesa, il discorso logico ed argomentativo risulterebbe assolutamente carente, laddove si tenga conto, in particolare, di quanto emerso in sede istruttoria, essendo risultato che il locale in cui era stato effettuato il sequestro era un box auto posto all'interno di un cortile condominiale e non su una pubblica via, privo di cucine, di insegne commerciali e di qualunque altro elemento che facesse pensare alla vendita del materiale;
il box. Inoltre, non era situato in prossimità di esercizi di ristorazione o altri esercizi commerciali. Vi sarebbe quindi vizio di motivazione essendosi la sentenza concentrata solo sul cattivo stato di conservazione degli alimenti e non anche sulla destinazione alla vendita degli stessi, elemento integrativo della fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
5. Quanto al primo motivo, lo stesso deve dichiararsi manifestamente infondato, in quanto contrastante con l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico di questa Corte che ha escluso che, a seguito dei cosiddetti "decreti taglialeggi", si sia verificata l'abrogazione della L. n. 283 del 1962. A tal proposito è sufficiente ricordare come la giurisprudenza di questa Sezione abbia affermato, con orientamento ormai da considerarsi consolidato non essendovi giurisprudenza successiva contrastante, che la legge contenente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande non ha subito alcun effetto abrogativo a seguito dell'emanazione dei decreti abrogativi delle leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 (cosiddetti decreti "taglialeggi":
D.Lgs. n. 179 del 2009; D.Lgs. n. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010), attuativi della delega conferita con L. 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa (Principio affermato in una fattispecie di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, come nel caso qui esaminato: Cass. pen., Sez. 3, n. 9276 del 19/01/2011 - dep. 09/03/2011, Facchi, Rv. 249783).
5.1. La decisione richiamata in ricorso (Sez. 3, n. 12572 del 25 febbraio 2010, dep. 31 marzo 2010, F., non ufficialmente massimata), richiamata dal ricorrente, appare infatti superata da argomenti logico-giuridici, sinteticamente di seguito esposti. In particolare, la Corte, seppure annullando per motivi diversi la sentenza di merito, affermava che "per effetto di quanto dispone la L. n. 246 del 2005, comma 14 ter, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della L. n. 246 del 2005, si deve necessariamente concludere, quindi, che il termine di un anno ivi indicato scada nel dicembre 2010 e che, pertanto, ad oggi, nessun effetto abrogativo possa ritenersi comunque verificato rispetto alla L. n. 283 del 1962". La tesi non convince. Ed invero, la L. n. 246 del 2005, art. 14 contiene una disposizione (il comma 17, lett. a) che esclude espressamente dall'effetto abrogativo delle disposizioni contenute (omissis) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico") : facendo applicazione di tale disposizione, in particolare, la L. n. 283 del 1962 deve essere esclusa dall'abrogazione.
Ed infatti, il testo normativo in esame recita "Modifica del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 242, 243, 247, 250 e 262 (Testo Unico
delle Leggi Sanitarie), approvato con: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". La L. n. 283 del 1962, peraltro, ha subito corpose modifiche per effetto della L. 26 febbraio 1963, n. 441 (recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750", in G.U. n. 98 dell'11 aprile 1963), entrata in vigore il 12 aprile 1963. Analizzando, in particolare, l'Allegato 1 al D.Lgs. n. 179 del 2009 (contenente gli "Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1 gennaio 1970"), è espressamente eccettuata l'abrogazione del testo normativo individuato al n. 1891 dell'elenco, rappresentato proprio dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441 e, segnatamente delle seguenti disposizioni: dall'art. 1 all'art. 14; artt. 18 e 19; da art. 21 all'art. 29 + tabelle allegate.
L'espressa esclusione dall'effetto abrogativo della L. n. 441 del 1963 che integrava e modificava il testo normativo della L. n. 283 del 1962 e, nel contempo, la mancata espressa indicazione di quest'ultima legge tra le disposizioni eccettuate per effetto della previsione della L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 17, porta conclusivamente a concludere per l'esclusione dell'abrogazione della L. n. 283 del 1962. Non avrebbe, infatti, avuto alcun senso, da un lato, escludere espressamente dall'abrogazione la legge modificativa ed integrativa della L. n. 283 del 1962 e, dall'altro, non includere quest'ultima tra le leggi "salvate" dall'effetto abrogativo. In realtà, il legislatore non ha ritenuto necessario indicare espressamente la L. n. 283 del 1962 tra le leggi escluse dall'abrogazione, in virtù della previsione della L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 17. 6. Infondato è il secondo motivo, la cui decisione obbliga questa Corte ad accedere agli atti processuali in quanto giudice del fatto storico oggetto di doglianza per violazione della legge processuale. Sul punto, la difesa, come anticipato, deduce la nullità dell'ordinanza di revoca dell'esame dell'imputato in quanto l'assenza di quest'ultimo, all'udienza del 25/02/2013, non era stabilita per l'esame dell'imputato ma solo per l'escussione dei testi del PM. Dall'esame dei verbali di udienza richiamati risulta quanto segue: a) il 3/12/2012 il giudice si limitava a dichiarare la contumacia rinviando all'udienza del 25/02/2013 "onerando l'ufficio del PM per la citazione dei testi assenti"; b) all'udienza del 25/02/2013, presente il solo teste ER, dichiarato aperto il dibattimento, il PM chiedeva l'esame dei testi di cui alla propria lista, mentre la difesa chiedeva l'esame dell'imputato e dei testi di cui alla propria lista, ammettendo il giudice le prove testimoniali e l'esame dell'imputato; all'esito dell'escussione dell'unico teste presente (ER), il giudice (v. affol. 18), non opponendosi la difesa, revocava su richiesta del PM l'esame dei testi di cui alla propria lista;
come, poi, risulta dallo stesso verbale (v. affol. 19), il giudice, attesa l'assenza dell'imputato ne revocava l'esame. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni (v., in termini: Cass. pen., Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005 - dep. 30/12/2005, Di Mauro, Rv. 233179; Cass. pen., Sez. 1, n. 6515 del 27/04/1998 - dep. 03/06/1998, Venuto, Rv. 210763). Tale giurisprudenza, peraltro, presuppone che l'imputato possa esercitare il proprio diritto di difesa, il che, nel caso in esame, era stato per l'imputato impossibile attesoché al medesimo non era stata neanche data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni, in quanto alla revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame dell'imputato era seguita la revoca contestuale dell'esame dei testi a difesa con chiusura dell'istruttoria dibattimentale, conclusioni delle parti e deliberazione della sentenza. Tale impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, seppure nelle minime condizioni di cui all'art. 494 c.p.p., va letta con quanto sostenuto dalla difesa in relazione alle decisioni assunte dal giudice nel corso della prima udienza del 3/12/2012, nel corso della quale il processo era stato sic et simpticiter rinviato all'udienza 25/02/2013 ma per un adempimento istruttorio (risultante dal modulo a stampa che concludeva il verbale di udienza) per determinato, ossia l'esame dei testi del PM assenti ("si legge infatti nel verbale:
"...onerando t'ufficio dei PM per fa citazione dei testi oggi assenti"). Era, dunque, evidente - come sostenuto dalla difesa - che l'udienza successiva del 25/02/2013 fosse dedicata unicamente all'esame dei testi del PM e non, certo, ne' all'esame dell'imputato nè all'escussione dei testi a difesa, poiché, diversamente, se così fosse stato, il giudice avrebbe dovuto onerare anche la difesa della citazione dei propri testi assenti all'udienza 3/12/2012. A ciò, poi, si aggiunga che l'esame dell'imputato era stato richiesto non dal PM ma dalla difesa, dovendosi dunque qualificare come mezzo di prova a discarico dell'imputato stesso, sicché la mancata assunzione dell'esame, ritualmente ammesso ma non ancora fissato, rendeva illegittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, non essendo l'imputato comparso all'udienza 25/02/2013, non stabilita per l'incombente, restando contumace.
Purtuttavia, il motivo deve essere considerato infondato in quanto, come già affermato da questa Corte, la mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito (Cass. pen., Sez. 6, n. 40811 del 08/06/2004 - dep. 20/10/2004, Alessandro e altro, Rv. 230324). Ed invero, dal verbale di udienza 25/02/2013, emerge che il giudice, dopo aver revocato l'ordinanza ammissiva dei restanti testi del PM sulla non opposizione della difesa ed aver disposto l'acquisizione del fascicolo fotografico nulla opponendo la difesa, aveva revocato l'esame dell'imputato stante la sua assenza, senza, tuttavia, che dal verbale di udienza risulti eccepita dal difensore la nullità derivante dalla mancata assunzione dell'esame dell'imputato. La nullità determinata dall'omesso esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 208 c.p.p., secondo la disposizione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. è sì assoluta, ma non insanabile e, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.p. l'esame dev'essere eseguito.
7. Infondato è, ancora, il terzo motivo di ricorso per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle indicate a proposito del secondo motivo. La difesa ha, in particolare, eccepito la nullità dell'ordinanza di revoca dei testi della difesa ritualmente ammessi per vizio di motivazione, sub specie di carenza assoluta, inesistenza o illogicità della stessa, non avendo il giudice consentito di fatto alla difesa di poter esercitare il proprio diritto di far presentare in dibattimento i testi a discarico, qualificando la prova testimoniale difensiva come "sovrabbondante" rispetto alle emergenze probatorie costituite dall'unico teste del PM assunto. Ed invero, sul punto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la nullità l'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato (nel caso di specie, si noti, senza che risulti nemmeno dal verbale di udienza 25/02/2013, che il difensore fiduciario presente abbia insistito per la sua ammissione) deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (v. da ultimo: Cass. pen., Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012 - dep. 14/05/2012, Biagini, Rv. 252680). Nè, d'altra parte, può ritenersi meritevole di accoglimento il motivo di ricorso fondato sul presunto vizio di motivazione o di manifesta illogicità dell'ordinanza di revoca dei testi della difesa, atteso che, come già affermato autorevolmente da questa stessa Corte a Sezioni Unite, il vizio di motivazione di un'ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio (cfr., Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216662). Ad ogni buon conto, peraltro, il contenuto dell'ordinanza di revoca, seppure nella sinteticità del suo apparato motivazionale, appare soddisfare quanto richiesto dall'art. 125 c.p.p., comma 3, avendo il giudice motivato la revoca dell'ordinanza ammissiva sulla base di quanto emergente dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni teste ER) e tenuto conto delle circostanze su cui i testi a difesa - ritenuti "sovrabbondanti" - avrebbero dovuto riferire, ossia sulla titolarità dell'immobile posto sotto sequestro. Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza il giudice ebbe a ritenere l'imputato responsabile della violazione accertata sulla scorta di plurimi elementi fattuali (presenza dell'imputato al momento dell'accertamento; l'essersi questo qualificato alla PG come "gestore" dell'attività commerciale;
l'aver assunto la custodia giudiziaria successivamente alla riapposizione dei sigilli al box n. 15 il 9/03/2009). Tali elementi fattuali, pertanto, oggetto di valutazione all'atto della revoca dell'ordinanza, convinsero il giudice di merito a ritenere "sovrabbondanti" i testi a difesa, tenuto conto delle circostanze su cui gli stessi avrebbero dovuto deporre (titolarità dell'immobile e sua destinazione), considerato che detti elementi fattuali rendevano evidente come il LO fosse il "gestore" dell'attività incriminata, considerato, del resto, che la "destinazione per la vendita" ex L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), significa non soltanto il possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, ma anche il possesso di prodotti da vendersi successivamente, indicando, cioè, una relazione di fatto fra il soggetto e il prodotto, caratterizzata semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori (Cass. pen., Sez. 6, n. 6325 del 24/02/1994 - dep. 30/05/1994, Franchini, Rv. 198986), donde l'irrilevanza della destinazione dell'immobile sequestrato, fatto su cui i testi a difesa avrebbero dovuto deporre.
8. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi a proposito del quarto motivo di ricorso, afferente alla presunta violazione di norme processuali (artt. 62, 63, 191 e 350 c.p.p.) per aver il giudice ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato sulla base delle dichiarazioni del teste ER, agente operante cui il LO si era presentato qualificandosi come "gestore" dell'attività, elemento, questo, valorizzato dalla decisione impugnata al fine di ritenere l'imputato responsabile dell'illecito contravvenzionale contestato. L'eccezione è, senza dubbio, giuridicamente fondata in quanto, come risulta dagli atti (v. verbale dep. teste ER, pag. 9 stenotipico), la circostanza secondo cui il LO risultava essere il "gestore" dell'attività è frutto di una dichiarazione "provocata" dal teste di PG al momento dell'accesso ispettivo. Ed infatti, risulta dal predetto verbale stenotipico che, alla domanda del giudice circa le ragioni per le quali si fosse proceduto all'identificazione del LO, il teste ER ebbe a dichiarare di avervi proceduto per essersi questi "qualificato come o proprietario o affittuario del box"; ciò appare ulteriormente confermato anche da quanto dichiarato dal medesimo teste nel corso della medesima udienza (v. pag. 7 stenotipico), in cui, alla domanda del PM su chi appartenesse il box n. 15, il teste ebbe a dichiarare di aver trovato già sul posto la pattuglia ed il LO, procedendo alla sua identificazione e, alla richiesta di chi fosse il responsabile, su chi fosse il proprietario di quel box "si è presentato il signor LO e abbiamo generalizzato il signor LO". Pare, dunque, evidente che ci si trovi in presenza di dichiarazioni rese dall'indagato spontaneamente dalla polizia giudiziaria che le ha ricevute nel corso del procedimento, in quanto tali rientranti sotto l'ambito applicativo dell'art. 62 c.p.p., dichiarazioni sul cui contenuto gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria avevano il divieto di deporre in base al comma quarto dell'art. 195 c.p.p.. Deve, tuttavia, rilevarsi che, pur in presenza di tale causa di inutilizzabilità, la riferibilità del fatto all'imputato, come si desume dal complesso motivazionale della decisione, venne tratta anche dagli ulteriori elementi fattuali richiamati in precedenza (presenza dell'imputato; sottoscrizione dell'originario verbale di sequestro;
successiva rimozione ed apposizione di sigilli con accettazione dell'affidamento in giudiziale custodia del box sequestrato ove si svolgeva l'attività illecita) che consentirono inequivocamente al giudice di merito di ritenere ascrivibile il fatto al LO, quale gestore dell'attività. In altri termini, dunque, in applicazione del c.d. criterio di resistenza applicabile anche in sede di legittimità, pur dovendosi dichiarare l'inutilizzabilità del contenuto dichiarativo reso dall'indagato alla PG quanto alla sua qualifica "gestoria", può comunque ritenersi provata la colpevolezza dell'imputato sulla scorta degli altri elementi raccolti nel giudizio di merito (v., in generale sulla prova di resistenza: Cass. pen., Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013 - dep. 28/03/2013, Consoli, Rv. 255786).
9. Infondato è poi il dedotto vizio di contraddittorietà di cui al quinto motivo di ricorso. Ed invero, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" (nel caso di specie, il verbale di sequestro) non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata (v., in termini: Cass. pen., Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 - dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732). Orbene, sul punto, il riferimento alla circostanza secondo la quale la motivazione sarebbe contraddittoria per aver il giudice ricavato la qualifica gestoria "anche" dal verbale di sequestro, appare di per sè irrilevante ai fini dell'ascrizione del fatto al LO, avendo infatti, come già in precedenza precisato, il giudice di merito valorizzato ulteriori elementi di prova a sostegno dell'attribuzione della qualifica di "gestore" dell'attività all'imputato. Analogamente è a dirsi quanto all'ulteriore profilo di contraddittorietà per travisamento della prova denunciato dalla difesa in ricorso, posto che, se è ben vero che al momento dell'accesso ispettivo non era in corso alcuna attività di manipolazione (v. pag. 9 dep. ER, stenotipico ud. 25/02/2013) come invece affermato dal giudice alla pag. 4 dell'impugnata sentenza, è altrettanto vero che la prova dichiarativa travisata non appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata, avuto riguardo agli ulteriori elementi fattuali più volte richiamati che deponevano per l'attribuzione inequivoca della qualifica gestoria al LO.
10. Infondato è, infine, il sesto ed ultimo motivo di ricorso, atteso che, quanto alla prova della destinazione alla vendita degli alimenti in cattivo stato di conservazione, la decisione impugnata appare adeguatamente motivata, ricavando l'inequivoca destinazione alla vendita (v. pag. 2 sentenza) degli alimenti in cattivo stato di conservazione dal "rilevante quantitativo di interiora rinvenuto", ritenuto "incompatibile con un uso privato". Nè rileva, del resto, la circostanza che il box n. 15 non apparisse luogo idoneo alla vendita o che lo stesso non fosse in prossimità di esercizi di ristorazione o altri esercizi commerciali. Ed infatti, come già affermato da questa Corte, nel reato di cui alla L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6 la destinazione alla vendita sussiste anche nel possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una relazione di fatto tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzata semplicemente dal fine della vendita stessa, senza la necessità che la merce si trovi in luoghi destinati immediatamente alla vendita ai consumatori (v., in termini: Cass. pen., Sez. 3, n. 6266 del 17/05/1996 - dep. 22/06/1996, Ghigo, Rv. 205817). 11. Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013