Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 40811
CASS
Sentenza 8 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.

Commentario1

  • 1Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026

    In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 40811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40811
Data del deposito : 8 giugno 2004

Testo completo