Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.
Commentario • 1
- 1. Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026
In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 40811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40811 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/06/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 945
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Saverio Francesco - Consigliere - N. 23868/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- DR CA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 18 marzo 2003 n. 402, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Patti 23 ottobre 1998 n. 95, è stato dichiarato colpevole:
a) del reato p. e p. dall'art. 393 cc. 1, 2 e 3 c.p. b) del reato p. e p. dagli artt. 582 e 585 c.p. commesso in Rocca di Caprileone, il 2 luglio 1995, e condannato con la continuazione alla pena di sei mesi di reclusione col beneficio della sospensione condizionale nonché al pagamento di una provvisionale di L. 2 milioni in favore della parte civile costituita.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23 ottobre 1998 n. 95 il Tribunale di Patti dichiarava CA AL colpevole dei reati ascrittigli - perché, al fine di esercitare il preteso diritto di ottenere il risarcimento del danno causato da ER RA AN alla sua bicicletta, potendo ricorrere al giudice, si faceva ragione da se medesimo, usandogli violenza e cagionandogli lesioni guaribili in sette giorni e minacciandolo col dirgli bastardo, ti ammazzo con l'aggravante dell'uso di armi, del nesso Ideologico e della violenza sulle cose, commessa colpendo con un martello e con un mattone l'automobile del RA - e lo condannava con la continuazione alla pena di sei mesi di reclusione col beneficio della sospensione condizionale nonché al pagamento di una provvisionale di L. 2 milioni in favore della parte civile costituita.
Contro tale decisione l'AL proponeva appello ed eccepiva la nullità della sentenza per omesso esame dell'imputato; nel merito, chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato e lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Messina con sentenza n. 402 del 18 marzo 2003 confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 178 lett. c) e 208 c.p.p. (art. 606 lett. c) e d) c.p.p.) perché l'imputato non è stato esaminato in dibattimento, all'udienza del 23 ottobre 1998, benché il Tribunale ne avesse ammesso l'esame con ordinanza ex art. 495 c.p.p.;
2. violazione degli artt. 546 lett. e) c.p.p. e 52, 393 cc. 1-3, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 c.p. (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché l'imputato non era punibile per aver agito in stato di legittima difesa, essendo stato aggredito dalla persona offesa e costretto a difendersi;
3. violazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché i reati erano estinti per prescrizione, non avendo efficacia sospensiva il rinvio disposto per motivi di salute dell'imputato.
Col primo motivo d'impugnazione si ripropone l'eccezione di nullità, già formulata in appello e rigettata dal secondo Giudice in base alla constatazione che all'udienza del 23 ottobre 1998, a conclusione della fase di assunzione dei testimoni del P.M. e della parte civile, quando ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.p. si sarebbe dovuto procedere all'esame dell'imputato, la ES non aveva insistito nella richiesta e si era passati quindi alla discussione finale. La motivazione data nella sentenza impugnata appare sostanzialmente corretta. Infatti, la nullità determinata dall'omesso esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 208 c.p.p., secondo la disposizione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
è assoluta, ma non insanabile e a norma del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei tesiti di accusa, nel momento in cui ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.p. l'esame dev'essere eseguito.
L'eccezione formulata col primo motivo d'impugnazione era, pertanto, intempestiva e come tale inammissibile.
Del pari inammissibile è il secondo motivo, col quale l'imputato deduce una questione fondata su una ricostruzione dei fatti alternativa a quella eseguita in sede di merito, che vuole lui vittima di un'aggressione della parte offesa e autore di una reazione scriminata per avere egli agito in stato di legittima difesa. La censura in fatto esorbita, infatti, dal sindacato di legittimità. È invece fondato il terzo motivo.
È priva di consistenza l'eccezione relativa alla presunta irrilevanza ai fini prescrizionali del rinvio del dibattimento determinato da impedimento dell'imputato.
L'art. 159 c.p., il quale prevede la sospensione del corso della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, rinvia implicitamente all'art. 304 c.p.p. e, in particolare, alla norma della lett. a) del primo comma,
che considera espressamente, nella fase del giudizio, il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato (cfr. Cass., Sez. U., 24 settembre 2003 n. 47289, ric. Putrella). Nel caso di specie, tuttavia, i reati contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione, sono stati commessi in data 2 luglio 1995, per cui il termine di prescrizione, quinquennale per entrambi, aumentato fino a alla metà per le interruzioni, anche se sospeso per i quattro mesi e ventotto giorni corrispondenti al rinvio del dibattimento dal 6 febbraio al 3 luglio 1998 per impedimento dell'imputato, è comunque scaduto il 26 aprile 2003. Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio in seguito all'estinzione dei reati, unificati per la continuazione, per intervenuta prescrizione.
Senza pregiudizio per la decisione si deve prendere atto che la condotta contestata non configura il reato contestato. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 393 c.p. consiste nel farsi ragione da se medesimo, cioè nella realizzazione in via privata di una pretesa realizzabile mediante ricorso al giudice.
Pertanto per la configurazione di questo reato non è sufficiente che la condotta si ricolleghi in qualsiasi modo a una pretesa privata, giuridicamente rilevante e perciò munita di specifica azione, ma occorre che essa realizzi direttamente tale pretesa, prima e al di fuori del relativo giudizio e, quindi, a prescindere dall'intervento giurisdizionale (Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2001 n. 37980, ric. Leitner UW;
cfr. Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2002 n. 29015, ric. Aligi e altro;
Sez. 5^, 15 novembre 1999 n. 5443, ric. Pinco;
Sez. 6^, 11 febbraio 1999 n. 302, ric. Palazzolo B.; Sez. 5^, 20 gennaio 1998 n. 2164, ric. Ottaviano;
Sez. 6^, 1 luglio 1997 n. 9436, ric. Marzari). Non commette, pertanto, il reato di esercizio arbitrario mediante violenza alle persona, aggravato dalla violenza sulle cose, bensì i reati di lesioni personali volontarie e danneggiamento, colui che, non avendo ottenuto il risarcimento del danno provocato da incidente stradale, reagisce aggredendo il proprietario dell'autoveicolo presunto obbligato a risarcirlo, provocandogli lesioni personali, e colpisce con un martello e un mattone l'autoveicolo predetto, danneggiandolo.
In base a quest'orientamento, esclusa la sussistenza di una condotta di ragion fattasi, i reati sussistenti nella fattispecie, unificati dalla continuazione, sono quello di danneggiamento, che qualifica diversamente la contestata aggravante dell'esercizio arbitrario, e quello di lesioni personali volontarie, già contestato al capo b) come concorrente, nel quale è perseguita in via esclusiva l'azione violenta.
P.Q.M.
LA CORTE Qualificato il fatto come danneggiamento ex art. 635 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004