Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 9276
CASS
Sentenza 19 gennaio 2011

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La legge contenente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande non ha subito alcun effetto abrogativo a seguito dell'emanazione dei decreti abrogativi delle leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 (cosiddetti decreti "taglialeggi": D.Lgs. n. 179 del 2009; D.Lgs. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010), attuativi della delega conferita con legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione legislativa. (Principio affermato in una fattispecie di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione).

Integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio l'esposizione sul banco di vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela. (Nella specie il trancio di carne esposto sul banco presentava una data successiva a quella di scadenza originaria, individuata dall'etichetta stampigliata sul vassoio da cui l'alimento era stato prelevato, previo sconfezionamento).

Commentario1

  • 1Vendita di alimentari scaduti per battere la crisi?
    Francesco Pagliari · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 9276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9276
Data del deposito : 19 gennaio 2011

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