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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6934/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
26/11/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentato e difeso dall' avv. LANZA C.F._1
BARBARA MARIA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
1 CONTRO
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to SPAGNOL C.F._2
NICOLA , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
03.04.2025, come meglio specificate con nota di trattazione scritta del
24.04.2025, che si riportano di seguito:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e secondo il rito concordatario nel Comune Parte_1 Controparte_1
di Verona il 10 giugno 1995, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Verona, Anno 1995, n. 371, parte 2, Serie A, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Revocarsi l'obbligo di contribuzione al mantenimento di in Parte_1
favore di per l'importo di € 350,00, con decorrenza dalla data del Pt_2
deposito del ricorso, ossia dal 26 novembre 2024 sino a maggio 2025 escluso e disporsi una riduzione del contributo versato a favore di , ad € Pt_3
2 250,00 con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, ossia dal 8 gennaio
2025, con disponibilità della signora alla restituzione di euro CP_1
1.750,00 quale contributo per la figlia percepito per il periodo di cui sopra.
3. Darsi atto che il contributo al mantenimento in favore di Persona_1
verrà versato da a decorrere dal mese di maggio 2025 in via Parte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT nel conto corrente di
[...]
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di CP_1
con disponibilità della signora alla restituzione Persona_1 CP_1
di euro 300,00 quale contributo per il figlio percepito per il periodo di cui sopra.
4. Disporsi la revoca dell'obbligo di distrazione del contributo al mantenimento versato dalla ditta con sede in Verona, Controparte_2
Viale delle Nazioni n. 10 detratto dalla retribuzione mensile di PT
, a decorrere dal mese di maggio 2025.
[...]
5. Darsi atto che corrisponderà alla signora Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.901,20 a mezzo assegno circolare alla stessa intestata che verrà trattenuto dallo studio Legale Lanza in deposito fiduciario.
Darsi atto che una volta che copia del titolo verrà inviata a mezzo pec all'avv.
Spagnol, la signora depositerà immediatamente rinuncia al CP_1
pignoramento in corso e all'ordine di distrazione nei confronti di CP_2
[.. Controparte_3
6. Darsi altresì atto che, qualora per ritardo, imputabile a qualunque causa,
la ditta procedesse ad erogare dopo il mese di maggio 2025, una CP_2
somma non dovuta, per distrazione, questa verrà restituita da
[...]
al signor CP_1 PT
7. Darsi altresì atto che, qualora per qualunque causa, la ditta CP_2
procedesse ad erogare dopo il deposito fiduciario dell'assegno circolare di cui sopra, una somma non dovuta, a titolo di pignoramento, questa verrà
restituita da al signor Controparte_1 PT
8. Darsi atto che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50%
ciascuno alle seguenti voci di spesa accessoria:
8.1 Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal per medicinali prescritti CP_4
dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto,
lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €
150,00), tutori e plantari ortopedici;
4
8.2 Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
8.3 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie statali;
8.4 Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
8.5 Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
8.6 Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
5 sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
8.7 Disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria,
od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8.8 Disporsi che in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote decise dal giudice.
Disporsi che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8.9 Disporsi che il rimborso venga effettuato entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato,
nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo,
mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo, delle pezze giustificative.
9. Disporsi che l'attuale abitazione un tempo destinata a domicilio familiare e sita in Verona, Via Dionisi 14, venga assegnata a sino Controparte_1
alla data del 30 aprile 2026 o a data antecedente qualora Persona_1
6 trovasse un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato.
10. Darsi atto che, all'atto della vendita dell'abitazione familiare, PT
si obbliga a corrispondere a e
[...] Parte_4 Per_1
l'importo di € 5.000,00 per ciascuno.
[...]
11.Darsi atto che con il regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto (da 2 a 10), le parti dichiarano di aver risolto tutti i loro rapporti economici, dedotti e deducibili alla data odierna, aventi causa dal rapporto di coniugio o dalle pregresse condizioni di separazione e di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere ritenendosi reciprocamente soddisfatti, ferme restando le obbligazioni del signor e della signora PT
i cui ai precedenti punti 3 e 10. CP_1
12. Darsi atto che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori richieste.
Si costituiva ritualmente la resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio ma contestava le deduzioni avversarie.
7 All'udienza del 03.04.2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa,
cui le parti aderivano.
Il Giudice concedeva termine alle parti per meglio specificare il contenuto dell'accordo.
I procuratori concludevano conformemente con note di trattazione scritta del
24.04.2025 come in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
8 dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 10.06.1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona, n. 371, Parte II, serie A alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, dando atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui
9 all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
26/11/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentato e difeso dall' avv. LANZA C.F._1
BARBARA MARIA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
1 CONTRO
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to SPAGNOL C.F._2
NICOLA , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni conformi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
03.04.2025, come meglio specificate con nota di trattazione scritta del
24.04.2025, che si riportano di seguito:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e secondo il rito concordatario nel Comune Parte_1 Controparte_1
di Verona il 10 giugno 1995, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Verona, Anno 1995, n. 371, parte 2, Serie A, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Revocarsi l'obbligo di contribuzione al mantenimento di in Parte_1
favore di per l'importo di € 350,00, con decorrenza dalla data del Pt_2
deposito del ricorso, ossia dal 26 novembre 2024 sino a maggio 2025 escluso e disporsi una riduzione del contributo versato a favore di , ad € Pt_3
2 250,00 con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, ossia dal 8 gennaio
2025, con disponibilità della signora alla restituzione di euro CP_1
1.750,00 quale contributo per la figlia percepito per il periodo di cui sopra.
3. Darsi atto che il contributo al mantenimento in favore di Persona_1
verrà versato da a decorrere dal mese di maggio 2025 in via Parte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT nel conto corrente di
[...]
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di CP_1
con disponibilità della signora alla restituzione Persona_1 CP_1
di euro 300,00 quale contributo per il figlio percepito per il periodo di cui sopra.
4. Disporsi la revoca dell'obbligo di distrazione del contributo al mantenimento versato dalla ditta con sede in Verona, Controparte_2
Viale delle Nazioni n. 10 detratto dalla retribuzione mensile di PT
, a decorrere dal mese di maggio 2025.
[...]
5. Darsi atto che corrisponderà alla signora Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.901,20 a mezzo assegno circolare alla stessa intestata che verrà trattenuto dallo studio Legale Lanza in deposito fiduciario.
Darsi atto che una volta che copia del titolo verrà inviata a mezzo pec all'avv.
Spagnol, la signora depositerà immediatamente rinuncia al CP_1
pignoramento in corso e all'ordine di distrazione nei confronti di CP_2
[.. Controparte_3
6. Darsi altresì atto che, qualora per ritardo, imputabile a qualunque causa,
la ditta procedesse ad erogare dopo il mese di maggio 2025, una CP_2
somma non dovuta, per distrazione, questa verrà restituita da
[...]
al signor CP_1 PT
7. Darsi altresì atto che, qualora per qualunque causa, la ditta CP_2
procedesse ad erogare dopo il deposito fiduciario dell'assegno circolare di cui sopra, una somma non dovuta, a titolo di pignoramento, questa verrà
restituita da al signor Controparte_1 PT
8. Darsi atto che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50%
ciascuno alle seguenti voci di spesa accessoria:
8.1 Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal per medicinali prescritti CP_4
dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto,
lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €
150,00), tutori e plantari ortopedici;
4
8.2 Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
8.3 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie statali;
8.4 Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
8.5 Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
8.6 Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
5 sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
8.7 Disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria,
od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8.8 Disporsi che in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote decise dal giudice.
Disporsi che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8.9 Disporsi che il rimborso venga effettuato entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato,
nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo,
mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo, delle pezze giustificative.
9. Disporsi che l'attuale abitazione un tempo destinata a domicilio familiare e sita in Verona, Via Dionisi 14, venga assegnata a sino Controparte_1
alla data del 30 aprile 2026 o a data antecedente qualora Persona_1
6 trovasse un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato.
10. Darsi atto che, all'atto della vendita dell'abitazione familiare, PT
si obbliga a corrispondere a e
[...] Parte_4 Per_1
l'importo di € 5.000,00 per ciascuno.
[...]
11.Darsi atto che con il regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto (da 2 a 10), le parti dichiarano di aver risolto tutti i loro rapporti economici, dedotti e deducibili alla data odierna, aventi causa dal rapporto di coniugio o dalle pregresse condizioni di separazione e di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere ritenendosi reciprocamente soddisfatti, ferme restando le obbligazioni del signor e della signora PT
i cui ai precedenti punti 3 e 10. CP_1
12. Darsi atto che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori richieste.
Si costituiva ritualmente la resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio ma contestava le deduzioni avversarie.
7 All'udienza del 03.04.2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa,
cui le parti aderivano.
Il Giudice concedeva termine alle parti per meglio specificare il contenuto dell'accordo.
I procuratori concludevano conformemente con note di trattazione scritta del
24.04.2025 come in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
8 dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 10.06.1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona, n. 371, Parte II, serie A alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, dando atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui
9 all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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