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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 894/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 894 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017
e vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. );
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F. C.F._3 Parte_4
) tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli avv.ti Deluise C.F._4
Filippo e Scarpitta Giuseppina, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Grumento
Nova (PZ), al Corso Vittorio Emanuele n. 44
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusto procura in atti, dall'avv. Giovanni Salvia, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Bisignani in Lagonegro
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità per danni a cose
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.06.2017, , Parte_1 [...]
e evocavano Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_4 dinanzi all'intestato Tribunale il al fine di ottenere l'immediata Controparte_1
esecuzione di lavori necessari ad eliminare gli allagamenti sul proprio fondo ed il risarcimento dei danni da essi dipendenti. Gli attori deducevano di essere tutti comproprietari di un appezzamento di terreno, sito in agro alla contrada S. Nilo del Comune di Roccanova (PZ), contraddistinto in catasto al foglio 28,
p.lla 421 e di aver assistito negli ultimi tempi sul proprio fondo a significativi fenomeni di inondazione di acqua, provenienti dalla cunetta di raccolta delle acque meteoriche, posta a servizio della sovrastante strada pubblica e attraversante il proprio terreno longitudinalmente.
Aggiungevano che i fenomeni alluvionali in questione, interessanti la quasi totalità dell'area posta a valle, erano, a loro dire, imputabili al cattivo funzionamento della cunetta in questione, occlusa dalla vegetazione spontanea radicata al suo interno e interrotta in più punti;
che tale situazione aveva già procurato danni non trascurabili e il suo perdurare avrebbe pregiudicato ulteriormente le già accertate criticità geomorfologiche dell'area; che il informato dei CP_1
fatti e diffidato, effettuava un sopralluogo sui luoghi di causa a cui non seguiva alcuna valida iniziativa volta alla risoluzione del problema;
che si rendeva necessario adire l'intestato
Tribunale, stante l'esito negativo dell'espletato procedimento di mediazione.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: - previo accertamento di quanto esposto in premessa a mezzo di idonea CTU, ordinare a parte convenuta l'immediata esecuzione di tutti quegli interventi, manutentivi e non, ordinari e/o straordinari, necessari ed opportuni ad eliminare la causa dei lamentati allagamenti;
- condannare, altresì, il medesimo civico Ente convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti, da quantificarsi in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi dall'epoca dell'illecito e sino all'effettivo ristoro;
- condannarlo, infine, al rimborso delle spese e competenze difensive, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2017 si costituiva in giudizio il CP_1
il quale sollevava preliminarmente eccezione di prescrizione di ogni eventuale
[...]
diritto vantato dagli attori, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Alla prima udienza, tenutasi il 25.10.2017 le parti comparivano regolarmente, riportandosi ai propri atti introduttivi e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c..
La causa veniva istruita in via documentale, a mezzo prove testimoniali e mediante conferimento di incarico al c.t.u..
Il Giudice rinviava all'udienza dell'8.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta attesa la sua tardiva costituzione in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.10.2017 per l'udienza indicata in citazione del 25.10.2017. Tanto ne ha comportato la decadenza dalla proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio stabilita dall'art. 167, comma 3 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al giudizio in questione, inclusa quindi l'eccezione di prescrizione (art. 2938 c.c.).
3. Tanto precisato, nonostante non sia sorta alcuna contestazione tra le parti sul punto, appare opportuno confermare che la controversia è sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Va fatta applicazione del principio secondo cui l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un
"facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché,
a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta (cfr Cass. Ord. n.
9318/2019; conf. Cass. Ord. n. 25843/2021).
Nella specie, il privato ha domandato in primo luogo la condanna dell'ente convenuto alla realizzazione dei lavori necessari per porre fine ai fenomeni alluvionali che hanno interessato il suo terreno ed in secondo luogo il risarcimento dei danni patiti a seguito degli allagamenti verificatisi. Ne consegue che, in base ai principi sopra richiamati, la giurisdizione appartiene al G.O. e non al G.A..
Inoltre, con specifico riferimento alla presunta causa dei danni indicati dagli attori, il Tribunale osserva che la S.C. ha affermato il seguente principio: “Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994,
n. 36; invero l'art. 1 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (regolamento recante norme per
l'attuazione di talune disposizioni della citata legge 5 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art.
140, lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque pubbliche” (Cass. n. 14883/2012).
Nessun dubbio vi è quindi in merito alla giurisdizione del giudice ordinario.
4. Passando al merito della questione, la fattispecie giuridica in esame va ricondotta all'art. 2051 c.c..
In ordine all'esatto inquadramento dell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il
Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma in questione un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto il profilo del comportamento colposo del responsabile non è in alcun modo - nemmeno in via presuntiva - richiesto dalla struttura normativa, essendo il solo limite previsto nell'articolo in esame l'esistenza del caso fortuito, nozione questa che non inerisce all'assenza di colpa ma si identifica in quell'elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulta idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
Il riconoscimento della natura oggettiva alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non esime naturalmente il danneggiato dal provare tutti gli altri elementi dell'illecito aquiliano, operando la norma in questione come fattispecie speciale solo in punto di elemento soggettivo ma non derogando altresì agli altri elementi strutturali della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c.
e tutto ciò, ovviamente, sempre che sussista il rapporto di custodia tra danneggiante e cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima.
In particolare, sotto il profilo probatorio, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 11122/2021). Ancora, la S.C. ha specificato che il danneggiato “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode …” (Cass.
n. 11082/2016); “nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità
(come in sé una sede stradale)” il danneggiato deve dimostrare, altresì, “che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11023/2018). Dal canto suo, il danneggiante, convenuto in giudizio, per liberarsi dalla responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito e quindi l'esistenza di un fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass. n. 13005/2016; Cass. n. 11227/2008;
Cass. n. 1106/2011). Il caso fortuito è rappresentato da un fattore causale esterno, che genera un evento del tutto imprevedibile rispetto all'“id quod plerumque accidit” ed è quindi idoneo a spezzare il nesso di causalità presupposto dall'art. 2051 c.c., per il quale è prevista una presunzione di responsabilità in capo al custode.
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che sussista pacificamente un rapporto di custodia tra i beni che hanno causato i danni alla proprietà degli attori e il Controparte_1
CP_ L convenuto, infatti, non ha contestato il rapporto di custodia con la cunetta di raccolta delle acque meteoriche posta a servizio della strada pubblica sovrastante il terreno di proprietà degli attori e che lo attraversa longitudinalmente, indicata dagli attori quale presunta causa dei danni patiti ed, anzi, nella comparsa di costituzione, ha affermato espressamente che “…la cunetta stradale in questione è stata ed è, da sempre, oggetto di puntuale manutenzione…”.
Tale circostanza risulta, peraltro, confermata dalla nota del 15.03.2017 con cui il in CP_1
riscontro alla missiva del 13.02.2017, si è mostrata disponibile ad un nuovo incontro con gli attori esponendo che quello precedente, tenutosi il 2.02.2017, era risultato infruttuoso per l'assenza del tecnico di parte attrice sui luoghi di causa.
Il rapporto di custodia, pertanto, sussiste ed è pacifico. Quanto al nesso causale tra la cosa ed il danno, questo deve ritenersi provato anche alla luce dei risultati a cui è pervenuto il CTU ed esposti accuratamente nella relazione, la quale appare logica e ben motivata, pertanto pienamente condivisibile.
In particolare, il CTU dopo aver descritto lo stato dei luoghi, in risposta al quesito numero 3 posto dal giudice “accerti l'esistenza dei fenomeni di inondazione del fondo di parte attrice e in particolare dica se essi siano causati dalla cunetta di raccolta delle acque meteoriche posta
a servizio della sovrastante strada pubblica meglio indicata negli atti di causa a o meno di suddetta cunetta..” ha riscontrato che il terreno oggetto di causa è caratterizzato da ”uno stato manutentivo completamente assente e un sistema di raccolta delle acque piovane e di ruscellamento, composto essenzialmente dalla cunetta principale disposta longitudinalmente al terreno (figura 3), inidoneo al corretto smaltimento delle acque meteoriche a causa della completa ostruzione della suddetta cunetta posta a servizio della sovrastante strada pubblica.
Tale condizione comporta inevitabilmente fenomeni di inondazioni in caso di piogge a causa del mancato funzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di ruscellamento.
Oltre poi alla cunetta principale, di cui sopra, sono predisposte trasversalmente al terreno, anch'esse completamente ostruite o interrotte, che non possono in alcun modo provvedere al corretto smaltimento delle acque meteoriche anche dalla sovrastante strada pubblica, Via
Belvedere” (pag. 10 rel. per.). Inoltre l'ausiliario del giudice nella risposta di chiarimento alle osservazioni delle parti allegata alla ctu ha ulteriormente ribadito che “la presenza di una vegetazione molto fitta all'interno delle cunette esistenti, le diverse interruzioni delle cunette stesse e l'inadeguata progettazione dell'intero sistema di smaltimento delle acque piovane e di ruscellamento, e quindi in generale l'inadeguatezza del sistema di smaltimento, causa i fenomeni di inondazione oggetto del presente procedimento”.
Le risultanze dell'ausiliario del giudice appaiono pienamente conformi alle dichiarazioni del teste , escusso il 2.12.2019, il quale ha confermato di aver personalmente Testimone_1
visto a fine inverno inizio primavera del 2024 lo smottamento del terreno sceso dalla collina sul terreno degli attori specificando: “Ci siamo recati sulla strada pubblica che è a monte della collina e ho notato che in mezzo ai rovi siti sulla parte di collina adiacente alla strada pubblica vi era una cunetta e una condotta fatti di coppi che dovevano consentire lo sgrondo dell'acqua.
Posso dire che la cunetta era di cemento ed era rotta e quindi non sgrondava l'acqua e che anche la condotta era fatta di coppi i quali non combaciavano tra loro, essendo spostati l'uno dall'altro, motivo per il quale l'acqua non sgrondava bene”. Il teste sentito Testimone_2
il 22.09.2019, ha, inoltre, riferito che “Il terreno dove abita che Parte_2
si trova sotto il campo sportivo del Comune di è stato interessato a partire dal 2014 CP_1 da un fenomeno di inondazione. Nello specifico la montagna sita dietro i fabbricati dove c'è
l'abitazione e la macelleria degli attori è franata. Io quando sono intervenuto ho visto solo la
ma non acqua che scorreva. Il sig mi ha portato sopra al terreno dove Parte_5 Parte_2
c'è la strada e abbiamo notato insieme che c'erano delle cunette che portavano acqua e che erano piene di rovi e che si erano spostate in quanto si tratta di prefabbricati: quindi l'acqua non scorreva più nelle cunette ma si infiltrava nel terreno”.
Acclarata, dunque, la responsabilità del questo Tribunale ritiene che in Controparte_1
CP_ accoglimento della domanda ex art. 2058 c.c. proposta dagli attori l' convenuto debba essere condannato ad eseguire i lavori indicati da pagina 11 a pagina 16 della relazione peritale a cura dell'ing. depositata il 12.12.2024 e al computo metrico ad essa allegato (all. Per_1
n. 8) per porre fine alle inondazioni del terreno per cui è causa.
5. La domanda di risarcimento danni è invece infondata non avendo gli attori assolto al proprio onere di allegazione specifica prima oltre a quello probatorio. Gli attori non hanno ritualmente indicato i danni patiti a causa dei fenomeni di inondazione descritti negli atti e si sono riservati di quantificare il danno patito in corso di causa.
Ne deriva il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
6. Con riferimento alle spese di lite, l'accoglimento parziale delle domande proposte dall'attore integra un'ipotesi di soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2 c.p.c. che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. Le spese della c.t.u. liquidate con separato decreto vengono poste definitivamente a carico del in base al principio della soccombenza. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., ad eseguire i lavori indicati da Controparte_1 pagina 11 a pagina 16 della relazione peritale a cura dell'ing. depositata il Per_1
12.12.2024 e nel computo metrico ad essa allegato (all. n. 8);
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico del le spese della CTU così come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 9.04.2025 Il Giudice dott. Maurizio Ferrara