Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 399/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17.4.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 399/2024
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA EPOMEO Parte_1
N.85 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. COLELLA MARIO dal quale è
rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- opponente
E
elett.te dom.to in Nola alla Via On. Francesco Napoli- Controparte_1
tano n.225, presso lo studio dell'Avv. ASPROSO LUCA JAIME dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opposto
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CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Nella presente controversia va dichiarata, come da concorde richiesta delle parti,
la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento della somma ingiunta, oggetto del decreto in questa sede opposto.
E' noto che la cessazione della materia del contendere si impone allorquando vi sia la sopravvenienza di una circostanza di fatto che ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., tra le altre, Cass.Civ,
Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463, nonchè Cass.Civ., Sez.I, 10 luglio 1998, n.
6703), situazione nel caso in esame verificatasi a seguito del pagamento dianzi indicato.
Per quanto concerne il governo delle spese di giudizio, il Tribunale ritiene di do-
ver applicare il noto principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito, in effetti – precisato che la somma di €.
5.100 non può essere presa in considerazione ai fini di cui innanzi atteso l'intervenuto pagamento della stessa ancor prima della proposizione del presente giudizio – non può non rile-
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varsi che l'opposizione dell' è stata basata su una non meglio preci- Parte_2
sata erroneità della somma ingiunta, non fornendo al riguardo alcuna spiegazione circa le ragioni della dedotta erroneità.
Per altro verso, deve pure rilevarsi che il pagamento integrale dell'importo resi-
duo è avvenuto, da parte dell'opponente, nella immediatezza della notifica della presente opposizione, circostanza parimenti rilevante ai fini delle spese.
Pertanto, le spese (considerate le fasi effettivamente svolte), compensate per la metà, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (in applicazio-
ne delle tariffe minime, attesa la scarsa complessità della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale di NOLA, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1816/2023 del 5.12.2023;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che, compen-
sate per la metà, si liquidano in €. 844, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge, ed, infine, al pagamento dei compensi e delle spese liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, con attribuzione al procuratore costituito per dichia-
razione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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