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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/09/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5037/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Valentina Guarrera, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Bonadonna Nicoletta, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato l'8/4/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 15/9/2003, in costanza del quale sono nati i figli Controparte_1
(il 30/8/2004) e (il 21/10/2010), ha esposto di essersi separata dal marito Per_1 Per_2 in forza della sentenza n. 2891/2021 del 2-7/7/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento iscritto al n. 5649/2020 R.G., nell'ambito del quale le parti hanno concordato, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, e l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ha aggiunto, inoltre: che dalla separazione non si è più riconciliata con il marito;
che il resistente non ha mai corrisposto il mantenimento previsto in sede di separazione e si disinteressa dei figli;
di abitare in un immobile condotto in locazione e di godere del supporto economico statale e della propria famiglia.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la conferma delle condizioni della Controparte_1
separazione.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 12/9/2022, si è costituito contestando quanto esposto dalla ricorrente e precisando: di aver tentato Controparte_1
invano di mantenere un rapporto con i figli;
di aver subito un deterioramento della propria condizione economica dopo la separazione;
di aver corrisposto il mantenimento, seppur in modo non regolare;
di abitare presso la madre, dalla quale riceve supporto economico.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il rigetto delle domande formulate dalla Pt_1
All'udienza del 16/9/2022, le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentiti i coniugi, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e, in particolare, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati ed ha confermato le condizioni della separazione.
All'udienza dell'1/2/2023, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 495/2023 del 2-3/2/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di divorzio.
Con successiva ordinanza del 22/12/2023, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, alla quale la sola parte ricorrente, all'udienza del 27/9/2024,
2 ha dichiarato di aderire.
Precisate le conclusioni, senza svolgimento di alcuna attività istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 495/2023 del 2-
3/2/2023.
3. Sull'affidamento della prole.
In relazione all'affidamento del figlio minore , va preliminarmente osservato che la Per_2
disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, sebbene la ricorrente nel ricorso introduttivo abbia allegato un grave disinteresse del resistente verso i figli, la stessa non ha formulato richiesta di affidamento esclusivo, chiedendo, piuttosto, la conferma delle condizioni di separazione concordate tra le parti, le quali prevedono, appunto, la forma di affido ordinario.
Considerato, inoltre, che nel corso del procedimento non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore, deve essere confermato il regime di affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre, com'è tuttora, e con facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità concordate con la ricorrente in sede di separazione, di cui al punto 4 dell'accordo raggiunto.
3
4. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In relazione alle statuizioni di ordine economico, in relazione al mantenimento della prole va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ciò considerato, in merito alla condizione economica delle parti, ha Parte_1
esposto di non svolgere attività lavorativa, di abitare in un immobile condotto in locazione e di godere di supporti statali e dell'aiuto economico della propria famiglia. A fondamento di quanto esposto, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
, invece, ha esposto di aver subito un deterioramento della propria Controparte_1
condizione economica rispetto al momento della separazione e di essere attualmente disoccupato. A sostegno di quanto esposto, ha prodotto esclusivamente il CUD del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito di € 9.320,27 (v. all. prodotto con la memoria di costituzione).
Orbene, tenuto conto del minimo vitale che ogni genitore deve garantire al figlio a prescindere dalle proprie sostanze economiche e considerato che la figlia seppur Per_1
maggiorenne, è pacificamente non indipendente sotto il profilo economico, va posto a
4 carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
L'assegno unico per i figli, in considerazione della collocazione assolutamente prevalente dei medesimi presso la madre, va attribuito interamente a quest'ultima (Cass. ord. n.
4672/2025).
5. Spese del giudizio.
Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la sentenza parziale n. 495/2023 del 2-
3/2/2023, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
c) attribuisce l'intero assegno unico per i figli alla ricorrente;
Parte_1
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il giorno 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5037/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Valentina Guarrera, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Bonadonna Nicoletta, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato l'8/4/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 15/9/2003, in costanza del quale sono nati i figli Controparte_1
(il 30/8/2004) e (il 21/10/2010), ha esposto di essersi separata dal marito Per_1 Per_2 in forza della sentenza n. 2891/2021 del 2-7/7/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento iscritto al n. 5649/2020 R.G., nell'ambito del quale le parti hanno concordato, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, e l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ha aggiunto, inoltre: che dalla separazione non si è più riconciliata con il marito;
che il resistente non ha mai corrisposto il mantenimento previsto in sede di separazione e si disinteressa dei figli;
di abitare in un immobile condotto in locazione e di godere del supporto economico statale e della propria famiglia.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la conferma delle condizioni della Controparte_1
separazione.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 12/9/2022, si è costituito contestando quanto esposto dalla ricorrente e precisando: di aver tentato Controparte_1
invano di mantenere un rapporto con i figli;
di aver subito un deterioramento della propria condizione economica dopo la separazione;
di aver corrisposto il mantenimento, seppur in modo non regolare;
di abitare presso la madre, dalla quale riceve supporto economico.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il rigetto delle domande formulate dalla Pt_1
All'udienza del 16/9/2022, le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentiti i coniugi, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e, in particolare, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati ed ha confermato le condizioni della separazione.
All'udienza dell'1/2/2023, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 495/2023 del 2-3/2/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di divorzio.
Con successiva ordinanza del 22/12/2023, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, alla quale la sola parte ricorrente, all'udienza del 27/9/2024,
2 ha dichiarato di aderire.
Precisate le conclusioni, senza svolgimento di alcuna attività istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 495/2023 del 2-
3/2/2023.
3. Sull'affidamento della prole.
In relazione all'affidamento del figlio minore , va preliminarmente osservato che la Per_2
disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, sebbene la ricorrente nel ricorso introduttivo abbia allegato un grave disinteresse del resistente verso i figli, la stessa non ha formulato richiesta di affidamento esclusivo, chiedendo, piuttosto, la conferma delle condizioni di separazione concordate tra le parti, le quali prevedono, appunto, la forma di affido ordinario.
Considerato, inoltre, che nel corso del procedimento non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore, deve essere confermato il regime di affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre, com'è tuttora, e con facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità concordate con la ricorrente in sede di separazione, di cui al punto 4 dell'accordo raggiunto.
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4. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In relazione alle statuizioni di ordine economico, in relazione al mantenimento della prole va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ciò considerato, in merito alla condizione economica delle parti, ha Parte_1
esposto di non svolgere attività lavorativa, di abitare in un immobile condotto in locazione e di godere di supporti statali e dell'aiuto economico della propria famiglia. A fondamento di quanto esposto, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
, invece, ha esposto di aver subito un deterioramento della propria Controparte_1
condizione economica rispetto al momento della separazione e di essere attualmente disoccupato. A sostegno di quanto esposto, ha prodotto esclusivamente il CUD del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito di € 9.320,27 (v. all. prodotto con la memoria di costituzione).
Orbene, tenuto conto del minimo vitale che ogni genitore deve garantire al figlio a prescindere dalle proprie sostanze economiche e considerato che la figlia seppur Per_1
maggiorenne, è pacificamente non indipendente sotto il profilo economico, va posto a
4 carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
L'assegno unico per i figli, in considerazione della collocazione assolutamente prevalente dei medesimi presso la madre, va attribuito interamente a quest'ultima (Cass. ord. n.
4672/2025).
5. Spese del giudizio.
Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la sentenza parziale n. 495/2023 del 2-
3/2/2023, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
c) attribuisce l'intero assegno unico per i figli alla ricorrente;
Parte_1
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il giorno 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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