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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F.: ) titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale denominata di CP_1 Parte_1
, corrente in Sanguinetto (VR), via Ca' De Michieli n.9/F,
[...]
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico P.IVA_1
Querena del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Verona, via Giardino Giusti n.2
1 RECLAMANTE
contro
C.F. e P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATO NON COSTITUITO
e contro
GIUDIZIALE DI “BOMBER CP_3 [...]
Controparte_4
RECLAMATA NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 22 novembre 2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
• in via preliminare: sussistendo i gravi e fondati motivi sopra esposti
e documentalmente provati e nondimeno anche per comprensibili ragioni di economia della procedura, sospendere temporaneamente la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo;
• nel merito: in accoglimento del presente reclamo, revocare la sentenza n. 254/2024, Rep. n. 260/2024 in data 22/11/2024 del
2 Tribunale Ordinario di Verona, Sezione Procedure Concorsuali, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale con sede in Controparte_5
Sanguinetto (VR), Via Ca' De Micheli n. 9/F. C.F.
, p. Iva , in ragione del mancato C.F._2 P.IVA_3
superamento, da parte della stessa, dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I. Spese rifuse nel solo caso di opposizione. Si producono:
1. certificato stato famiglia 2. certificato situazione famiglia originaria 3. certificato di morte Parte_1
4. ricorso apertura liquidazione giudiziale 5. Persona_1
sentenza n. 254/2024 – RG 262/2024 6. registro beni ammortizzabili esercizio 2021 7. conto economico esercizio 2021 8. Mod. IVA 2022 periodo d'imposta 2021 9. dichiarazione redditi 2022 Parte_1
periodo d'imposta 2021 10. registro beni ammortizzabili
[...]
esercizio 2022 11. conto economico esercizio 2022 12. Mod. IVA 2023 periodo d'imposta 2022 13. dichiarazione redditi 2023 Parte_1
periodo d'imposta 2022 14. registro beni ammortizzabili
[...]
esercizio 2023 15. conto economico esercizio 2023 16. Mod. IVA 2024 periodo d'imposta 2023 17. dichiarazione redditi 2024 Parte_1
periodo d'imposta 2023 18. dati attivo patrimoniale 19.
[...]
Prospetto ricavi-costi 20. E-mail Tribunale di Verona – Ufficio
Esecuzioni Fall..
3 Ragioni della decisione
Con atto depositato in data 23 dicembre 2024 , Parte_1
titolare dell'impresa individuale denominata “ , ha CP_1
proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n.254/2024, pubblicata il 16 giugno 2024 ed iscritta nel Registro delle Imprese il
22 novembre 2024, notificatale il 29 novembre 2024, con cui il
Tribunale di Verona aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta impresa individuale, in accoglimento dell'istanza di titolare di un credito di euro Controparte_2
13.909,22, privo di accertamento giudiziale, portato da fatture e documenti di trasporto siglati dal destinatario della fornitura.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza a nonché alla Liquidazione Controparte_2
Giudiziale, entrambi i reclamati hanno omesso di costituirsi.
All'udienza del 27 febbraio 2025 è comparso il solo difensore della reclamante, che ha precisato le conclusioni come sopra trascritte;
il
Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona, rilevato che l'impresa individuale “ di , non CP_1 Parte_1
costituendosi, non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lett. d) CCII e ritenuta superata la soglia stabilita dall'art.49 CCII, posto che la predetta, oltre al debito nei
4 confronti del ricorrente, risultava avere debiti iscritti a ruolo per euro
88.309,76 ed una cambiale protestata per euro 5.877,00, ha ravvisato la sussistenza dell'insolvenza considerato il mancato pagamento dei debiti in questione ed altresì che “non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa, anche se limitato ad un ramo d'azienda, senza pregiudizio per i creditori”.
Il reclamo è incentrato su di un unico motivo, relativo all'insussistenza, in capo all'impresa individuale “ di CP_1
, dei requisiti dimensionali che costituiscono i Parte_1
presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
E' pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi
5 concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
Nel vigore della Legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “… per dimostrare i requisiti di non fallibilità, di cui all'art.1, comma 2, l.fall. i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art.15, comma 4, l.fall. non assurgono
a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.”
(Cass.
9.11.2020 n. 25025; conf. Cass.
1.12.2022 n.3581).
Nella specie, l'impresa individuale di CP_1 Parte_1
non ha prodotto i bilanci in quanto, non essendo obbligata
[...]
al loro deposito presso la camera di commercio, non li aveva neppure redatti. Per essa, inoltre, in quanto piccolo imprenditore (v. visura prodotta sub doc. 6 dal creditore istante) non è neppure obbligatoria la tenuta dei libri di cui all'art.2214 c.c..
La reclamante, al fine di assolvere l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità ha prodotto, in allegato all'atto di reclamo, oltre che le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e
2024 (per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023), i modelli IVA per
6 le annualità ed i periodi di imposta corrispondenti, il registro dei beni ammortizzabili per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, il conto economico per gli stessi esercizi nonché prospetti relativi ai dati rilevanti per l'attivo patrimoniale e per i ricavi.
La reclamante, quindi, ha messo a disposizione della Corte documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla legge
(trattandosi di impresa minore le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio), senz'altro valorizzabile al fine di escludere l'assoggettabilità della stessa alla liquidazione giudiziale, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ancorché espresso con riguardo alla dichiarazione di fallimento.
Dalla documentazione prodotta risultano, per tutti e tre gli anni in considerazione, un attivo patrimoniale e dei ricavi inferiori, rispettivamente, ad euro 300.000 e ad euro 200.000; i debiti emersi all'esito dell'istruttoria svolta dal Tribunale di Verona ammontano a complessivi euro 108.095,98. Non risultano procedure esecutive pendenti.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada accolto con conseguente revoca della stessa.
7 I reclamati non si sono costituiti e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Va inoltre considerato che il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Ritiene il Collegio che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla debitrice che, pur a seguito della notifica del ricorso, ricevuta personalmente, ha ritenuto di non costituirsi e pertanto non ha dimostrato al Tribunale, come era suo onere ex art.121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), ciò che invece ha fatto in sede di reclamo.
Considerato che la reclamante ha chiesto la rifusione delle spese solo in caso di opposizione e che le parti reclamate sono rimaste contumaci, non vi è luogo a pronunciarsi sul punto.
8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.2154/2024 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e della Controparte_2
Liquidazione Giudiziale di “ di;
CP_1 Parte_1
2. In accoglimento del reclamo proposto da “ di CP_1
, revoca la sentenza n. 254/2024 depositata Parte_1
il 22 novembre 2024 dal Tribunale di Verona, di apertura della liquidazione giudiziale;
3. Nulla sulle spese di lite;
4. Accerta che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
è imputabile a “ di , con ogni CP_1 Parte_1
conseguenza in ordine alle spese della procedura ed al compenso del curatore.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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