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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2024 al n. 4834, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata, in trattazione finale, al 17 aprile 2025, vertente TRA
e in persona Parte_1 Parte_2 istrat elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via G. COSENZA n.122 presso lo studio dell'Avv. Gennaro SOMMA che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luca SCHETTINO, giusta procura in atti versata
RICORRENTE in opposizione E
nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F.: CP_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta C.F._1
Francesco GENTILE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RESISTENTE opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/2024 pubblicato il 28 giugno 2024.
CONCLUSIONI delle parti: quelle dei rispettivi atti costitutivi e successive memorie difensive.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 8 agosto 2024 Parte_3
, e per essa il suo amministratore Parte_2 va opposizione al decreto ingiuntivo n.182/2024 -in R.G. n. 3536/2024- emesso dalla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale e pubblicato il 28 giugno 202 i intimava alla s.r.l. il pagamento in favore dell'ex dipendente di € 2.590,89, somma CP_1 dal rivendicata a titolo di T.F.R. CP_1
L'o sostanzialmente denuncia(va) la non debenza in favore di controparte della somma ingiunt essere stata l' perfettamente Pt_4 adempiente nella erogazione del come da cedo in atti versati, Pt_5 mai ex adverso contestati, che rebbero la puntuale corresponsione mensile di E. 50,00, portati in detrazione al momento del calcolo di quanto effettivamente dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto. Allegava, po ente in opposizione l'indebita parcellizzazione del credito operata dal che avrebbe, con l'istanza in monitoria e con la relativa CP_1 ricostruzion cenda lavorativa, in ogni caso contestata dalla società, posto le premesse per ulteriori iniziative giudiziali in rivendicazione di crediti connessi al medesimo rapporto di lavoro. Concludeva, quindi, la società per l'annullamento e/o la revoca della Ingiunzione di pagamento, asseritamente priva dei presupposti per la sua emanazione proprio per le allegazioni dell'ex dipendente.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della discussione emesso a norma dell'art. 127 ter c.p.c., si costituiva in giudizio il sig. che chiedeva il rigetto della opposizione e la CP_1 conferma del D
Ritenuto il contenzioso decidibile su base documentale, la causa, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 17 aprile 2025, veniva assegnata prontamente a sentenza. (2)
L'opposizione non può essere accolta. Per le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare va definito correttamente l'ambito del presente contenzioso, anche per dare compiuta collocazione alle eccezioni “formali” veicolate dalla opponente.
Ed invero, ad onta delle originarie allegazioni del sig. , che CP_1 nella parte espositiva del ricorso in monitoria facevano rife .F.R. collegato al rapporto di lavoro protrattosi dal 16 luglio 2019 al 27 febbraio 2024, resta evidente che in realtà la posta azionata concerne le spettanze di fine rapporto maturate per il periodo 5 giugno 2020/31 dicembre 2023.
2 La precisazione, per vero, era insita già nel D.I. n.182/2024, pubblicato il 28 giugno 2024. In esso, infatti, si sottolinea(va) che la fonte documentale dell'iniziativa era costituita dalla CU del 2024, contenutisticamente ferma, appunto, al 31 dicembre 2023, relativa ad un rapporto di lavoro iniziato il 5 giugno 2020. Tanto ciò è vero che l'Ingiunzione non veniva resa con la formula della provvisoria esecutività proprio perché il T.F.R. rivendicato non ricomprende(va) l'intero periodo asseritamente lavorativo.
In sede di “opposizione” deve prendersi atto che il ricorrente in senso sostanziale ha lasciato ferma l'originaria perimetrazione del contenzioso, ribadendo le istanze già veicolate in monitoria e rendendo palese che le stesse hanno ad oggetto solo una quota parte del T.F.R., comunque relativa al rapporto desumibile dalla CU 2024. Ciò, tuttavia, ancora non implica alcuna parcellizzazione del credito per la ragione concl e, all'attualità, non esiste alcuna duplicazione di contenzioso, il avendo solo prospettato l'esistenza di ulteriori poste a CP_1 credito, allo stato non azionate. Consegue che la questione prospettata dalla società eventualmente si porrà nel diverso contesto processuale innescato dall'ex dipendente. Per ora inesistente.
Né, da altra ottica, è sostenibile la mancanza di interesse in capo al creditore di azionare la posta ritenuta, a torto o a ragione qui non importa, di più immediato accertamento giudiziale, essendo evidente la maggiore rapidità definitoria del contenzioso monitorio. Il che è sufficiente per disattendere, almeno nel presente contesto, l'eccepita carenza di buona fede e correttezza asseritamente insita nell'iniziativa giudiziale in scrutinio. (3)
Specularmente va disatteso il primo rilievo processuale a ricadute sostanziali veicolato dalla opponente. Secondo la s.r.l. la ricostruzione della vicenda lavorativa ex adverso operata dimostrerebbe che la posta non era azionabile in monitoria per difetto dei requisiti legittimanti una tale iniziativa giudiziale. In particolare, emergerebbe dalle allegazioni espositive attoree che il credito non è liquido ed esigibile nella misura in cui:
-- rimanda ad un documento che non riflette l'intero rapporto lavorativo, ancora in corso al 31 dicembre 2023;
-- è riferito ad una posta -il obiettivamente sensibile, nella sua esatta Pt_5 quantificazione, ad una seri riabili messe in discussione dallo stesso ricorrente in monitoria che denuncia, nuovamente a futura memoria, diverse modalità di attuazione del rapporto di lavoro, rispetto a quelle formalizzate, da cui scaturirebbero ulteriori crediti retributivi.
3 Anche in questo caso deve registrarsi che le obiezioni peccano di concretezza ed attualità, nulla avendo la soc olo allegato su eventuali contenziosi paralleli innescati dal sig. . CP_1
E' evidente che la questione paventata dalla opponente ha una sua astratta valenza, incombendo sul creditore l'onere di allegare e dimostrare l'interesse a perseguire un risultato parziale. Ma tale onere sarà evocabile solo laddove il creditore dovesse dare seguito giudiziale a rivendicazioni allo stato solo prospettate.
Nel presente contesto deve solo accertarsi se la posta poteva essere azionata per come individuata dal creditore. Ed il riscontro non può che essere positivo, il avendo inteso circoscrivere -ripetesi: allo st per CP_1 ragioni intri e allo stato non sono censurabili- il credito da alla Pt_5 quota parte maturata per il periodo 5 giugno 2020/31 dicembr , in riferimento alle modalità di attuazione del rapporto siccome formalizzate e desumibili dalla documentazione di rito. Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione di “costringere” l'interessato ad iniziative che, pur paventate, potrebbero non tramutarsi in realtà per ragioni che esulano del tutto dal presente accertamento. Per riemergere in un ambito futuro ed eventuale, inidoneo ad interferire con la pretesa azionata all'attualità. (4)
Nel merito la controversia ruota intorno ad una sola questione.
Assume la società che nulla è comunque dovuto al a titolo di CP_1
T.F.R. in quanto l'Azienda avrebbe erogato l'effettivo “dovu pondendo all'ex dipendente la somma di euro 1.323,74. Ciò in quanto ha defalcato dall'importo indicato nella CU 2024 le somme mensilmente erogate al lavoratore, pari a 50,00 euro, a titolo di “acconto mese”, per un totale di euro 2.200,00.
Ora, va subito precisata la reale perimetrazione del rilievo aziendale. In effetti, l'operazione di scomputo non riguarda la somma desumibile dalla CU 2024, pari ad euro 2.590,89, ma l'intero importo delle spettanze di fine rapporto calcolato con il cedolino paga di febbraio 2024, epoca di cessazione del rapporto.
Trattasi, tuttavia, di precisazione solo formale atteso che la questione sostanziale concerne:
-- la effettiva idoneità della CU a fotografare la posta da seppure limitata Pt_5 al 31 dicembre 2023;
--la azionabilità di tale posta nella sua quantificazione desunta dal suddetto documento, senza alcuna interferenza esterna. In entrambi i casi le argomentazioni della opponente valorizzate a sostegno delle proprie tesi sono errate.
4 (5)
Rimandando ad altri contesti ogni disquisizione, più o meno scolastica, sulla pregnanza dimostrativa della CU proveniente dall'Azienda, id est dal datore di lavoro, pare al G.U.L. che l'obiezione della s.r.l. non conduce in nessuna direzione atteso che l'individuazione del T.F.R. desumibile dal documento ritenuto inconferente si riflette puntualmente nella perimetrazione della medesima voce retributiva fotografata dall'ultimo cedolino paga. Che, evidentemente, rimanda ad un importo maggiore sol perché si attesta anche sull'ultimo periodo del rapporto lavorativo.
Del resto, e a ben vedere, l'obiezione è finanche sterile nella misura in cui confonde l'esposizione debitoria “formale”, id est il calcolo del T.F.R. maturato in riferimento al rapporto lavorativo concluso, con la posta in concreto azionabile dal lavoratore sulla base di evenienze di fatto che lasciano inalterato il primo conteggio eseguito. Insomma, che il T.F.R. astrattamente maturato sia quello individuato nella CU non è contestabile e, in definitiva, nemmeno contestato dalla società, che allega piuttosto l'avvenuto adempimento della propria obbligazione retributiva sostenendo di avere erogato in corso di rapporto somme aggiuntive rispetto al trattamento salariale ordinario calcolabile in base alle normali voci negozial- collettive e di avere quindi chiuso ogni residua esposizione da fine rapporto con il versamento finale di euro 1.323,74, “orfano” degli “acconti” già erogati.
In “fatto” non c'è contesa sulla corresponsione di queste somme
“aggiuntive”.
Se non che, al netto delle numerose, e per vero non sempre condivisibili, repliche attoree evidentemente “circostanziali”, resta sul terreno la lacuna, processualmente pacifica, della mancata individuazione della effettiva causale di questo acconto che ha caratterizzato l'intero corso del rapporto di lavoro, nella sostanza imponendosi alla stregua di una voce fissa del trattamento retributivo mensile. La dizione “acconto mese”, rilevabile dalle buste paga prodotte, nulla chiarisce da una prospettiva etimologico-concettuale. Con la conseguente irrilevanza, fra l'altro, del rilievo aziendale secondo cui i cedolini risultano tutti controfirmati dal lavoratore. In disparte precisazioni che nel caso di specie non necessitano, è del tutto evidente che mai la firma del dipendente può avallare una circostanza giustificativa non riportata nel documento in questione. Nulla spiega, inoltre, la circostanza, allegata dall'Azie ndo cui anche il precedente rapporto di lavoro intercorso con il sarebbe stato CP_1 caratterizzato dagli stessi acconti.
A questo punto diviene dirimente la suddivisione dello scacchiere processuale e la conseguente individuazione dei connessi oneri di allegazione e prova.
5 Muovendo, evidentemente, dalla premessa che il ricorrente in monitoria disconosce a tutto capo il fatto di avere ricevuto “acconti”, tanto meno sul T.F.R., valorizzando di contro la natura retributiva di quelle erogazioni mensili. L'importo di € 50,00 corrisposto mensilmente per “acconto mese”, senza alcuna specificazione al riguardo (acconto per cosa???) non è stato versato in aggiunta alla retribuzione dovuta bensì quale parte integrante della retribuzione ordinaria come emerge pacificamente dal fatto che tale somma è stata corrisposta in modo reiterato e costante ogni mese e, quindi, ha carattere retributivo. Siamo in presenza di competenze fisse cioè corrispondenti alla normale prestazione nei limiti concordati e riconosciuti costantemente. E' di tutta evidenza come tale compenso sia un elemento che compone la retribuzione normale o di fatto.> Così testualmente la memoria di costituzione del nel giudizio di CP_1 opposizione. (6)
Contrariamente a quanto sembra sostenere la società, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare la causale effettiva di un pagamento che vuolsi interferire con la posta creditoria azionata nei suoi confronti per un titolo ben definito. La pretesa di una sorta di “liberatoria preventiva” incondizionata da agganciare a pagamenti “a-causali” fissi e ripetitivi eseguiti durante tutto il corso del rapporto di lavoro non può essere condivisa. Ciò che la società avrebbe dovuto, nella buona sostanza, dimostrare è l'esistenza processualmente apprezzabile di un titolo extra-trattamento retributivo ordinario giustificativo di quelle erogazioni continuative. A tale onere l' si è sottratta, avendo limitato le sue difese ad una Pt_4 erogazione da o mese” rimasta priva di una effettiva spiegazione in termini “causali”. Di qui la fondatezza della replica attorea che, muovendo dalla corretta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, valorizza:
-- la contestata riferibilità di quelle erogazioni alla preventiva liquidazione di quota parte del T.F.R.;
-- la mancata dimostrazione in positivo di una tale riferibilità;
-- le peculiarità dei pagamenti, inseriti mensilmente in busta paga e corrisposti insieme al trattamento retributivo periodico.
Insomma. Nella fattispecie de qua non è il che deve dimostrare un titolo CP_1 giustificativo “alternativo” all'anticipazione del T.F.R., ma è la società che resta gravata dalla dimostrazione che i pagamenti eseguiti positivamente interferiscono con il “fatto estintivo” della posta ex adverso azionata. Come da pacifico tracciato giurisprudenziale.
6 <Il ricorrente sostiene che tali somme … erano state versate a titolo di anticipazione del TFR e delle indennità che sarebbero maturate alla fine del rapporto;
che sarebbe stato onere del creditore dimostrare l'imputazione del pagamento ricevuto alla estinzione di un altro credito, come lo svolgimento di mansioni superiori. Il ricorso non può trovare accoglimento. Secondo quanto statuito da questa Corte, "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore" (Cass. n. 29527 del 2012). Difatti, in tema di prova del pagamento, l'onere della prova si sposta nuovamente sul creditore che controdeduca l'imputazione del pagamento ad un credito diverso, solo ove il debitore abbia fornito prova di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito (v. Cass. n. 27247 del 2023; n. 26275 del 2017).>> Così in termini parte motiva di Cass. ordin. n.18053/2024.
<… Conclusione che del resto appare coerente con il parallelo e più generale principio, secondo cui la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, salvo prova contraria, come elemento della retribuzione (Cass. 9 maggio 2003, n. 7154). Deve allora affermarsi che va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare l'insussistenza di essa. Quindi, non potendo la dimostrazione che fare leva su elementi contrari rispetto all'esistenza di quel titolo, dovrebbe provarsi l'effettivo e concreto verificarsi di un errore oppure l'insussistenza o l'inidoneità giuridica dei fatti che la stessa controparte in concreto abbia addotto quale fondamento della persistente attribuzione retributiva.>> Così in termini parte motiva di Cass. sent. n.22387/2018. (7)
In conclusione.
L'opposizione va rigettata con pedissequa conferma del D.I. n.182/24 da dichiarare definitivamente esecutivo. Ciò perché, venuto meno l'apprezzamento causativo delle erogazioni mensili dedotto dalla opponente, non residuano margini di contesa sul fatto che l'importo individuato dall'Azienda nella elaborazione della CU 2024 quale T.F.R. maturato dal dipendente non è stato pagato allo stesso e trova corrispondenza algebrico-
7 negoziale nel rapporto di lavoro intercorso, secondo le ordinarie coordinate di attuazione, a decorrere dal 5 giugno 2020. Va solo nuovamente precisato che la somma portata dal D.I. opposto resta riferibile al T.F.R. inerente il periodo 5 giugno 2020-31 dicembre 2023.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo proposto da “ e Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante p.t., nei confronti di ogni diversa deduzione, CP_1 istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.182/24, pubblicato il giorno 28.06.2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente alle spese di lite del presente Giudizio a cognizione piena che si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.300,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 28/04/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2024 al n. 4834, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata, in trattazione finale, al 17 aprile 2025, vertente TRA
e in persona Parte_1 Parte_2 istrat elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via G. COSENZA n.122 presso lo studio dell'Avv. Gennaro SOMMA che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luca SCHETTINO, giusta procura in atti versata
RICORRENTE in opposizione E
nato il [...] in [...] ed ivi residente, C.F.: CP_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta C.F._1
Francesco GENTILE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RESISTENTE opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/2024 pubblicato il 28 giugno 2024.
CONCLUSIONI delle parti: quelle dei rispettivi atti costitutivi e successive memorie difensive.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 8 agosto 2024 Parte_3
, e per essa il suo amministratore Parte_2 va opposizione al decreto ingiuntivo n.182/2024 -in R.G. n. 3536/2024- emesso dalla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale e pubblicato il 28 giugno 202 i intimava alla s.r.l. il pagamento in favore dell'ex dipendente di € 2.590,89, somma CP_1 dal rivendicata a titolo di T.F.R. CP_1
L'o sostanzialmente denuncia(va) la non debenza in favore di controparte della somma ingiunt essere stata l' perfettamente Pt_4 adempiente nella erogazione del come da cedo in atti versati, Pt_5 mai ex adverso contestati, che rebbero la puntuale corresponsione mensile di E. 50,00, portati in detrazione al momento del calcolo di quanto effettivamente dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto. Allegava, po ente in opposizione l'indebita parcellizzazione del credito operata dal che avrebbe, con l'istanza in monitoria e con la relativa CP_1 ricostruzion cenda lavorativa, in ogni caso contestata dalla società, posto le premesse per ulteriori iniziative giudiziali in rivendicazione di crediti connessi al medesimo rapporto di lavoro. Concludeva, quindi, la società per l'annullamento e/o la revoca della Ingiunzione di pagamento, asseritamente priva dei presupposti per la sua emanazione proprio per le allegazioni dell'ex dipendente.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della discussione emesso a norma dell'art. 127 ter c.p.c., si costituiva in giudizio il sig. che chiedeva il rigetto della opposizione e la CP_1 conferma del D
Ritenuto il contenzioso decidibile su base documentale, la causa, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 17 aprile 2025, veniva assegnata prontamente a sentenza. (2)
L'opposizione non può essere accolta. Per le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare va definito correttamente l'ambito del presente contenzioso, anche per dare compiuta collocazione alle eccezioni “formali” veicolate dalla opponente.
Ed invero, ad onta delle originarie allegazioni del sig. , che CP_1 nella parte espositiva del ricorso in monitoria facevano rife .F.R. collegato al rapporto di lavoro protrattosi dal 16 luglio 2019 al 27 febbraio 2024, resta evidente che in realtà la posta azionata concerne le spettanze di fine rapporto maturate per il periodo 5 giugno 2020/31 dicembre 2023.
2 La precisazione, per vero, era insita già nel D.I. n.182/2024, pubblicato il 28 giugno 2024. In esso, infatti, si sottolinea(va) che la fonte documentale dell'iniziativa era costituita dalla CU del 2024, contenutisticamente ferma, appunto, al 31 dicembre 2023, relativa ad un rapporto di lavoro iniziato il 5 giugno 2020. Tanto ciò è vero che l'Ingiunzione non veniva resa con la formula della provvisoria esecutività proprio perché il T.F.R. rivendicato non ricomprende(va) l'intero periodo asseritamente lavorativo.
In sede di “opposizione” deve prendersi atto che il ricorrente in senso sostanziale ha lasciato ferma l'originaria perimetrazione del contenzioso, ribadendo le istanze già veicolate in monitoria e rendendo palese che le stesse hanno ad oggetto solo una quota parte del T.F.R., comunque relativa al rapporto desumibile dalla CU 2024. Ciò, tuttavia, ancora non implica alcuna parcellizzazione del credito per la ragione concl e, all'attualità, non esiste alcuna duplicazione di contenzioso, il avendo solo prospettato l'esistenza di ulteriori poste a CP_1 credito, allo stato non azionate. Consegue che la questione prospettata dalla società eventualmente si porrà nel diverso contesto processuale innescato dall'ex dipendente. Per ora inesistente.
Né, da altra ottica, è sostenibile la mancanza di interesse in capo al creditore di azionare la posta ritenuta, a torto o a ragione qui non importa, di più immediato accertamento giudiziale, essendo evidente la maggiore rapidità definitoria del contenzioso monitorio. Il che è sufficiente per disattendere, almeno nel presente contesto, l'eccepita carenza di buona fede e correttezza asseritamente insita nell'iniziativa giudiziale in scrutinio. (3)
Specularmente va disatteso il primo rilievo processuale a ricadute sostanziali veicolato dalla opponente. Secondo la s.r.l. la ricostruzione della vicenda lavorativa ex adverso operata dimostrerebbe che la posta non era azionabile in monitoria per difetto dei requisiti legittimanti una tale iniziativa giudiziale. In particolare, emergerebbe dalle allegazioni espositive attoree che il credito non è liquido ed esigibile nella misura in cui:
-- rimanda ad un documento che non riflette l'intero rapporto lavorativo, ancora in corso al 31 dicembre 2023;
-- è riferito ad una posta -il obiettivamente sensibile, nella sua esatta Pt_5 quantificazione, ad una seri riabili messe in discussione dallo stesso ricorrente in monitoria che denuncia, nuovamente a futura memoria, diverse modalità di attuazione del rapporto di lavoro, rispetto a quelle formalizzate, da cui scaturirebbero ulteriori crediti retributivi.
3 Anche in questo caso deve registrarsi che le obiezioni peccano di concretezza ed attualità, nulla avendo la soc olo allegato su eventuali contenziosi paralleli innescati dal sig. . CP_1
E' evidente che la questione paventata dalla opponente ha una sua astratta valenza, incombendo sul creditore l'onere di allegare e dimostrare l'interesse a perseguire un risultato parziale. Ma tale onere sarà evocabile solo laddove il creditore dovesse dare seguito giudiziale a rivendicazioni allo stato solo prospettate.
Nel presente contesto deve solo accertarsi se la posta poteva essere azionata per come individuata dal creditore. Ed il riscontro non può che essere positivo, il avendo inteso circoscrivere -ripetesi: allo st per CP_1 ragioni intri e allo stato non sono censurabili- il credito da alla Pt_5 quota parte maturata per il periodo 5 giugno 2020/31 dicembr , in riferimento alle modalità di attuazione del rapporto siccome formalizzate e desumibili dalla documentazione di rito. Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione di “costringere” l'interessato ad iniziative che, pur paventate, potrebbero non tramutarsi in realtà per ragioni che esulano del tutto dal presente accertamento. Per riemergere in un ambito futuro ed eventuale, inidoneo ad interferire con la pretesa azionata all'attualità. (4)
Nel merito la controversia ruota intorno ad una sola questione.
Assume la società che nulla è comunque dovuto al a titolo di CP_1
T.F.R. in quanto l'Azienda avrebbe erogato l'effettivo “dovu pondendo all'ex dipendente la somma di euro 1.323,74. Ciò in quanto ha defalcato dall'importo indicato nella CU 2024 le somme mensilmente erogate al lavoratore, pari a 50,00 euro, a titolo di “acconto mese”, per un totale di euro 2.200,00.
Ora, va subito precisata la reale perimetrazione del rilievo aziendale. In effetti, l'operazione di scomputo non riguarda la somma desumibile dalla CU 2024, pari ad euro 2.590,89, ma l'intero importo delle spettanze di fine rapporto calcolato con il cedolino paga di febbraio 2024, epoca di cessazione del rapporto.
Trattasi, tuttavia, di precisazione solo formale atteso che la questione sostanziale concerne:
-- la effettiva idoneità della CU a fotografare la posta da seppure limitata Pt_5 al 31 dicembre 2023;
--la azionabilità di tale posta nella sua quantificazione desunta dal suddetto documento, senza alcuna interferenza esterna. In entrambi i casi le argomentazioni della opponente valorizzate a sostegno delle proprie tesi sono errate.
4 (5)
Rimandando ad altri contesti ogni disquisizione, più o meno scolastica, sulla pregnanza dimostrativa della CU proveniente dall'Azienda, id est dal datore di lavoro, pare al G.U.L. che l'obiezione della s.r.l. non conduce in nessuna direzione atteso che l'individuazione del T.F.R. desumibile dal documento ritenuto inconferente si riflette puntualmente nella perimetrazione della medesima voce retributiva fotografata dall'ultimo cedolino paga. Che, evidentemente, rimanda ad un importo maggiore sol perché si attesta anche sull'ultimo periodo del rapporto lavorativo.
Del resto, e a ben vedere, l'obiezione è finanche sterile nella misura in cui confonde l'esposizione debitoria “formale”, id est il calcolo del T.F.R. maturato in riferimento al rapporto lavorativo concluso, con la posta in concreto azionabile dal lavoratore sulla base di evenienze di fatto che lasciano inalterato il primo conteggio eseguito. Insomma, che il T.F.R. astrattamente maturato sia quello individuato nella CU non è contestabile e, in definitiva, nemmeno contestato dalla società, che allega piuttosto l'avvenuto adempimento della propria obbligazione retributiva sostenendo di avere erogato in corso di rapporto somme aggiuntive rispetto al trattamento salariale ordinario calcolabile in base alle normali voci negozial- collettive e di avere quindi chiuso ogni residua esposizione da fine rapporto con il versamento finale di euro 1.323,74, “orfano” degli “acconti” già erogati.
In “fatto” non c'è contesa sulla corresponsione di queste somme
“aggiuntive”.
Se non che, al netto delle numerose, e per vero non sempre condivisibili, repliche attoree evidentemente “circostanziali”, resta sul terreno la lacuna, processualmente pacifica, della mancata individuazione della effettiva causale di questo acconto che ha caratterizzato l'intero corso del rapporto di lavoro, nella sostanza imponendosi alla stregua di una voce fissa del trattamento retributivo mensile. La dizione “acconto mese”, rilevabile dalle buste paga prodotte, nulla chiarisce da una prospettiva etimologico-concettuale. Con la conseguente irrilevanza, fra l'altro, del rilievo aziendale secondo cui i cedolini risultano tutti controfirmati dal lavoratore. In disparte precisazioni che nel caso di specie non necessitano, è del tutto evidente che mai la firma del dipendente può avallare una circostanza giustificativa non riportata nel documento in questione. Nulla spiega, inoltre, la circostanza, allegata dall'Azie ndo cui anche il precedente rapporto di lavoro intercorso con il sarebbe stato CP_1 caratterizzato dagli stessi acconti.
A questo punto diviene dirimente la suddivisione dello scacchiere processuale e la conseguente individuazione dei connessi oneri di allegazione e prova.
5 Muovendo, evidentemente, dalla premessa che il ricorrente in monitoria disconosce a tutto capo il fatto di avere ricevuto “acconti”, tanto meno sul T.F.R., valorizzando di contro la natura retributiva di quelle erogazioni mensili. L'importo di € 50,00 corrisposto mensilmente per “acconto mese”, senza alcuna specificazione al riguardo (acconto per cosa???) non è stato versato in aggiunta alla retribuzione dovuta bensì quale parte integrante della retribuzione ordinaria come emerge pacificamente dal fatto che tale somma è stata corrisposta in modo reiterato e costante ogni mese e, quindi, ha carattere retributivo. Siamo in presenza di competenze fisse cioè corrispondenti alla normale prestazione nei limiti concordati e riconosciuti costantemente. E' di tutta evidenza come tale compenso sia un elemento che compone la retribuzione normale o di fatto.> Così testualmente la memoria di costituzione del nel giudizio di CP_1 opposizione. (6)
Contrariamente a quanto sembra sostenere la società, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare la causale effettiva di un pagamento che vuolsi interferire con la posta creditoria azionata nei suoi confronti per un titolo ben definito. La pretesa di una sorta di “liberatoria preventiva” incondizionata da agganciare a pagamenti “a-causali” fissi e ripetitivi eseguiti durante tutto il corso del rapporto di lavoro non può essere condivisa. Ciò che la società avrebbe dovuto, nella buona sostanza, dimostrare è l'esistenza processualmente apprezzabile di un titolo extra-trattamento retributivo ordinario giustificativo di quelle erogazioni continuative. A tale onere l' si è sottratta, avendo limitato le sue difese ad una Pt_4 erogazione da o mese” rimasta priva di una effettiva spiegazione in termini “causali”. Di qui la fondatezza della replica attorea che, muovendo dalla corretta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, valorizza:
-- la contestata riferibilità di quelle erogazioni alla preventiva liquidazione di quota parte del T.F.R.;
-- la mancata dimostrazione in positivo di una tale riferibilità;
-- le peculiarità dei pagamenti, inseriti mensilmente in busta paga e corrisposti insieme al trattamento retributivo periodico.
Insomma. Nella fattispecie de qua non è il che deve dimostrare un titolo CP_1 giustificativo “alternativo” all'anticipazione del T.F.R., ma è la società che resta gravata dalla dimostrazione che i pagamenti eseguiti positivamente interferiscono con il “fatto estintivo” della posta ex adverso azionata. Come da pacifico tracciato giurisprudenziale.
6 <Il ricorrente sostiene che tali somme … erano state versate a titolo di anticipazione del TFR e delle indennità che sarebbero maturate alla fine del rapporto;
che sarebbe stato onere del creditore dimostrare l'imputazione del pagamento ricevuto alla estinzione di un altro credito, come lo svolgimento di mansioni superiori. Il ricorso non può trovare accoglimento. Secondo quanto statuito da questa Corte, "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore" (Cass. n. 29527 del 2012). Difatti, in tema di prova del pagamento, l'onere della prova si sposta nuovamente sul creditore che controdeduca l'imputazione del pagamento ad un credito diverso, solo ove il debitore abbia fornito prova di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito (v. Cass. n. 27247 del 2023; n. 26275 del 2017).>> Così in termini parte motiva di Cass. ordin. n.18053/2024.
<… Conclusione che del resto appare coerente con il parallelo e più generale principio, secondo cui la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, salvo prova contraria, come elemento della retribuzione (Cass. 9 maggio 2003, n. 7154). Deve allora affermarsi che va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare l'insussistenza di essa. Quindi, non potendo la dimostrazione che fare leva su elementi contrari rispetto all'esistenza di quel titolo, dovrebbe provarsi l'effettivo e concreto verificarsi di un errore oppure l'insussistenza o l'inidoneità giuridica dei fatti che la stessa controparte in concreto abbia addotto quale fondamento della persistente attribuzione retributiva.>> Così in termini parte motiva di Cass. sent. n.22387/2018. (7)
In conclusione.
L'opposizione va rigettata con pedissequa conferma del D.I. n.182/24 da dichiarare definitivamente esecutivo. Ciò perché, venuto meno l'apprezzamento causativo delle erogazioni mensili dedotto dalla opponente, non residuano margini di contesa sul fatto che l'importo individuato dall'Azienda nella elaborazione della CU 2024 quale T.F.R. maturato dal dipendente non è stato pagato allo stesso e trova corrispondenza algebrico-
7 negoziale nel rapporto di lavoro intercorso, secondo le ordinarie coordinate di attuazione, a decorrere dal 5 giugno 2020. Va solo nuovamente precisato che la somma portata dal D.I. opposto resta riferibile al T.F.R. inerente il periodo 5 giugno 2020-31 dicembre 2023.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo proposto da “ e Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante p.t., nei confronti di ogni diversa deduzione, CP_1 istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.182/24, pubblicato il giorno 28.06.2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente alle spese di lite del presente Giudizio a cognizione piena che si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.300,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 28/04/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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