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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 723/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 28 maggio 2020 n. 421, avente ad oggetto:
responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
COVELLO TERESA (c.f. ), per procura in atti;
appellante C.F._2
contro
, 83000910832, rappresentato e difeso dall'avv. RAVIDA' Controparte_1
ANTONINO, c.f. per procura atti;
appellato C.F._3
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con citazione notificata il 23.2.2013, agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei CP_1
1 danni subiti per essere caduta in una scalinata pubblica, a causa della incontrollabile scivolosità dei gradini, dovuta a uno stato di muschio, in assenza di illuminazione e non conformità del passamano.
Ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e richiamati i principi applicabili in subiecta materia, il primo giudice rigettava la domanda attorea ritenendo interrotto il nesso di causalità dalla condotta negligente dell'attrice.
Per la riforma della sentenza proponeva appello Il si è costituito, Pt_1 CP_1
contestando e contrastando il gravame.
Con ordinanza del 13.5.2021, la Corte riteneva ammissibile il gravame e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 11 gennaio 2024, assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
Con sentenza n. 433 del 6.5.2024 la Corte, non definitivamente pronunciando, tanto statuiva: “accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la
responsabilità del in ordine all'incidente occorso a Controparte_1 Parte_1
il 30.7.2011 oggetto del presente giudizio;
- dispone rimettersi la causa sul ruolo come da
separata ordinanza;
- spese alla pronuncia definitiva”.
Veniva conferito incarico al dr. di accertare e quantificare il danno biologico Persona_1
di invalidità permanente ITT e ITP per le lesioni riportate da parte appellante in rapporto causale con le lesioni patite in occasione del sinistro, nonché valutare la congruità delle spese sostenute e necessità di eventuali spese sanitarie.
Espletata CTU, all'udienza del 21.11.2024, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni riportati da parte appellante, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
2 La Corte condivide le risultanze della CTU, priva di vizi logici e giuridici, che con metodo scientifico ha analizzato la perizianda, ritenendola affetta da “rachialgia in particolare in sede lombo-dorsale,” rinvenendo un nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate.
Il CTU ha quantificato il danno riportato da , nel sinistro per cui è causa, in Parte_1
5% postumi permaneti, ITT giorni 25, ITP al 75% giorni 20, al 50% giorni 20, al 25% giorni
35.
Si procede alla liquidazione applicando le tabelle del Tribunale di Milano
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40 Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 35
Danno biologico risarcibile € 6.923,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 8.654,00
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.006,25 Totale danno biologico temporaneo € 6.756,25
Totale generale: € 15.410,25
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe milanesi vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro
3 30.7.2011 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
Congrue e adeguate le spese mediche sostenute e inerenti il sinistro de quo per un importo complessivo pari a euro 1.894,57. Su tale somma competono rivalutazione e interessi.
Non può essere riconosciuto, in capo alla danneggiata, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e,
dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie,
obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese di lite anche per il procedimento di primo grado.
In virtù del principio della soccombenza, le spese legali vanno poste a carico del
[...]
e liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. 723/2020 R.G., R.G. concernente l'impugnativa della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 28 maggio 2020 n. 421, avente ad oggetto:
responsabilità extracontrattuale, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di CP_1
4 della somma di euro 15.410,25, a titolo di danno non patrimoniale per Parte_1
l'infortunio occorso in data 30.7.2011, con gli interessi come in parte motiva;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1.894,57, per spese mediche Parte_1
sostenute, con rivalutazione e interessi legali dal 30.7.2011 sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Parte_1
complessive euro 5.077,00, oltre euro 458,00 per spese non imponibili documentate,
nonché al pagamento delle spese del presente grado, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 5.900,00 oltre euro 777,00 per spese non imponibili documentare, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, cpa e iva. Distrae le spese liquidate per il presente grado, in favore dell'avv. Teresa Covello, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' appellato le spese di ctu.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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