Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/1972, n. 990
CASS
Sentenza 28 marzo 1972

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In base all'art 1 della legge 1 maggio 1955 n 368 i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione sono aumentati in via generale nella misura del venti per cento. In deroga a tale aumento di carattere generale,l'art 3 della predetta legge prevede,in via di eccezione,un aumento maggiore fino alla misura del cento per cento,qualora ricorrano determinati presupposti specifici (e cioe se il contratto,con il solo aumento di carattere generale, risulti ingiustamente oneroso per il locatore in rapporto alle condizioni economiche del conduttore o alla comparazione tra queste e le condizioni economiche del locatore o al profitto che il conduttore trae dall'immobile adibendolo anche ad attivita accessorie). In tali casi,la Mancanza di accordo diretto tra le parti circa la misura dell'aumento, e demandato al pretore di fissare in concreto l'aumento congruo,determinandolo tra la percentuale minima del venti per cento e quella massima del cento per cento. Da cio consegue che,qualora l'inquilino agisca per la ripetizione di canoni eccedenti la misura minima del venti per cento prevista in via generale dalla predetta legge n 368 del 1955,compete al locatore l'Onere di dimostrare la ricorrenza delle particolari condizioni previste dalla stessa legge idonee a giustificare la maggiore percentuale di aumento del canone. ( V 1324'70,mass n 347041).*

In tema di locazioni soggette a regime vincolistico, il dllt 12 ottobre 1945 n 669 non stabilisce un aumento del canone di carattere generale,ma fissa diverse percentuali di aumento,(da un minimo ad un massimo) a seconda della data in cui l'immobile e stato locato per la prima volta. In particolare,l'aumento e dal trenta al sessanta per cento,se l'immobile e stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934 ;dal venti al quaranta per cento,se l'immobile e stato locato tra la data predetta e il 30 aprile 1940;dal quindici al trenta per cento,se l'immobile e stato locato tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943. Qualora sorga controversia in ordine al canone dovuto in base al dllt 12 ottobre 1945 n 669, se e il locatore a pretendere una certa misura di aumento, a lui compete il correlativo Onere di dimostrare la data della prima locazione;per converso,se e il conduttore che agisce in ripetizioni di canoni eccedenti la misura legale,a lui spetta l'Onere di provare che non ricorre quel presupposto che legittima l'aumento nella misura versata.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/1972, n. 990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 990
    Data del deposito : 28 marzo 1972

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