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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3351/2024 tra:
Parte_1
(c.f e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore
Arch. Parte_2
(c.f. ) C.F._1
Arch. Parte_3
(c.f. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Raimondo Stefano
Boggio del Foro di Ivrea nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Settimo Torinese (TO) alla via
Don Paviolo n. 6 parte opponente
e
CP_1
(c.f. ) C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato Alice Della Torre del
Foro di Cuneo nonché elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angela Putignano sito in Torino al corso Sommeiller n. 31 parte opposta
OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 del c.p.c.; prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 del codice civile;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
Arch. e Arch. Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
per le causali di cui in premessa In via preliminare
- Accertare che la ha l'indirizzo PEC Parte_1
e ha sede legale in Torino, c.so Email_1 Sommeiller n.6.
- Accertare che il convenuto opposto non ha regolarmente notificato il ricorso e decreto ingiuntivo n.6383/2023, qui tardivamente opposto ex art. 650 cpc, alla attrice in opposizione e che la medesima non ne ha avuto Parte_4 tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione
- Accertare che il convenuto opposto non ha regolarmente notificato a l'atto di precetto conseguente Parte_5 al decreto ingiuntivo n.6383/2023 qui opposto.
- Accertare che il primo atto di esecuzione contro
è stato promosso dal convenuto opposto con Parte_1 l'atto di pignoramento presso terzi notificato a mani in data 5.1.2024. In via ulteriormente preliminare
- Accertare che la parte ricorrente, nel ricorso per decreto ingiuntivo a data 18.10.2023, non ha indicato correttamente il nominativo della parte ingiunta e che la medesima erronea indicazione è stata riportata nel decreto ingiuntivo n. 6383/2023 qui opposto. In via ulteriormente preliminare
- Sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6383/2023 qui tardivamente opposto, ricorrendo gravi motivi e per tutte le ragioni su esposte. Nel merito In via principale
- Anche ai sensi dell'art. 644 cpc, dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo qui opposto n.6383/2023 per mancata regolare notificazione, nei termini di legge, alla asserita debitrice principale Parte_1 Per le causali di cui in premessa, accogliere la presente opposizione ai sensi dell'art. 650 cpc e revocare o comunque dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 6383/2203 qui opposto, dichiarando in ogni caso assolte tutte le parti attrici in opposizione da ogni domanda ex adverso formulata. In via ulteriormente principale
2 - Accertare che il convenuto opposto sig. CP_1 con riferimento al contratto a data 2.1.2022, non aveva la qualifica e l'abilitazione professione per svolgere attività professionale di consulenza in materia Tecnica e che non ha mai svolto a favore della alcuna Parte_1 attività di consulenza tecnica.
- Per l'effetto, in ogni caso, per le causali di cui in premessa, accogliere la presente opposizione ex art. 650 cpc e revocare o comunque dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n.6383/2023 qui opposto, dichiarando in ogni caso assolte tutte le parti attrici in opposizione da ogni domanda ex adverso formulata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre cpa come per legge e iva se dovuta, con distrazione delle spese legali e delle relative competenze professionali ai sensi dell'art. 93 cpc a favore dell'Avv. Boggio Raimondo Stefano.”.
Parte opposta CP_1
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione dei documenti prodotti, in via preliminare:
- accertata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi del comma 3 dell'art. 650 c.p.c., per essere stata proposta oltre il termine di giorni 10 dal primo atto di esecuzione, rigettare l'opposizione proposta;
in via ulteriormente preliminare:
- accertata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., per mancanza dei presupposti di legge, rigettare l'opposizione proposta;
in via ulteriormente preliminare:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6383/2023 del 25.10.23; in via subordinata:
- nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere inefficace il decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. nei confronti di Parte_1
per irregolarità della notifica, confermarne
[...] comunque la validità nei confronti di e Parte_2 [...] ; Pt_3 in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 6383/2023
(R.G. n. 17997/2023) dichiarato esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 del c.p.c. e qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente e Parte_1 Parte_3 [...]
, il pagamento della somma di € 93.940,00 oltre Pt_2 accessori e spese legali in favore della parte opposta
. CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) esso ricorrente e Controparte_2
e hanno stipulato e
[...] Parte_3 sottoscritto un contratto di consulenza in data 2 gennaio
2022;
2) in forza del suddetto contratto, lo
[...]
ha incaricato esso ricorrente di prestare la Parte_1 propria attività di consulenza in merito alla normativa n.
34/2020, ovverosia il c.d. decreto rilancio del 19 maggio
2020 (Superbonus 110%), al fine di aggiornarli sulla normativa e documentazione necessaria nelle varie fasi e di
4 consigliarli nella scelta dei fornitori e delle attrezzature;
3) le parti hanno concordato un compenso di €
77.000,00 oltre I.V.A., e così per un totale di €
93.940,00;
4) alla cessazione dell'incarico, esso ricorrente ha quindi emesso la fattura n. FPR 2/23 del 14.6.2023 di pari importo;
5) tale somma non è stata corrisposta dalla parte debitrice.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente
[...]
e arch. Parte_6 Parte_3 ha promosso la presente opposizione tardiva ex artt. 645 e
650 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) mancata notifica del ricorso e decreto ingiuntivo ad essa parte opponente (v. pagg. da 2 a 4 dell'atto di citazione in opposizione);
2) erroneità dell'indicazione della parte ingiunta nel ricorso monitorio (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione);
3) inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 del c.p.c. (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione);
4) infondatezza e insussistenza del credito azionato in via monitoria;
mancato possesso delle qualificazioni tecniche dedotte in capo al convenuto opposto;
mancato effettivo espletamento di attività di consulenza tecnica da parte del convenuto opposto;
preordinazione delle somme pattuite nell'asserito contratto di consulenza al mero trasferimento fra le parti di una percentuale sul corrispettivo delle opere oggetto del beneficio fiscale (v. da pagg. 5 a 8 dell'atto di citazione in opposizione).
5
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sull'inammissibilità dell'opposizione tardiva qui proposta.
L'opposizione tardiva qui proposta è inammissibile.
L'articolo 650 del codice di procedura civile, rubricato come “Opposizione tardiva”, così dispone:
“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione
o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
A sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta la Difesa opponente ha dedotto quanto segue:
6 7 Ebbene, dette deduzioni non sono condivisibili e, pertanto, non possono essere qui accolte.
Invero, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 del codice civile (v. Cass., Sez. 1°, ord. n. 8768/2018 e
Cass., Sez. 3°, sent. n. 8853/2007).
Ai singoli professionisti che lo compongono spetta dunque la rappresentanza di esso.
Nel caso in esame, poi, è lo stesso atto costitutivo
(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente) a prevedere che la rappresentanza dello Studio associato
(peraltro composto da due soli professionisti) sia in capo ai due architetti che lo compongono:
(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
8 A fronte di ciò il decreto ingiuntivo qui opposto è stato notificato presso l'indirizzo pec dei due professionisti che compongono l'associazione professionale.
Nessuna notifica è stata effettuata presso l'indirizzo pec indicato dalla Difesa opponente (ovverosia l'indirizzo pec ) e ciò perché esso non Email_2 risultava iscritto nell'INI-PEC ovverosia l'Indice
Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica
Certificata) istituito presso Controparte_3
.
[...]
La notifica effettuata (del d.i. qui opposto) è dunque del tutto regolare perché effettuata nei modi e nel rispetto della previsione di legge di cui all'articolo 3 bis della legge n. 53 del 1994 secondo cui “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
La notifica effettuata ai due architetti componenti dell'associazione professionale risulta dunque esaustiva di ogni obbligo di legge atteso che gli stessi sono anche rappresentanti legali dell'associazione medesima.
Appurato dunque che la notifica è stata regolare, va anche rilevato come non ricorra nel caso in esame alcuna ipotesi, peraltro non dedotta, di caso fortuito o forza maggiore.
Come è noto, il combinato disposto di cui agli articoli 641, 645 e 650 del c.p.c. stabilisce che il debitore – avverso il decreto a lui notificato - possa proporre opposizione (“davanti all'Ufficio Giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto”) entro quaranta (40) giorni dalla notificazione del decreto medesimo.
Allorquando detto termine perentorio non venga rispettato, e non ricorrono come nel caso in esame i presupposti di legge ex art. 650 del c.p.c. della
9 irregolarità della notifica, del caso fortuito o della forza maggiore, l'opposizione è inammissibile.
Nella fattispecie qui delibata, la notifica del d.i. opposto è stata effettuata in data 26 ottobre 2023 mentre l'odierna opposizione è stata notificata in data 14 febbraio 2024, e quindi ben oltre il termine di legge di quaranta giorni (scadente il 2 dicembre 2023).
L'opposizione è dunque tardiva e non ammissibile in quanto non ricorrono i requisiti di legge ex art. 650 del c.p.c. per la sua legittima proposizione successivamente allo spirare del termine di legge.
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in
10 dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa
(€ 93.940,00) all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.280,00
b) fase introduttiva → € 920,00
c) fase istruttoria → € 2.860,00
d) fase decisionale → € 2.140,00
- per un totale di € 7.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva qui proposta ex art. 650 del c.p.c..
2) Condanna gli opponenti Parte_1
arch. e arch.
[...] Parte_2 [...]
alla rifusione in via solidale fra loro, in favore CP_1 della parte opposta delle spese di lite che CP_1 liquida in € 7.200,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 23 settembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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