Ordinanza collegiale 11 maggio 2018
Ordinanza cautelare 23 giugno 2018
Decreto decisorio 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 23/06/2018, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2018
N. 00589/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2018, proposto da:
Agrimarket Iblea S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Rametta, Simona Russello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Rametta, in Catania, via Umberto I, 187;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Attivita' Produttive - Dipartimento Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Classimo S.r.l., Conigliaro S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento
- D.D.G. n. 383/5.S del 13/3/2018 con il quale il Dirigente Generale ha approvato, gli elenchi definitivi delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- D.D.G. n. 28/5S del 16/1/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- nota prot. n. 64000 del 15/11/2017, trasmessa con pec del 16/11/2017, di richiesta integrazione documentale;
- nota prot. n. 0003099 del 19/1/2018, trasmessa con pec del 22/1/2018, di comunicazione dell'esclusione del progetto dalla procedura;
- nota prot. n. 14171 del 15/3/2018, trasmessa con pec di pari data, di riscontro alla istanza di Agrimarket di annullamento in autotutela dell'esclusione;
- ove occorra, Avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.2 approvato con D.D.G. n. 1350/5 del 14/6/2017, successivamente modificato con D.D.G. 1675/5 del 18/7/2017, limitatamente al par. 4.4. punto 5 laddove stabilisce che "le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili";
- nonché, ove occorra, degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base della graduatoria approvata con il 383/5.S del 13/3/2018, venissero impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 (Azione 1.1.2) a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti;
- per l’accertamento del diritto di ottenere, ai sensi della normativa in vigente materia, il risarcimento di tutti i danni causati dai provvedimenti adottati dall’Amministrazione intimata e per la condanna della stessa al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Attivita' Produttive - Dipartimento Regionale Attivita' Produttive;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare sorretto dal necessario fumus di fondatezza in quanto:
- l’amministrazione ha applicato alla società ricorrente l’istituto del “soccorso istruttorio” previsto per le gare d’appalto, applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo - contenuto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 44/2017 (prodotta in giudizio a seguito dell’O.C.I. n. 974/2018) - al Codice dei contratti pubblici, ed al suo recepimento nell’ordinamento siciliano effettuato con L.R. 12/2011; - la sanzione della esclusione per l’ipotesi di mancato rispetto del termine di soccorso è prevista dall’art. 83, co. 9, del D. Lgs. 50/2017, ed era stata anche preannunciata nel corso del procedimento alla parte ricorrente con la nota n. 64000 del 15.11.2017 con la quale veniva richiesta l’integrazione documentale;
- la ricorrente, nel termine assegnatole, non ha provveduto ad integrare la domanda con la documentazione richiesta;
- la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altro concorrente appare, da un parte, non del tutto dimostrata (non apparendo ad un primo esame identiche le posizioni delle due ditte); dall’altra parte, ove realmente esistente, si tratterebbe comunque di un comportamento che non può giovare all’odierna ricorrente, non potendo questa pretendere l’applicazione in proprio favore di una condotta (in ipotesi) contraria al bando ed alla legge erroneamente riservata ad altro concorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), Respinge la domanda cautelare.
Compensa provvisoriamente le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO