Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.7894/23 R.G. SEZ. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7894 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2023 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, avente ad oggetto: riconoscimento assegno nucleo familiare
TRA
, nata il giorno 13.05.1959 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 generale alle liti per rogito notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI con il quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 RESISTENTE
CONCLUSIONI Quelle degli atti costitutivi, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 18.12.2023 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il suo diritto al trattamento di famiglia, costituito dall'assegno per nucleo familiare sulla
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Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' che resisteva alla avversa iniziativa di cui chiedeva il rigetto CP_1 per asserita infondatezza.
Avuto riguardo alla natura delle questioni agitate dalle parti la causa veniva mandata in decisione sulla base del disposto approfondimento medico- legale.
All'esito, preso atto delle conclusioni in epigrafe riportate, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
Il “ricorso” è fondato e la domanda ad esso sottesa deve essere accolta alla luce dell'iter argomentativo di seguito esposto.
L'iniziativa attorea valorizza i seguenti dati. La condizione di inabilità della istante viene sostenuta sulla base del corredo cartolare, a derivazione medico-sanitaria, in atti versato che troverebbe sponda negli accertamenti medico-legali eseguiti nell'ambito di una pregressa procedura per ATP sfociata nel riconoscimento di invalidità totale a decorrere dal gennaio 2022 (cfr. decreto di omologa n.869/22). La prestazione viene rivendicata sulla pensione “ai superstiti” cat. SO n. 003510128047390 di cui è beneficiaria dal mese di novembre Parte_1
2020.
Nel costituirsi in giudizio l' solo genericamente contesta, in realtà CP_1 limitandosi ad evocare lo scrutinio amministrativo negativo, la sussistenza del requisito sanitario, escluso con determina del 31 luglio 2023.
Consegue che la vertenza resta circoscritta all'accertamento della condizione di inabile al proficuo lavoro richiesta dalla normativa di settore. (3)
Trattasi di questione non risolvibile sulla scorta del precedente approfondimento peritale, conclusosi con il riconoscimento di una invalidità totale a decorrenza gennaio 2022, evidente palesandosi la necessità di un ulteriore riscontro “tecnico” da condurre secondo le coordinate medico-legali specifiche, proprie del requisito sanitario da verificare.
Si è, pertanto, dato ingresso a consulenza tecnica di ufficio “mirata”.
Il dr. ha licenziato responso positivo per la ricorrente, Persona_1 confermando sia l'inabilità al proficuo lavoro sia la decorrenza di tale condizione. Questi i passaggi più significativi dell'elaborato peritale depositato dal dr. Per_2
[...]
2 La sig.ra è affetta ed era affetta alla data della richiesta Parte_1 derivata dal ricorso, 01 gennaio 2022, e alla data della sua domanda di riconoscimento di Assegno Nucleo Familiare, 02 maggio 2023, dal seguente quadro clinico, caratterizzato dalle seguenti patologie coesistenti tra loro: diabete mellito con complicanze microangiopatiche;
epatopatia cronica HCV-correlata; insufficienza venosa agli arti inferiori;
artrosi vertebrale con multiple discopatie. Per suddetto quadro clinico, il consulente tecnico d'ufficio della vertenza ascritta al numero di registro generale della Sezione Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata 869/2022 depositava in data 14.08.2022, con sovrapponibile diagnosi, perizia con la quale si aveva riconoscimento, conclusione non contestata dalle parti, non contestata dall'Istituto, di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3: 86% fino a dicembre 2021 e di totale inabilità a partire da gennaio 2022, decorrenza quest'ultima dalla quale la ricorrente richiede l'A.N.F.. (assegno nucleo familiare); pertanto si aveva successivamente il relativo Decreto di Omologa ex articolo 445 bis, 5' comma, c.p.c., … Il problema medico-legale è se alla periziata, all'atto della richiesta del 02.05.2023, con decorrenza 01.01.2022, essendo stata riconosciuta inabile civile, beneficiaria di pensione di reversibilità, potesse essere riconosciuto CP_1
l'assegno di famiglia, dell'ANF (assegno per il nucleo familiare), in quanto presentava e presenta “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Per quanto riguarda il concetto di proficuo lavoro, dal punto di vista giuridico, nel nostro ordinamento si rinviene sia il concetto di inabilità a
“qualsiasi attività lavorativa", sia il concetto di inabilità a “lavoro proficuo”, con formulazioni non sempre sovrapponibili e diversamente aggettivate … . Come riferito, l'impossibilità assoluta a svolgere una attività lavorativa è valutata avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, nel particolare contesto socio-economico e del mercato del lavoro. Nel nostro caso, considerando la visita medica eseguita con l'obiettività clinica riscontrata, visti i documenti, considerata l'inabilità riconosciuta, la diagnosi posta con le acclarate patologie per cui la periziata è in terapia continuativa, considerando il contesto socio-economico, il mercato del lavoro ed il mancato qualsivoglia titolo di studio dalla periziata presenta, insieme che determina oggettiva difficoltà sostanziale ad accedere a qualsivoglia, seppur precaria, si ritiene, si può riconoscere l'inabilità a proficuo lavoro a far data dall'01.01.2022, e, “a fortiori”, dalla domanda amministrativa del 02.05.2023, concludendo, in relazione alle infermità riscontrate, per l'assenza di residue energie lavorative. … Si ritiene che la domanda posta possa essere accolta, nel senso che, alla luce delle operazioni peritali svolte, la richiesta della signora di , possa Parte_1 Controparte_2 essere riconosciuta in quanto ella, all'atto della domanda amministrativa del 02 maggio 2023, e giust'appunto a far data dall'01.01.2022 era, ed è, da considerare inabile a lavoro proficuo.>
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Le risultanze peritali, rimaste impermeabili a qualsivoglia rilievo ad opera delle parti, vanno condivise in quanto sorrette da un iter argomentativo medico-legale che non presenta aspetti di criticità e che trova sponda nell'impianto giuridico-ermeneutico di riferimento.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da perimetrazione di dispositivo.
Le spese di lite accedono alla regola della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo secondo criteri di quantificazione che valorizzano la rapida decisione della causa, la mancanza di attività istruttoria diversa da quella documentale, rimasta circoscritta all'analisi delle risultanze consulenziali, peraltro positive per la ricorrente, le difese formali veicolate dall'ente previdenziale.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti del in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
◼ in accoglimento della domanda attorea condanna a CP_1 corrispondere le prestazioni inerenti rivendicate dalla ricorrente a CP_2 decorrere dalla domanda amministrativa del 2 maggio 2023 e con retrodatazione al gennaio 2022, oltre interessi legali sugli importi a tale titolo già maturati dal gennaio 2022 e fino al soddisfo;
◼ condanna, altresì, resistente alle spese di lite sostenute da CP_3 controparte, e per essa dal procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
◼ pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di perizia, liquidate come da separato provvedimento.
, data del deposito. Controparte_4
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
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