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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUIDO GINO BARTALINI e dell'avv. GABRIELE TRAVAGLINI, del Foro di Milano;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PASQUALE NICOLETTA, del Foro di Crotone;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza;
Concise ragioni della decisione
Su ricorso monitorio della il Tribunale ha emesso, nei confronti di Controparte_2 [...]
il decreto ingiuntivo n. 8481/2024, pubblicato il 19/06/2024. Controparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli e ha Controparte_1 così instaurato il presente giudizio di opposizione, nel quale si è costituita Controparte_2
Con istanza congiunta, sottoscritta digitalmente dai difensori di entrambe le parti e depositata telematicamente il 5.5.2025, le stesse parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, il Tribunale non può che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti medesime ad una pronuncia di merito sulla domanda avanzata in monitorio e sulla conseguente opposizione.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8481/2024.
Le spese di lite, così come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8481/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 3.6.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUIDO GINO BARTALINI e dell'avv. GABRIELE TRAVAGLINI, del Foro di Milano;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PASQUALE NICOLETTA, del Foro di Crotone;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza;
Concise ragioni della decisione
Su ricorso monitorio della il Tribunale ha emesso, nei confronti di Controparte_2 [...]
il decreto ingiuntivo n. 8481/2024, pubblicato il 19/06/2024. Controparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli e ha Controparte_1 così instaurato il presente giudizio di opposizione, nel quale si è costituita Controparte_2
Con istanza congiunta, sottoscritta digitalmente dai difensori di entrambe le parti e depositata telematicamente il 5.5.2025, le stesse parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, il Tribunale non può che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti medesime ad una pronuncia di merito sulla domanda avanzata in monitorio e sulla conseguente opposizione.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8481/2024.
Le spese di lite, così come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8481/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 3.6.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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