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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18038 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. PENNACCHIO MARIANGELA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. FERRILLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a Napoli il 12.07.2018; che dal matrimonio era nata una figlia: , il 01.08.2018; Per_1
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
29.03.2022, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del 31.03.2022;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da ultimo riportate nelle note sottoscritte per l'udienza cartolare del 07.01.25:
“riconfermare i patti e le condizioni che hanno regolato la separazione, già oggetto di omologa da parte del Tribunale ovvero:
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con domicilio Per_2
prevalente della stessa presso la madre;
- determinare in € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento da porre a carico del IG.
per il mantenimento della figlia minore;
Parte_1
- stabilire che i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, della figlia in ragione del 50% ciascuno;
- nulla per il mantenimento della IG.ra , dichiarandosi i coniugi economicamente CP_1
autosufficienti;
- determinare il calendario di visita del padre IG. con la figlia minore come Parte_1 Per_2 indicato nel ricorso introduttivo ovvero: “il martedì ed il giovedì preleverà la figlia all'uscita Per_2 da scuola e alle ore 18.00 la condurrà presso l'abitazione materna.; NN trascorrerà le festività natalizie, di fine anno, pasquali ad anni alterni col padre, con pernottamento esclusivo presso la madre. Per le vacanze estive potrà stare con il signor per almeno quindici giorni Parte_1
consecutivi durante il mese di Agosto, facendo sempre rientro per il pernottamento, data la sua tenera età, presso la dimora materna. La minore trascorrerà il giorno dei rispettivi compleanni con uno dei genitori ad anni alternati e con ciascuno di questi la festa del papà e della mamma, nonché
i rispettivi compleanni ed onomastici. I pernotti della minore presso la dimora paterna potranno aver luogo a partire dal compimento del 6^ anno di età, compatibilmente con le esigenze e le
2 preferenze della stessa, con cadenza ogni due settimane. Ulteriori periodi che la minore vorrà trascorrere con il padre, e i weekend non assegnati, che la stessa vorrà trascorrere con il padre, dovranno essere preventivamente concordati dai genitori tenendo in debito conto le esigenze di vita relazionale ed effettiva della minore”;
- emettere ogni altro provvedimento connesso e preordinato alla richiesta pronunzia”
Il P.M. rilevava che non vi era stato alcun aumento dell'assegno di mantenimento, previsto nella stessa misura della separazione, nonostante il decorso di un lasso di tempo. Il rilievo è infondato, atteso che la separazione è stata omologata nel 2022.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, attesa l'età e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 12/07/2018 (atto n. 49, parte II, S. A, SEZ. XX, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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