Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 24 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01421/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata dall'AGEA e ricevuta a mezzo PEC il 10.12.2018, inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per i periodi indicati nella cartella medesima (Anni 1997-1998).
- dell'atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nelle cartelle sopra descritte, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico delle singole aziende attrici, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica delle medesime, per i motivi che infra verranno indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 8 dicembre 2020, il Tribunale di -OMISSIS-, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., affermando la giurisdizione del G.A., in ordine alla domanda presentata dall’odierna parte ricorrente, congiuntamente ad altri nove soggetti, nei confronti di AGEA, per sentire accertare e dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o comunque prive di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte e/o tutti gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti, anche se non conosciuti, compresi l’iscrizione a ruolo ed il ruolo nelle stesse indicato, in parte qua; in via subordinata, ha chiesto di accertare e quantificare le residue somme eventualmente ancora dovute dagli opponenti a titolo di prelievo supplementare per ogni singola campagna indicata nelle cartelle opposte, e conseguentemente ridursi la residua pretesa di AGEA.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 10 marzo 2021, avanti al Tar del Veneto, parte ricorrente ha riproposto le domande e le difese già formulate in sede di giudizio civile e, nello specifico, ha contestato la cartella di pagamento e gli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i motivi già dedotti avanti al Giudice ordinario.
Si è costituita AGEA contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 141 del 2021, pubblicata in data 25 marzo 2021, l’intestato TAR ha accolto l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente e, contestualmente, ha richiesto all’Amministrazione resistente di depositare in giudizio entro il 30 giugno 2021:
- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata, regolarmente notificati al ricorrente (fornendone la relativa prova), e le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi;
- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso al ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti oggetto della cartella di pagamento per la quale è causa;
Nessuna delle parti ha depositato memorie difensive, né l’Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.
All’esito dell’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È dirimente ed assorbente, ai fini della presente decisione, rilevare la fondatezza dei motivi nn. 6 e 7 del ricorso in riassunzione.
Infatti, parte ricorrente:
- ha contestato che la cartella sarebbe illegittima in quanto non precisa se vi siano stati atti di accertamento presupposti inviati ai produttori, né la data di notifica degli stessi, né se tali atti siano o meno divenuti definitivi e, quindi, se il debito indicato nella cartella contestata sia o meno stato accertato come dovuto;
- ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria di EA con conseguente illegittima iscrizione a ruolo della stessa e della cartella opposta sia che si consideri il termine quadriennale previsto dall’art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988 del 1995, sia che si consideri il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., sia, infine, che si consideri il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Al riguardo, gli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare a carico degli interessati costituiscono un presupposto necessario rispetto all’impugnato atto di intimazione all’adempimento e quest’ultimo rispetto alla cartella di pagamento.
Invero, trattandosi di provvedimenti amministrativi lesivi della posizione giuridica soggettiva dei destinatari, essi, per poter produrre effetti, devono essere portati a diretta conoscenza dei destinatari medesimi, restando, in mancanza, privi di efficacia: è onere dell’Amministrazione, e, quindi, di EA, al riguardo, anche per il principio di vicinanza, dimostrare l’avvenuta notificazione degli atti di accertamento e intimazione, e la definitività degli stessi.
Parimenti, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, fondata sul decorso del tempo trascorso dal momento della eventuale precedente intimazione al produttore delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare, era onere di EA dimostrare di aver tempestivamente interrotto la prescrizione.
Dalla fine della campagna lattiera, per la quale EA ha imputato il prelievo supplementare in questione, alla cartella di pagamento notificata nel 2018 e impugnata con il presente ricorso, è, infatti, da considerarsi ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale applicabile alla pretesa creditoria vantata dall’Amministrazione.
Nel caso in esame, EA si è esclusivamente limitata a depositare un mero “estratto situazione debiti recuperi” e un “elenco ricorsi per imputazione”, documenti privi dell’idoneità probatoria necessaria a superare le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente.
A tal proposito, nonostante la citata ordinanza istruttoria dell’intestato TAR, non è stata fornita da EA la prova dell’avvenuta notificazione degli atti di accertamento, né di atti di intimazione pregressi, o altri atti interruttivi della prescrizione.
Conseguentemente, devono ritenersi fondate - anche in considerazione del disposto di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. – le due censure sopra ricordate dedotte da parte ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.