Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
In tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2014, n. 27061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27061 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 05/03/2014
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 666
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 36701/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI TT, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 7 febbraio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Valente Arturo. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 7 febbraio 2013, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 18 novembre 2010, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 349 c.p., commi 1 e 2, perché, in qualità di custode, proseguiva l'esecuzione di lavori edili in un cantiere, violando i sigilli apposti al fine di assicurarne la conservazione e l'identità (il 4 luglio 2007).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai carabinieri intervenuti, i quali hanno riferito le dichiarazioni dei coimputati assolti e - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - non irreperibili, sulla base delle quali il giudice avrebbe fondato la sua decisione, perché indicavano l'identità dell'imputato quale committente dell'esecuzione dei lavori e, dunque, della violazione dei sigilli;
2) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte d'appello non avrebbe statuito sul motivo relativo alla nullità del giudizio di primo grado per mancanza, nel decreto di citazione a giudizio, dell'avviso all'imputato di cui all'art. 415- bis e dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3; 3) la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, che avrebbe dovuto essere retrodatato al 2004, visto che, dall'estate di quell'anno, l'immobile non era più nella disponibilità dell'imputato e che la violazione di sigilli era stata probabilmente posta in essere al più tardi nel 2005, da una società petrolifera che aveva acceduto a quell'area. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dei carabinieri che hanno accertato la violazione, deve rilevarsi che lo stesso risulta riferito ad una prova ritenuta non decisiva dalla Corte d'appello. Seguendo un iter motivazionale analogo a quello correttamente seguito dal Tribunale, la Corte distrettuale ha infatti ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato sulla base della considerazione che egli era il custode dell'immobile e che i sigilli dell'immobile stesso erano stati violati, come direttamente accertato dai carabinieri, senza che assumessero alcun rilievo le dichiarazioni accusatorie dei due operai che avevano materialmente violato i sigilli. Nè la difesa ha dedotto con il ricorso per cassazione che l'imputato, pur essendo custode dell'immobile e, dunque, tenuto a vigilare sui sigilli apposti, non abbia potuto svolgere tale vigilanza;
con la conseguenza che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il reato è integrato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo del dolo non risulta adeguatamente contrastata dalla prospettazione difensiva. 3.2. - In relazione al secondo motivo di impugnazione - che, nonostante la qualificazione datagli dal ricorrente, deve essere ritenuto come afferente a violazione di legge - è sufficiente qui evidenziare che l'imputato avrebbe dovuto dedurre di avere eccepito la nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, come fissate dall'art. 415 bis cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Trattasi, infatti, di una nullità che deve essere catalogata fra quelle a regime intermedio che si verificano prima del giudizio (ex multis, sez. 6, 20 dicembre 2012, n. 1043, rv. 253843). Anche a prescindere dalla mancata deduzione della tempestiva eccezione della nullità, dall'esame degli atti risulta che tale eccezione è stata proposta per la prima volta con l'appello.
Ne deriva la manifesta infondatezza della relativa doglianza. 3.3. - Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, perché basato su mere indimostrate asserzioni, prive di riferimenti sufficientemente specifici sia alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado sia agli atti di causa, relative ad una pretesa retrodatazione della violazione al 2004. La stessa Corte d'appello rileva, del resto, che la circostanza secondo cui la proprietà dell'immobile sarebbe passata nell'estate del 2004 ad altro soggetto non incide sui doveri del custode, che era ed è rimasto tale, non essendo stato sostituito. L'imputato non ha, dunque, soddisfatto l'onere di allegazione di specifici elementi in suo possesso dai quali desumere una data di inizio del decorso del termine prescrizionale diversa da quella risultante dagli atti;
onere cui si riferisce costantemente la giurisprudenza di questa Corte (sez. fer., 15 settembre 2011, n. 45730, sez. 3, 7 maggio 2009, n. 19082; sez. 3, 11 ottobre 2000, n. 10562). 4. - Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014