Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dalla legge n. 800 del 1967, sono stati trasformati, a seguito della D.L. n. 345 del 2000 convertito in legge n. 6 del 2001, in fondazioni, che hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998 e sono subentrate nei rapporti attivi e passivi dell'ente; pertanto, la controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi prima di quella data, prospettando l'inquadramento del rapporto nello schema del pubblico impiego, è riservata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 1154 del 1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mentre, in caso di richieste relative a differenze retributive riferibili al periodo successivo alla trasformazione dell'ente, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla natura delle fondazioni lirico sinfoniche e sul regime dei rapporti di lavoro: revirement o svista?Di : Francesco Andretta · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 22 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7862 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE TEATRO CA FE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO ROCCELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG ZZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4066/99 del Tribunale di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario;
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Genova AZ CA conveniva in giudizio la Fondazione Teatro Carlo EL deducendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa in qualità di capo comparsa con una serie di contratti stipulati per singole opere e senza indicazione del termine finale, dal 30 aprile 1997 al 15 giugno 1999, in relazione alla disciplina della legge 18 aprile 1962 n.230 chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30 aprile 1997, tuttora in corso, e la condanna dell'ente alla riammissione al lavoro dell'attore, oltre che al pagamento di differenze retributive.
Instauratosi il giudizio, la Fondazione convenuta ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le domande attinenti al periodo antecedente la data del 23 aprile 1998. AZ CA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte resistente deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando sotto un primo profilo che mentre l'intestazione dell'atto indica la controparte come rappresentata e difesa dall'avv. A. Roccella del Foro di Genova e dall'avv. Biagio Bertolone del Foro di Roma in forza di procura speciale conferita a margine, detta procura non reca il nome di alcuno dei suddetti legali;
sempre sul margine del primo foglio del ricorso, accanto alla formula della procura, è apposta la stampigliatura di un timbro con la dicitura "è firma autentica" con una firma senza indicazione del firmatario. Si sostiene che non può essere considerata valida la procura nel caso in cui nella stampigliatura della formula della procura manchi il nome del difensore, e che all'assenza di tale indicazione non può supplire il nome del difensore che ha firmato l'autentica. Sotto un diverso profilo, si rileva che la mancanza di procura in capo ad un difensore nella copia notificata alla controparte rende palese un'ulteriore violazione dell'art. 365 cod.proc.civ., in base al quale la procura speciale deve risultare conferita in data anteriore a quella di notifica del ricorso.
Le eccezioni sono infondate. Quanto al primo profilo, va richiamato il principio secondo cui la procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione della generalità dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell'intestazione dell'atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura (Cass. 29 ottobre 1983 n. 6455, 14 giugno 1990 n. 5799, 24 febbraio 1988 n. 1992; v. in questo senso anche Cass. 18 aprile 2000 n. 4991 e 10 aprile 2000 n. 4495, secondo cui la mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute). In senso contrario, non può essere richiamato il precedente costituito da Cass. 20 aprile 1995 n. 4462, con cui è stata esclusa la validità della procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione nel caso in cui nella stampigliatura della formula della procura manchi il nome del difensore ed altra stampigliatura con la scritta "è autentica" e con il nome del difensore risulti posta di traverso;
in tale occasione la Corte aveva infatti rilevato l'impossibilità di identificare il difensore destinatario della procura in base alla firma apposta per autentica, che precedeva e non seguiva la sottoscrizione da autenticare.
Nel caso di specie, la procura deve ritenersi validamente conferita all'avv. Armando Roccella indicato nell'epigrafe del ricorso come destinatario della procura a margine dell'atto, il quale ha apposto la sua sottoscrizione sia in calce al ricorso, sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura. Sotto il secondo profilo, è sufficiente rilevare che sull'originale del ricorso risulta la data in cui fu rilasciata la procura, anteriore alla notifica dell'atto.
La parte ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che l'ente Carlo EL di Genova, già ente pubblico, è stato trasformato in fondazione di diritto privato in forza della legge 23.4.1998 n. 134; che le controversie antecedenti restano assegnate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicché tutte le domande attinenti al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge non possono essere decise dal giudice ordinario.
La Corte osserva che secondo la previsione dell'art. 1, primo comma del decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 1 della legge 15 marzo 1997 n.59, "gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II^ della legge 14 agosto 1967 n.800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto". In base al secondo comma dello stesso articolo. "La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione". Con sentenza n. 503 del 18 novembre 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto decreto legislativo, in quanto disciplina un oggetto estraneo alla delega conferita dalla citata legge n.59 del 1997. Un successivo intervento normativo, con il d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito in legge 26 gennaio 2001 n. 6, ha peraltro nuovamente regolato la materia, stabilendo all'art. 1 primo comma che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dalla legge n. 800/1967, "sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998", e disponendo al comma successivo che la fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. In relazione a tale disciplina, le domande azionate, con cui il sig. CA, sul presupposto dell'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato successivamente stipulati, fa valere l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi nell'aprile 1997, e cioè in epoca antecedente alla trasformazione dell'ente, prospettano l'inquadramento del rapporto stesso nello schema del pubblico impiego, con l'inserimento nell'organizzazione istituzionale dell'ente pubblico. La cognizione in ordine a tali domande è necessariamente riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche con riguardo al discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria amministrativa fissato dall'art.45 comma 17 del d.lgs. 30 marzo 1998 n. 1154.
Ad una diversa soluzione si deve giungere invece per le richieste relative a differenze retributive riferibili al periodo successivo alla trasformazione dell'ente, per le quali si prospetta la legittimazione passiva del datore di lavoro soggetto di diritto privato in base alla ricordata norma dell'art.
1. secondo comma della legge n. 6/2001; la controversia relativa a tali pretese è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle differenze retributive per il periodo successivo al 23 maggio 1998; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le altre domande. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001