Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta dell'imputato consistente nel versamento sul proprio conto corrente di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni.
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La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2015, n. 12894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12894 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/03/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 500
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 40182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 7/5/2013 della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/05/2013, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con la quale, in data 07/02/2008, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palmi, aveva ritenuto ST RA colpevole del delitto di riciclaggio per avere versato sul proprio conto corrente numerosi assegni di provenienza illecita, previa sostituzione del nome, cognome ed indirizzo e della data di nascita del destinatario con i propri dati e nell'apporre la propria firma anche per girata sugli assegni.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS COD. PEN. infatti, il ricorrente, pur non contestando i fatti così come riportati nei vari capi d'imputazione, sostiene che i medesimi avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione in quanto nell'attività da lui compiuta mancava l'elemento materiale del reato di riciclaggio ossia l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte (Cass. 19504/2012 Rv. 252814) ha chiarito, proprio in relazione al versamento di assegni di provenienza illecita, che il suddetto fatto integra gli estremi del reato di ricettazione quando l'imputato non apporti alcuna manomissione sui titoli stessi, limitandosi a presentare documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni. In tali casi, infatti, non vi è alcuna attività finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli di credito in questione;
ne' tale può essere considerata la semplice operazione di versamento dei titoli per aprire i conti correnti, dal momento che in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dei medesimi, in realtà è rimasto abbastanza agevole verificare da parte dell'istituto bancario, come in concreto è avvenuto, la provenienza furtiva dei titoli in questione. "In sostanza - osserva la Corte in motivazione - l'aspetto prevalente, nel caso in esame, a parere della Corte è dato dal fatto che la esibizione di documenti falsi per l'apertura dei conti correnti, con i nomi dei beneficiari degli assegni, senza che le attività poste in essere sui beni di provenienza delittuosa fossero specificamente dirette alla loro trasformazione parziale o totale, ovvero fossero dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale, devono ritenersi dirette non già a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo ed a consumare un'azione delittuosa qualificabile come truffa aggravata, in considerazione degli importi riportati negli assegni (v. anche Cass., Sez. 2, 14/10/2003 n. 47088, CED 227731)".
3. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di riciclaggio perché, l'imputato "provvide alla materiale falsificazione degli assegni sostituendo, appunto, alla generalità dei beneficiari, le proprie, così evidentemente realizzando una condotta viepiù idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli che negoziava in banca;
operazione tanto più riuscita posto che il cassiere nulla oppose all'operazione ritenendo il ST legittimo beneficiario e non sospettando minimamente della provenienza illecita dei titoli". In effetti dalla descrizione del fatto, come accertato dai giudici del merito, non emerge che l'imputato ebbe a falsificare il numero di serie dell'assegno oppure gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente (elementi certamente idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli assegni circolari che il ST versò sul suo conto), bensì si limitò a sostituire alle generalità dei beneficiari le proprie al fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento sul proprio conto corrente. Tale condotta è assimilabile quella del possessore in malafede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo. A ben vedere si tratta di condotta equivalente a quella che la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, ha mantenuto nell'orizzonte del delitto di ricettazione.
4. Di conseguenza, qualificato il fatto come ricettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena. A norma dell'art. 624 c.p.p., comma 2, deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato continuato a lui contestato, come sopra qualificato, in quanto il termine di prescrizione del delitto di ricettazione non è ancora decorso, essendosi verificate nel giudizio di prime cure svariate cause di sospensione del decorso della prescrizione per complessivi 409 giorni.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ricettazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato come sopra qualificato.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015