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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2793/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Parte_1
MAINO FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANTOVANI ELISABETTA, Parte_2 presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.07.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , ubicata nel Parte_2 comune di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa, alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il SI. asporterà i propri beni ed effetti personali e quanto da oggi Parte_1 riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la Per_1 Per_2 disciplina dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week- end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua.
Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il SInor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1 assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30 di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre, quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
I coniugi concordano che l'autovettura Toyota Yaris attualmente intestata formalmente al sig. rimarrà in uso alla sig.ra dando sin d'ora i coniugi il consenso alla Parte_1 Pt_2 relativa formalizzazione del passaggio di proprietà con le esenzioni applicabili ex articolo 19 della legge 74/1987.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2) non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) I coniugi chiedono l'omologa della separazione alle condizioni sopra esposte e la sentenza di scioglimento del matrimonio, intendendo contestualmente proporre la relativa domanda, ex art. 473 bis.49 c.p.c., consapevoli che detta domanda sarà procedibile solo decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 con acquiescenza alla emananda sentenza, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Donà di Piave di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge.
6) Compensarsi integralmente le spese di lite.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e divorzio, depositato in data
03.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il
28.06.2008 a San Donà di Piave, atto iscritto nei Registro degli atti di matrimonio civile all'anno 2008 parte I n. 26 del Comune di San Donà di Piave;
che da tale unione erano nati il 19.07.2010, e il 13.11.2013, minori. Per_1 Per_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. Celebrata
l'udienza di comparizione dei coniugi in data 12.11.2024 mediante note scritte, il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, con sentenza n. 30/2025, pubblicata il 08.10.2025, omologa la separazione dei coniugi alle condizioni rassegnate dagli stessi nell'atto introduttivo e con ordinanza rimetteva nel ruolo del relatore la causa rinviando all'udienza del 10.07.2025, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70
e successive modificazioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle part in data 08.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate congiuntamente, il Giudice con decreto del 08.07.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione ad opera della sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestazione da parte dei coniugi di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Gli accordi presi dai coniugi sono privi di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.06.2011 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
(alla parte I, n. 26, dell'anno 2008) del Comune di San Donà di Piave.
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , ubicata nel Parte_2 comune di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa, alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il SI. asporterà i propri beni ed effetti personali e quanto da oggi Parte_1 riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la Per_1 Per_2 disciplina dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week- end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua.
Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il SInor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1 assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30 di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò
a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre, quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
I coniugi concordano che l'autovettura Toyota Yaris attualmente intestata formalmente al sig. rimarrà in uso alla sig.ra dando sin d'ora i coniugi il consenso alla Parte_1 Pt_2 relativa formalizzazione del passaggio di proprietà con le esenzioni applicabili ex articolo 19 della legge 74/1987.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2) non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Parte_1
MAINO FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANTOVANI ELISABETTA, Parte_2 presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.07.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , ubicata nel Parte_2 comune di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa, alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il SI. asporterà i propri beni ed effetti personali e quanto da oggi Parte_1 riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la Per_1 Per_2 disciplina dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week- end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua.
Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il SInor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1 assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30 di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre, quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
I coniugi concordano che l'autovettura Toyota Yaris attualmente intestata formalmente al sig. rimarrà in uso alla sig.ra dando sin d'ora i coniugi il consenso alla Parte_1 Pt_2 relativa formalizzazione del passaggio di proprietà con le esenzioni applicabili ex articolo 19 della legge 74/1987.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2) non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) I coniugi chiedono l'omologa della separazione alle condizioni sopra esposte e la sentenza di scioglimento del matrimonio, intendendo contestualmente proporre la relativa domanda, ex art. 473 bis.49 c.p.c., consapevoli che detta domanda sarà procedibile solo decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 con acquiescenza alla emananda sentenza, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Donà di Piave di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge.
6) Compensarsi integralmente le spese di lite.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e divorzio, depositato in data
03.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il
28.06.2008 a San Donà di Piave, atto iscritto nei Registro degli atti di matrimonio civile all'anno 2008 parte I n. 26 del Comune di San Donà di Piave;
che da tale unione erano nati il 19.07.2010, e il 13.11.2013, minori. Per_1 Per_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. Celebrata
l'udienza di comparizione dei coniugi in data 12.11.2024 mediante note scritte, il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, con sentenza n. 30/2025, pubblicata il 08.10.2025, omologa la separazione dei coniugi alle condizioni rassegnate dagli stessi nell'atto introduttivo e con ordinanza rimetteva nel ruolo del relatore la causa rinviando all'udienza del 10.07.2025, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70
e successive modificazioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle part in data 08.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate congiuntamente, il Giudice con decreto del 08.07.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione ad opera della sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestazione da parte dei coniugi di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Gli accordi presi dai coniugi sono privi di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.06.2011 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
(alla parte I, n. 26, dell'anno 2008) del Comune di San Donà di Piave.
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , ubicata nel Parte_2 comune di San Donà di Piave (VE), alla Via Monte Olimpo n. 100, continuerà a rimanere nella esclusiva disponibilità della stessa, alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e da cui il SI. asporterà i propri beni ed effetti personali e quanto da oggi Parte_1 riposto nel garage annesso, entro e non oltre la fine di settembre 2024;
3) I figli minori, e , saranno affidati a entrambi i genitori, secondo la Per_1 Per_2 disciplina dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Previo e salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, di cui uno con il pernotto dall'uscita di scuola dei minori e fino alle ore 21.00, ora in cui verranno riaccompagnati presso la madre, salvo il giorno con il pernotto, in cui verranno riaccompagnati a scuola il giorno successivo e almeno due week- end al mese, dal venerdì o dal sabato alla domenica, previo accordo diverso con la madre, e compatibilmente con le esigenze di lavoro paterne e con gli impegni di studio dei figli o bisogni ludico-ricreativi degli stessi;
potrà ancora tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare previamente tra genitori entro il mese di maggio di ogni anno, con facoltà di recupero delle stesse, non godute, a febbraio e a Pasqua.
Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite paritariamente tra i genitori con rotazione annuale;
i tempi dei c.d. “ponti” o altre festività da trascorrere con i figli saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori: gli stessi si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior rilievo, relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, talenti, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni ordinarie e di routine verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi che i figli trascorreranno con ognuno di loro;
4) Il SInor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un Parte_1 assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con base il mese di maggio di ogni anno, e da versare alla madre entro il giorno 30 di ogni mese, con bonifico bancario sul di lei conto corrente, già peraltro noto al padre e ciò
a fara data dal mese di giugno 2024; l'assegno unico verrà destinato al 100% alla madre, quale genitore prevalente collocatario;
il padre provvederà, altresì, a corrispondere la somma pari al 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative, sportive e scolastiche
(comprensive di quelle di trasporto), nonché di quelle relative alle attività estive sostitutive di quelle scolastiche (iscrizioni a centri estivi) e delle attività scolastiche (eventuali) di supporto.
Per completezza le parti richiamano e dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di
Venezia, per la regolamentazione delle spese straordinarie attinenti ai figli;
le detrazioni fiscali relative saranno divise tra i genitori al 50%.
I coniugi concordano che l'autovettura Toyota Yaris attualmente intestata formalmente al sig. rimarrà in uso alla sig.ra dando sin d'ora i coniugi il consenso alla Parte_1 Pt_2 relativa formalizzazione del passaggio di proprietà con le esenzioni applicabili ex articolo 19 della legge 74/1987.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 2) e nulla hanno da richiedere reciprocamente per il loro mantenimento e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, e l'adempimento di quanto regolamentato al punto 2) non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero