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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1111 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata a [...]-Rec, BE (Albania) il 10.02.1980, Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Gubbio, Via
Savelli della Porta n. 42, presso lo studio dell'Avv. Iveta Marinangeli, che la rappresenta giusta procura in calce al ricorso introduttivo originariamente rilasciata su foglio separato ex art. 83
c.p.c. (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
nato a [...]-Rec, BE (Albania) il 04.07.1975; CP_1
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ed a tutti gli scritti difensivi di parte compresi i documenti prodotti, richiamando ed insistendo circa l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 21.3.2024, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 23.11.1998 in Kamez (Albania) e CP_1 che dall'unione sono nati i figli (il 19.05.2000), (il 10.05.2002), maggiorenni Per_1 Per_2
ma non indipendenti, e (il 22.03.2006); che l'unione è divenuta intollerabile a causa Per_3 della condotta tenuta dal marito, dedito all'abuso di sostante alcoliche che lo portavano ad avere comportamenti aggressivi e violenti in danno della moglie e dei figli;
che il marito è destinatario della misura dell'applicazione del braccialetto elettronico, adottata a protezione della moglie;
di essere stata costretta nel 2021 a trasferirsi con le due figlie in altra regione e che da allora il marito, pur lavorando come muratore con stipendio mensile di euro 1.600, non aveva mai contribuito al loro mantenimento. La ricorrente ha concluso chiedendo prevedersi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore con regolamentazione del diritto di Per_3
visita del padre ed ha chiesto porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di euro
300 per e di euro 200 per la figlia maggiorenne che svolge lavori solo saltuari, Per_3 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto porsi integralmente a carico del resistente il mantenimento del figlio , che convive con il padre. Per_1
All'udienza del 5.11.24, fissata per l'instaurazione del contradditorio, compariva la sola ricorrente, mentre il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva. Il giudice delegato, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente e dichiarava la contumacia del resistente.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. venivano adottati i provvedimenti provvisori. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni riportate, veniva rimessa al Collegio.
****
La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Nel caso in esame, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio del resistente il quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressato alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
Con riguardo ai provvedimenti accessori, deve darsi atto che figlia più piccola (nata il Per_3
22.3.2006) è nelle more del giudizio divenuta maggiorenne;
per tale ragione la ricorrente in udienza ha limitato la domanda di versamento di assegno di mantenimento in capo al padre alla sola figlia che vive con lei a Milano. Per_2
In particolare, secondo quanto riferito in udienza, (di anni 23) svolge saltuari lavori Per_2
come baby-sitter, percependo circa euro 300/400 al mese. FE, invece, dopo aver trascorso alcuni mesi a Milano con la madre ha deciso di tornare a vivere insieme al padre a
Gubbio, dove ha intenzione di terminare il ciclo di scuola secondaria conseguendo il diploma
(“quest'anno la piccola è rimasta a Gubbio con il padre perché vuole finire a Gubbio Per_3
l'ultimo anno di superiori. L'anno scorso aveva fatto metà anno su a Milano e metà anno a
Gubbio con il padre, con il quale poi è rimasta per finire la scuola, a Milano non si era trovata bene né con la scuola né con gli amici”, v. verbale di udienza del 5.11.24).
In diritto, è il caso di ricordare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo in capo ai genitori di mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, va effettuata caso per caso. L'accertamento è infatti ispirato a criteri di relatività ed è necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. n. 1830 del
2011).
Nel caso di specie, ritiene il collegio che la giovane età di (che ha da poco compiuto 23 Per_2
anni) ed il fatto che la stessa svolge solo lavori saltuari giustifichi la permanenza di un dovere di mantenimento in capo ai genitori;
si ritiene però che detto obbligo debba gravare, quanto alle spese ordinarie, sulla sola ricorrente. Difatti, il resistente già provvede con il proprio stipendio (che secondo quanto riferito dalla ricorrente sarebbe di circa euro 1.600,00) al mantenimento dei due figli che vivono con lui a Gubbio, (di anni 25) che svolge solo Per_1
lavori saltuari (“Il grande qualche volta lavora, serve al tavolo, ma poco”, v. verbale) Per_1
e studentessa. Per_3
La ricorrente dispone, d'altro canto, di redditi adeguati, poiché percepisce dalla propria attività lavorativa come parrucchiera (sia per un salone che per la società Mediaset) stipendio di circa euro 1400/1500 mensili ed altri introiti per somme variabili (come emergenti dagli estratti di conto corrente prodotti). Non vi è, dunque, nelle condizioni economiche e reddituali dei coniugi una disparità tale da giustificare una ripartizione dei doveri di mantenimento dei figli a mezzo del versamento di somme periodiche, apparendo piuttosto conforme a giustizia disporre che ciascuno debba contribuire al mantenimento ordinario dei figli con sé conviventi.
Le spese straordinarie necessarie per i figli dovranno invece gravare su entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere separati CP_1 serbandosi reciproco rispetto.
2. Pone l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Per_2
a carico della ricorrente e pone l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni e a carico del resistente, ripartendo in misura uguale tra i Per_1 Per_3 genitori il pagamento delle spese straordinarie necessarie per i tre figli.
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1111 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata a [...]-Rec, BE (Albania) il 10.02.1980, Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Gubbio, Via
Savelli della Porta n. 42, presso lo studio dell'Avv. Iveta Marinangeli, che la rappresenta giusta procura in calce al ricorso introduttivo originariamente rilasciata su foglio separato ex art. 83
c.p.c. (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
nato a [...]-Rec, BE (Albania) il 04.07.1975; CP_1
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ed a tutti gli scritti difensivi di parte compresi i documenti prodotti, richiamando ed insistendo circa l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 21.3.2024, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 23.11.1998 in Kamez (Albania) e CP_1 che dall'unione sono nati i figli (il 19.05.2000), (il 10.05.2002), maggiorenni Per_1 Per_2
ma non indipendenti, e (il 22.03.2006); che l'unione è divenuta intollerabile a causa Per_3 della condotta tenuta dal marito, dedito all'abuso di sostante alcoliche che lo portavano ad avere comportamenti aggressivi e violenti in danno della moglie e dei figli;
che il marito è destinatario della misura dell'applicazione del braccialetto elettronico, adottata a protezione della moglie;
di essere stata costretta nel 2021 a trasferirsi con le due figlie in altra regione e che da allora il marito, pur lavorando come muratore con stipendio mensile di euro 1.600, non aveva mai contribuito al loro mantenimento. La ricorrente ha concluso chiedendo prevedersi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore con regolamentazione del diritto di Per_3
visita del padre ed ha chiesto porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di euro
300 per e di euro 200 per la figlia maggiorenne che svolge lavori solo saltuari, Per_3 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto porsi integralmente a carico del resistente il mantenimento del figlio , che convive con il padre. Per_1
All'udienza del 5.11.24, fissata per l'instaurazione del contradditorio, compariva la sola ricorrente, mentre il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva. Il giudice delegato, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente e dichiarava la contumacia del resistente.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. venivano adottati i provvedimenti provvisori. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni riportate, veniva rimessa al Collegio.
****
La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Nel caso in esame, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio del resistente il quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressato alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
Con riguardo ai provvedimenti accessori, deve darsi atto che figlia più piccola (nata il Per_3
22.3.2006) è nelle more del giudizio divenuta maggiorenne;
per tale ragione la ricorrente in udienza ha limitato la domanda di versamento di assegno di mantenimento in capo al padre alla sola figlia che vive con lei a Milano. Per_2
In particolare, secondo quanto riferito in udienza, (di anni 23) svolge saltuari lavori Per_2
come baby-sitter, percependo circa euro 300/400 al mese. FE, invece, dopo aver trascorso alcuni mesi a Milano con la madre ha deciso di tornare a vivere insieme al padre a
Gubbio, dove ha intenzione di terminare il ciclo di scuola secondaria conseguendo il diploma
(“quest'anno la piccola è rimasta a Gubbio con il padre perché vuole finire a Gubbio Per_3
l'ultimo anno di superiori. L'anno scorso aveva fatto metà anno su a Milano e metà anno a
Gubbio con il padre, con il quale poi è rimasta per finire la scuola, a Milano non si era trovata bene né con la scuola né con gli amici”, v. verbale di udienza del 5.11.24).
In diritto, è il caso di ricordare che la valutazione delle circostanze giustificative del permanere dell'obbligo in capo ai genitori di mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non, va effettuata caso per caso. L'accertamento è infatti ispirato a criteri di relatività ed è necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. n. 1830 del
2011).
Nel caso di specie, ritiene il collegio che la giovane età di (che ha da poco compiuto 23 Per_2
anni) ed il fatto che la stessa svolge solo lavori saltuari giustifichi la permanenza di un dovere di mantenimento in capo ai genitori;
si ritiene però che detto obbligo debba gravare, quanto alle spese ordinarie, sulla sola ricorrente. Difatti, il resistente già provvede con il proprio stipendio (che secondo quanto riferito dalla ricorrente sarebbe di circa euro 1.600,00) al mantenimento dei due figli che vivono con lui a Gubbio, (di anni 25) che svolge solo Per_1
lavori saltuari (“Il grande qualche volta lavora, serve al tavolo, ma poco”, v. verbale) Per_1
e studentessa. Per_3
La ricorrente dispone, d'altro canto, di redditi adeguati, poiché percepisce dalla propria attività lavorativa come parrucchiera (sia per un salone che per la società Mediaset) stipendio di circa euro 1400/1500 mensili ed altri introiti per somme variabili (come emergenti dagli estratti di conto corrente prodotti). Non vi è, dunque, nelle condizioni economiche e reddituali dei coniugi una disparità tale da giustificare una ripartizione dei doveri di mantenimento dei figli a mezzo del versamento di somme periodiche, apparendo piuttosto conforme a giustizia disporre che ciascuno debba contribuire al mantenimento ordinario dei figli con sé conviventi.
Le spese straordinarie necessarie per i figli dovranno invece gravare su entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere separati CP_1 serbandosi reciproco rispetto.
2. Pone l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Per_2
a carico della ricorrente e pone l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni e a carico del resistente, ripartendo in misura uguale tra i Per_1 Per_3 genitori il pagamento delle spese straordinarie necessarie per i tre figli.
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato