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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1394/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1394/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Filippo Saverio Folino;
appellante
e
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Valerio Francesco De Grazia;
appellato
e
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Serrao;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 666/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 07.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si ribadisce la rinuncia al proposto appello, come già indicato, con compensazione delle spese di lite”.
1 Per l'appellato “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto Pt_2
eccepito, argomentato e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle precedenti note di trattazione scritta già in atti ed insistendo nelle citate conclusioni ivi rassegnate”.
Per l'appellato “si precisano, pertanto, le conclusioni già Controparte_1
articolate ed espresse nella comparsa di costituzione in giudizio insistendo affinché
l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese a carico di e Parte_1
per i lavori eseguiti da e, in parziale riforma della Parte_3 Controparte_2 stessa, Voglia altresì dichiarare la solidarietà dell'obbligazione contratta dallo per lavori eseguiti su parti comuni della comproprietà, dichiarando Pt_2 pertanto l'infondatezza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la piena legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto”.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 31.10.2012, chiedeva ingiungersi a Controparte_1
il pagamento in suo favore della somma di euro 16.750,43, Parte_2
dovuta a titolo di saldo lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna delle parti comuni (facciata, pittura scale interne, sistemazione degli impianti) del fabbricato ubicato in Marina di Gizzeria alla via Firenze, lamentando che nonostante i lavori, di valore pari ad euro 26.254,33, fossero stati da tempo consegnati, come da computo metrico finale accettato e controfirmato dalle parti, era stata corrisposta solo una parte della somma, residuando il credito di cui invocava l'ingiunzione di pagamento, stante il vincolo di solidarietà tra i comproprietari del fabbricato. Il
Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda, emetteva in data 30-
31.07.2012 il decreto ingiuntivo n. 361/2012.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso il predetto decreto, Pt_2 eccepiva l'infondatezza della domanda azionata nei suoi confronti, in
[...] ragione dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione su di lui gravante, a seguito del pagamento della somma di euro 14.686,66, oltre iva, corrispondente alla sua quota, pari al 50% del costo delle opere eseguite su commissione ed interesse di tutti i comproprietari del fabbricato che si componeva di due appartamenti, di cui l'uno di sua proprietà e l'altro dei suoi danti causa, e Parte_1 Parte_3
Concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la
2 revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e Parte_1 Parte_3
al pagamento della somma accreditata da Controparte_1
Si costituiva che confermava che il contratto di appalto era stato Controparte_1 stipulato da entrambi i comproprietari dell'immobile, ma che aveva agito nei confronti di uno solo di essi in ragione del vincolo di solidarietà. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano e Parte_1 [...]
impugnando e contestando ogni avverso assunto ed eccependo Pt_3
l'inammissibilità della domanda svolta nei loro confronti, sul rilievo che non esisteva un condominio costituito e che l'obbligazione nei confronti di era Controparte_1
stata assunta esclusivamente dallo deducevano che la firma da essi apposta Pt_2 sulla S.C.I.A. era da intendersi solo quale assenso all'espletamento dei lavori, ma non anche quale assunzione di alcuna obbligazione nei confronti della ditta appaltatrice. Concludevano chiedendo accertare la loro carenza di legittimazione passiva;
in subordine, nel merito, dichiarare la loro estraneità al contratto di appalto con consequenziale rigetto della domanda svolta nei loro confronti.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per interpello e per testi.
Con sentenza n. 666/18 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava e al Parte_1 Parte_3 pagamento nei confronti di della somma di €16.750,43, oltre Controparte_1
interessi; condannava inoltre i predetti alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti.
In particolare, il Tribunale, ritenuti la sussistenza nella fattispecie in esame del c.d. condominio minimo e l'avvenuto conferimento dell'incarico alla ditta appaltatrice da parte di tutti i comproprietari/condomini, affermava la natura parziaria dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio, con conseguente tenutezza dei due condomini inadempimenti al pagamento del corrispettivo preteso da Controparte_1
2. Avverso detta sentenza proponeva appello con citazione Parte_1
notificata nei confronti di ed lamentando la Parte_2 Controparte_1
erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che il contratto di appalto era stato concluso anche da esso appellante. Chiedeva, pertanto, che in riforma della
3 stessa venisse accertata e dichiarata la sua estraneità al contratto di appalto e conseguentemente rigettata la domanda di condanna nei suoi confronti.
Si costituiva con comparsa depositata in data 29.10.2018 che Parte_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito il rigetto integrale dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 27.11.2018 si costituiva anche Controparte_1
che ribadiva le difese svolte in primo grado e concludeva chiedendo di
[...] dichiarare, in riforma della sentenza appellata, la solidarietà dell'obbligazione con conseguente conferma del D.I..
Alla predetta udienza la Corte disponeva preliminarmente l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviava al 22.01.2019.
Con ordinanza del 31.01.2019 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e fissata l'udienza dell'11.06.2019. Parte_3
A tale udienza il procuratore di parte appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica nei confronti di non andata a buon fine per irrepetibilità Parte_3 della stessa all'indirizzo indicato. La Corte con ordinanza del 17.06.2019 rigettava la richiesta e, ponendosi una questione di ammissibilità dell'appello, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.10.2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.10.2021 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Nelle more, con note del 21.01.2021, dichiarava di rinunciare Parte_1 all'appello, rinuncia ribadita in tutti i successivi scritti difensivi.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 03.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 DIRITTO
1. Nel giudizio in esame, a seguito dell'ordinanza del 31.01.2019 emessa da questa
Corte ex art. 331 c.p.c., non risulta integrato il contraddittorio nei confronti di
[...]
con conseguente inammissibilità dell'appello, ciò che assume carattere Pt_3
assorbente rispetto ad ogni altra questione.
Occorre sottolineare, al riguardo, che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 331 c.p.c., assolve la funzione di rimediare ad un iniziale errore della parte che non ha notificato l'atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari.
Nello specifico, il legislatore assicura l'effetto conservativo dell'impugnazione, quantunque essa sia proposta da parte di uno solo dei più soccombenti, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 14594/2016) hanno, inoltre, affermato il principio per cui la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.
In ossequio a tale principio, risulta consolidato l'orientamento -a cui questo
Collegio intende uniformarsi- secondo cui, in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio (qual è quello dettato dall'art. 331 c.p.c.), di un atto processuale all'interno del processo, nel caso in cui non sia andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa. Con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine, la successiva notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. ord. n. 10142/2022; Cass. ord. n. 39686/2021; Cass. ord. n. 17577/2020; Cass. ord. n. 20700/2018; Cass. sent.
n. 5974/2017).
5 Nel caso di specie, l'appellante, all'esito della mancata notifica Parte_1
per irreperibilità del soggetto, non ha ripreso la notificazione che, se tempestivamente rinnovata -se del caso anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.- si sarebbe potuta utilmente concludere nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., con riferimento all'udienza dell'11.06.2019 fissata dal Collegio. Né la parte ha dedotto o documentato alcun fatto a sé non imputabile, che avrebbe impedito la ripresa tempestiva della notificazione.
Ciò posto, quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (Cass. n.
18441/2023; n. 28298/2021).
In conseguenza di quanto esposto, l'appello principale deve essere dichiarato inammissibile.
2. La declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio travolge anche l'appello incidentale della che comunque è tardivo Controparte_1
in quanto proposto con la comparsa di costituzione depositata in data 27.11.2018, senza il rispetto del termine, fissato dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (nella specie 20.11.2018).
3. Con riguardo alle spese del giudizio, tenuto conto della definizione in mero rito e del fatto che l'onere di integrazione del contraddittorio grava comunque su tutte le parti costituite giusta la previsione di cui all'art. 331 comma 2 c.p.c., ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne la integrale compensazione.
Attesa la inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, avverso la
[...]
6 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/18, pubblicata il 07.06.2018, così provvede:
a) dichiara l'appello principale e quello incidentale inammissibili e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1394/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Filippo Saverio Folino;
appellante
e
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Valerio Francesco De Grazia;
appellato
e
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Serrao;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 666/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 07.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si ribadisce la rinuncia al proposto appello, come già indicato, con compensazione delle spese di lite”.
1 Per l'appellato “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto Pt_2
eccepito, argomentato e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle precedenti note di trattazione scritta già in atti ed insistendo nelle citate conclusioni ivi rassegnate”.
Per l'appellato “si precisano, pertanto, le conclusioni già Controparte_1
articolate ed espresse nella comparsa di costituzione in giudizio insistendo affinché
l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese a carico di e Parte_1
per i lavori eseguiti da e, in parziale riforma della Parte_3 Controparte_2 stessa, Voglia altresì dichiarare la solidarietà dell'obbligazione contratta dallo per lavori eseguiti su parti comuni della comproprietà, dichiarando Pt_2 pertanto l'infondatezza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la piena legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto”.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 31.10.2012, chiedeva ingiungersi a Controparte_1
il pagamento in suo favore della somma di euro 16.750,43, Parte_2
dovuta a titolo di saldo lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna delle parti comuni (facciata, pittura scale interne, sistemazione degli impianti) del fabbricato ubicato in Marina di Gizzeria alla via Firenze, lamentando che nonostante i lavori, di valore pari ad euro 26.254,33, fossero stati da tempo consegnati, come da computo metrico finale accettato e controfirmato dalle parti, era stata corrisposta solo una parte della somma, residuando il credito di cui invocava l'ingiunzione di pagamento, stante il vincolo di solidarietà tra i comproprietari del fabbricato. Il
Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda, emetteva in data 30-
31.07.2012 il decreto ingiuntivo n. 361/2012.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso il predetto decreto, Pt_2 eccepiva l'infondatezza della domanda azionata nei suoi confronti, in
[...] ragione dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione su di lui gravante, a seguito del pagamento della somma di euro 14.686,66, oltre iva, corrispondente alla sua quota, pari al 50% del costo delle opere eseguite su commissione ed interesse di tutti i comproprietari del fabbricato che si componeva di due appartamenti, di cui l'uno di sua proprietà e l'altro dei suoi danti causa, e Parte_1 Parte_3
Concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la
2 revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e Parte_1 Parte_3
al pagamento della somma accreditata da Controparte_1
Si costituiva che confermava che il contratto di appalto era stato Controparte_1 stipulato da entrambi i comproprietari dell'immobile, ma che aveva agito nei confronti di uno solo di essi in ragione del vincolo di solidarietà. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano e Parte_1 [...]
impugnando e contestando ogni avverso assunto ed eccependo Pt_3
l'inammissibilità della domanda svolta nei loro confronti, sul rilievo che non esisteva un condominio costituito e che l'obbligazione nei confronti di era Controparte_1
stata assunta esclusivamente dallo deducevano che la firma da essi apposta Pt_2 sulla S.C.I.A. era da intendersi solo quale assenso all'espletamento dei lavori, ma non anche quale assunzione di alcuna obbligazione nei confronti della ditta appaltatrice. Concludevano chiedendo accertare la loro carenza di legittimazione passiva;
in subordine, nel merito, dichiarare la loro estraneità al contratto di appalto con consequenziale rigetto della domanda svolta nei loro confronti.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per interpello e per testi.
Con sentenza n. 666/18 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava e al Parte_1 Parte_3 pagamento nei confronti di della somma di €16.750,43, oltre Controparte_1
interessi; condannava inoltre i predetti alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti.
In particolare, il Tribunale, ritenuti la sussistenza nella fattispecie in esame del c.d. condominio minimo e l'avvenuto conferimento dell'incarico alla ditta appaltatrice da parte di tutti i comproprietari/condomini, affermava la natura parziaria dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio, con conseguente tenutezza dei due condomini inadempimenti al pagamento del corrispettivo preteso da Controparte_1
2. Avverso detta sentenza proponeva appello con citazione Parte_1
notificata nei confronti di ed lamentando la Parte_2 Controparte_1
erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che il contratto di appalto era stato concluso anche da esso appellante. Chiedeva, pertanto, che in riforma della
3 stessa venisse accertata e dichiarata la sua estraneità al contratto di appalto e conseguentemente rigettata la domanda di condanna nei suoi confronti.
Si costituiva con comparsa depositata in data 29.10.2018 che Parte_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito il rigetto integrale dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 27.11.2018 si costituiva anche Controparte_1
che ribadiva le difese svolte in primo grado e concludeva chiedendo di
[...] dichiarare, in riforma della sentenza appellata, la solidarietà dell'obbligazione con conseguente conferma del D.I..
Alla predetta udienza la Corte disponeva preliminarmente l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviava al 22.01.2019.
Con ordinanza del 31.01.2019 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e fissata l'udienza dell'11.06.2019. Parte_3
A tale udienza il procuratore di parte appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica nei confronti di non andata a buon fine per irrepetibilità Parte_3 della stessa all'indirizzo indicato. La Corte con ordinanza del 17.06.2019 rigettava la richiesta e, ponendosi una questione di ammissibilità dell'appello, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.10.2019.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.10.2021 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Nelle more, con note del 21.01.2021, dichiarava di rinunciare Parte_1 all'appello, rinuncia ribadita in tutti i successivi scritti difensivi.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 03.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 DIRITTO
1. Nel giudizio in esame, a seguito dell'ordinanza del 31.01.2019 emessa da questa
Corte ex art. 331 c.p.c., non risulta integrato il contraddittorio nei confronti di
[...]
con conseguente inammissibilità dell'appello, ciò che assume carattere Pt_3
assorbente rispetto ad ogni altra questione.
Occorre sottolineare, al riguardo, che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 331 c.p.c., assolve la funzione di rimediare ad un iniziale errore della parte che non ha notificato l'atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari.
Nello specifico, il legislatore assicura l'effetto conservativo dell'impugnazione, quantunque essa sia proposta da parte di uno solo dei più soccombenti, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 14594/2016) hanno, inoltre, affermato il principio per cui la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.
In ossequio a tale principio, risulta consolidato l'orientamento -a cui questo
Collegio intende uniformarsi- secondo cui, in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio (qual è quello dettato dall'art. 331 c.p.c.), di un atto processuale all'interno del processo, nel caso in cui non sia andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa. Con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine, la successiva notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. ord. n. 10142/2022; Cass. ord. n. 39686/2021; Cass. ord. n. 17577/2020; Cass. ord. n. 20700/2018; Cass. sent.
n. 5974/2017).
5 Nel caso di specie, l'appellante, all'esito della mancata notifica Parte_1
per irreperibilità del soggetto, non ha ripreso la notificazione che, se tempestivamente rinnovata -se del caso anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.- si sarebbe potuta utilmente concludere nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., con riferimento all'udienza dell'11.06.2019 fissata dal Collegio. Né la parte ha dedotto o documentato alcun fatto a sé non imputabile, che avrebbe impedito la ripresa tempestiva della notificazione.
Ciò posto, quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (Cass. n.
18441/2023; n. 28298/2021).
In conseguenza di quanto esposto, l'appello principale deve essere dichiarato inammissibile.
2. La declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio travolge anche l'appello incidentale della che comunque è tardivo Controparte_1
in quanto proposto con la comparsa di costituzione depositata in data 27.11.2018, senza il rispetto del termine, fissato dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (nella specie 20.11.2018).
3. Con riguardo alle spese del giudizio, tenuto conto della definizione in mero rito e del fatto che l'onere di integrazione del contraddittorio grava comunque su tutte le parti costituite giusta la previsione di cui all'art. 331 comma 2 c.p.c., ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne la integrale compensazione.
Attesa la inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, avverso la
[...]
6 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/18, pubblicata il 07.06.2018, così provvede:
a) dichiara l'appello principale e quello incidentale inammissibili e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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