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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3603/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3603/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
, C.F. , nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 dicembre 1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Marotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cipro n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, , nato il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_2
OR in Bielorussia
ADOTTANDA
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 19 settembre 2025, il sig.
[...]
ha chiesto l'adozione del sig. . Parte_1 Controparte_1
L'adottante ha dedotto di aver accolto il sig. , per lunghi e Controparte_1 frequenti periodi, sin dall'anno 2014, presso la propria abitazione e nella propria famiglia, nell'ambito di programmi di accoglienza dei minori bielorussi nati e cresciuti in difficili contesti socio familiari. Il ricorrente ha altresì precisato di essersi recato in Bielorussia, per far visita al giovane presso l'Istituto che lo ospitava, in più di una occasione, talvolta, anche con la propria compagna Per_1
L'adottante ha quindi allegato, a fondamento della domanda, di aver istaurato
[...] un profondo e sincero legame affettivo con il ragazzo, il quale sarebbe fortemente legato anche alla compagna del ricorrente. Il ricorrente ha infine precisato che il ragazzo, in Italia con regolare permesso di soggiorno, vive presso la loro abitazione sin dall'anno 2024.
All'udienza del 24 ottobre sono stati acquisiti i consensi dell'adottante e dell'adottando e la giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
2. Preliminarmente, va precisato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 40 n. 1 della legge n. 218 del 1995, n. 218, giacché l'adottante è cittadino italiano.
2.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di adozione, occorre considerare che ai sensi dell'art. 38 della legge n. 218 del 1995, “
1. I presupposti, la costituzione
e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. 2. É in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
Com'è noto, la legislazione vigente in Bielorussia non contempla l'istituto dell'adozione delle persone maggiorenni.
Pur non essendo previsto espressamente nel codice civile bielorusso, l'istituto dell'adozione del maggiorenne non contrasta con i principi di ordine pubblico di quello Stato. Ed invero, sono state già recepite plurime sentenze di adozione di
2 maggiorenni bielorussi dalle competenti autorità straniere (Tribunale Napoli, 10 marzo 2025, n. 358).
In assenza di normativa straniera applicabile trova dunque applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 218/1995, la legge italiana anche con riguardo alla disciplina dei consensi connessi all'adozione di maggiorenne.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenti cata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 ottobre 2025, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione con dichiarazioni rese personalmente.
L'adottante è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre
18 anni rispetto all'adottando (nato il [...]).
L'adottante è di stato civile libero e non ha discendenti.
Il Tribunale Provinciale di Iveye ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale dei genitori dell'adottando (doc. n. 7 all. ricorso). Ad ogni modo,
3 entrambi i genitori naturali dell'adottando hanno prestato il loro assenso all'adozione come risulta dalle dichiarazioni notarili munite di Apostille prodotte dal ricorrente (doc. n. 9 e n. 10 al ricorso).
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottante e all'adottando, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti. Esso, dunque, risponde all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
4. Ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, salvo che, nel manifestare il consenso all'adozione, entrambi manifestino la volontà che l'adottato aggiunga il cognome dell'adottante al proprio.
Nel caso di specie, però, l'adottato è cittadino straniero e, pertanto, essendo il suo cognome regolato dalla legge dello Stato di cui è cittadino (art. 24 legge n. 218 del
1995; Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980), costui assumerà il cognome spettante per effetto dell'art. 299 c.c. quando e se assumerà la cittadinanza italiana.
5. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di , Controparte_1
, nato il [...] a OR in [...], da CodiceFiscale_2 parte di , C.F. , nato a [...] il 14 dicembre Parte_1 C.F._1
1975;
b) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO AN IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3603/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
, C.F. , nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 dicembre 1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Marotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cipro n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, , nato il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_2
OR in Bielorussia
ADOTTANDA
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 19 settembre 2025, il sig.
[...]
ha chiesto l'adozione del sig. . Parte_1 Controparte_1
L'adottante ha dedotto di aver accolto il sig. , per lunghi e Controparte_1 frequenti periodi, sin dall'anno 2014, presso la propria abitazione e nella propria famiglia, nell'ambito di programmi di accoglienza dei minori bielorussi nati e cresciuti in difficili contesti socio familiari. Il ricorrente ha altresì precisato di essersi recato in Bielorussia, per far visita al giovane presso l'Istituto che lo ospitava, in più di una occasione, talvolta, anche con la propria compagna Per_1
L'adottante ha quindi allegato, a fondamento della domanda, di aver istaurato
[...] un profondo e sincero legame affettivo con il ragazzo, il quale sarebbe fortemente legato anche alla compagna del ricorrente. Il ricorrente ha infine precisato che il ragazzo, in Italia con regolare permesso di soggiorno, vive presso la loro abitazione sin dall'anno 2024.
All'udienza del 24 ottobre sono stati acquisiti i consensi dell'adottante e dell'adottando e la giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
2. Preliminarmente, va precisato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 40 n. 1 della legge n. 218 del 1995, n. 218, giacché l'adottante è cittadino italiano.
2.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di adozione, occorre considerare che ai sensi dell'art. 38 della legge n. 218 del 1995, “
1. I presupposti, la costituzione
e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. 2. É in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
Com'è noto, la legislazione vigente in Bielorussia non contempla l'istituto dell'adozione delle persone maggiorenni.
Pur non essendo previsto espressamente nel codice civile bielorusso, l'istituto dell'adozione del maggiorenne non contrasta con i principi di ordine pubblico di quello Stato. Ed invero, sono state già recepite plurime sentenze di adozione di
2 maggiorenni bielorussi dalle competenti autorità straniere (Tribunale Napoli, 10 marzo 2025, n. 358).
In assenza di normativa straniera applicabile trova dunque applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 218/1995, la legge italiana anche con riguardo alla disciplina dei consensi connessi all'adozione di maggiorenne.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenti cata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 ottobre 2025, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione con dichiarazioni rese personalmente.
L'adottante è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre
18 anni rispetto all'adottando (nato il [...]).
L'adottante è di stato civile libero e non ha discendenti.
Il Tribunale Provinciale di Iveye ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale dei genitori dell'adottando (doc. n. 7 all. ricorso). Ad ogni modo,
3 entrambi i genitori naturali dell'adottando hanno prestato il loro assenso all'adozione come risulta dalle dichiarazioni notarili munite di Apostille prodotte dal ricorrente (doc. n. 9 e n. 10 al ricorso).
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottante e all'adottando, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti. Esso, dunque, risponde all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
4. Ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, salvo che, nel manifestare il consenso all'adozione, entrambi manifestino la volontà che l'adottato aggiunga il cognome dell'adottante al proprio.
Nel caso di specie, però, l'adottato è cittadino straniero e, pertanto, essendo il suo cognome regolato dalla legge dello Stato di cui è cittadino (art. 24 legge n. 218 del
1995; Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980), costui assumerà il cognome spettante per effetto dell'art. 299 c.c. quando e se assumerà la cittadinanza italiana.
5. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di , Controparte_1
, nato il [...] a OR in [...], da CodiceFiscale_2 parte di , C.F. , nato a [...] il 14 dicembre Parte_1 C.F._1
1975;
b) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
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