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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4628/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4628/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FIAC- Parte_1 C.F._1
CADORI PAOLA e ZAMBRELLI DAVIDE
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTELLA LORENZA Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare a norma dell'art.
2901 e ss. c.c. l'inefficacia dell'atto di permuta in data 15 dicembre 2020 (Rep. 60.847 – Racc. 24.969), a rogito dott. coadiutore del dott. con cui il sig. trasferiva alla società Persona_1 Persona_2 CP_1 la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Fontevivo (PR), Frazione Controparte_2
Ponte Taro, Via Al Taro, n. 38, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 29, mappale
564, sub. 1, via al Taro, n. 38, piano S1 - T1, categoria A/2, classe 1, vani 11, superficie catastale totale mq
221 (totale aree escluse scoperte mq 200) rendita catastale € 1.022,58; foglio 29, mappale 564, sub. 2, via al Ta- ro, n. 38, piano T, categoria C/6, classe 4, mq 30, superficie catastale totale mq 34, rendita catastale € 83,67.
pagina 1 di 6 Con l'ulteriore precisazione che l'area su cui sorge detto fabbricato e quale cortilizia annessa figurano censite al foglio
29, mappale 564 di are 02.80 del Catasto Terreni dello stesso Comune.
Voglia altresì il Tribunale Ill.mo impartire ogni altra disposizione del caso e di legge in relazione alle azioni propo- ste. Con vittoria delle spese di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Per la convenuta Controparte_2
“Voglia l'illustre ed intestato Giudice unico:
Accertare e dichiarare che l'atto di citazione avversario contiene espressioni sconvenienti ed offensive sulla persona di
(paragrafo e) rubricato le molteplici infruttuose iniziative imprenditoriali di pa- Parte_2 Parte_2 gina 7) e visto l'articolo 89 c.p.c. disporre con ordinanza che si cancellino le predette espressioni;
Accertare e dichiarare che le predette espressioni non riguardano l'oggetto della causa e pertanto condannare attrice al risarcimento del danno sofferto ai sensi dell'articolo 89 comma 2 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
Respingere la domanda attorea per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 2901 c.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. e la società al fine di sentir dichiara- CP_1 Controparte_2 re l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di permuta del 15/12/2020
a rogito del Notaio dott. con cui il trasferiva alla la Persona_1 CP_1 Controparte_2 piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Fontevivo (PR), frazione Ponte Taro, via Al Taro
n. 38, a fronte della cessione a suo favore da parte della società della piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda sito in Collecchio (PR), frazione Stradella, Via Nazionale Est n. 20, denominato
“Babylon cafe Stradella”.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva di vantare un credito nei confronti del CP_1 accertato da una sentenza di questo Tribunale del 14/05/2021 che condannava il convenuto al pa- gamento a suo favore dell'importo in linea capitale di € 61.925,00; proseguiva narrando che il con- venuto, attraverso l'atto dispositivo impugnato in questa sede, si era spogliato dell'unico bene im- mobile di sua proprietà, arrecando grave pregiudizio alle ragioni creditorie da lei vantate nei suoi confronti, sussistendo, altresì, tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini della revo- catoria di tale atto.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la domanda attorea, Controparte_2 chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 6 Non si costituiva, invece, , di cui veniva dichiarata la contumacia all'esito della prima CP_1 udienza cartolare con decreto del 5/04/2022.
La causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 8/10/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. L'azione revocatoria proposta da parte dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. È indubbio che l'attrice vanti nei confronti del sig. un credito anteriore rispetto CP_1 all'atto di permuta del 15/12/2020 (doc. 3 di parte attrice) di cui è chiesta la revoca in questa sede.
Il suddetto credito, invero, è attestato dalla sentenza di questo Tribunale n. 736/2021, pubblicata il
14/05/2021 (doc. 1 di parte attrice), che, a definizione del giudizio iscritto al RG n. 671/2019, ha condannato il convenuto al pagamento a favore di dell'importo di € 61.925,00, Parte_1 oltre interessi e spese del giudizio, a titolo di restituzione di somme ricevute dal nel corso CP_1 della pregressa convivenza tra le parti, ciò evidenziando come i presupposti sostanziali della sussi- stenza del credito (al di là del momento del relativo accertamento giudiziale) sussistessero ben pri- ma del compimento dell'atto sopra richiamato.
2.2. Altrettanto indubbio è il fatto che l'atto dispositivo in questione sia andato ad arrecare un pre- giudizio alle ragioni creditorie dell'attrice di cui il debitore era senz'altro a conoscenza.
Non è contestato, invero, che attraverso l'atto di permuta del 15/12/2020 il sia andato ad CP_1 alienare l'unico bene immobile di cui era proprietario, sottraendo in tal modo alla garanzia generica offerta ai creditori dal suo patrimonio un bene facilmente aggredibile in sede esecutiva.
È ben noto, del resto, che in materia di azione revocatoria, a fronte del riscontro dell'atto dispositi- vo, l'onere di provare l'assenza di un rischio di più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione della sussistenza di ampie disponibilità patrimoniali residue, grava sul convenuto (ex multis
Cass. n. 4728/2018), il quale nel caso di specie non ha offerto alcun elemento in tal senso.
Il fatto che il fosse a conoscenza del suddetto pregiudizio è agevolmente ricavabile dalla na- CP_1 tura del credito portato dalla a fondamento della propria domanda revocatoria che, come Pt_1 accertato dalla sentenza del 14/05/2021 sopra richiamata, si riferisce in larga parte ad un ingente prestito operato dall'attrice a favore del convenuto, del cui obbligo restitutorio (anche a prescinde- re dall'instaurarsi di un contenzioso sul punto) il non poteva che esser consapevole nel mo- CP_1
pagina 3 di 6 mento in cui ha compiuto l'atto dispositivo.
D'altra parte, non può che rilevarsi come il presupposto della scientia damni sia indiscutibilmente at- testato nel caso di specie dal rilievo che anteriormente all'atto dispositivo l'attrice aveva già pro- mosso il giudizio volto al recupero del credito in questione, di cui il , pur rimasto contumace CP_1 anche in quella sede, aveva pertanto conoscenza legale.
2.3. Quanto al profilo, su cui si è maggiormente incentrato il contraddittorio nel presente giudizio, della conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo che ha partecipato all'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) non può che rilevarsi come lo stesso sia attestato da una pluralità di elementi presuntivi che concorrono ad attribuire all'acquisto operato dalla società CP_2 un carattere di evidente anomalia.
[...]
In questo senso, in particolare, assume significativo rilievo la netta sproporzione ravvisabile nel va- lore economico delle prestazioni oggetto dell'atto di permuta del 15/12/2020 (doc. 3 di parte attri- ce).
Risulta per tabulas, invero, che il avesse acquistato l'immobile dato in permuta - rappresentato CP_1 da un fabbricato per civile abitazione con annessa area cortilizia sito nel Comune di Fontevivo
(PR), località Ponte Taro, Via Al Taro n. 38 - con atto a rogito del Notaio dott. Persona_3
[. del 1/06/2016 (doc. 6 di parte attrice) al prezzo di € 95.000,00, andando ad alienarlo, a soli quat- tro anni di distanza, a fronte della cessione di un complesso aziendale a cui le parti hanno conven- zionalmente attribuito, nel relativo atto, il controvalore di € 30.000,00.
Le risultanze del giudizio non offrono alcun elemento idoneo a giustificare un tale abbattimento del valore commerciale del bene in un così ristretto lasso di tempo, non potendo considerarsi tali i generici riferimenti operati nell'atto di permuta al fatto che l'immobile versasse all'epoca in cattivo stato di manutenzione.
In particolare, non giustifica la sproporzione sopra rilevata la circostanza addotta dalla società con- venuta secondo cui l'immobile all'epoca della permuta era occupato, in forza di contratto di loca- zione (doc. 1 di parte convenuta), da un inquilino moroso, il quale lo avrebbe ridotto in condizioni di degrado tali da portare il nuovo proprietario ad invocare un intervento dell'autorità amministra- tiva a tutela della salute pubblica (doc. 3 di parte convenuta), rendendo successivamente necessari lavori di rifacimento dell'impianto elettrico (doc. 4 di parte convenuta).
In effetti, il quadro richiamato da parte della convenuta, a ben vedere, contribuisce ad evidenziare l'anomalia dell'acquisto immobiliare in oggetto.
pagina 4 di 6 In primo luogo, perché nell'atto di permuta del 15/12/2020 (doc. 3 di parte attrice), in cui le parti si garantiscono reciprocamente che l'oggetto della permuta è “libero e sgombro da persone e cose”, non si fa alcun riferimento all'occupazione dell'immobile (che la parte acquirente assume aver visionato) da parte di un conduttore con regolare contratto di locazione, omettendo una circostanza capace di incidere in termini positivi (stante il subentro dell'acquirente nel diritto a percepire il relativo cano- ne) sul valore del bene.
In secondo luogo, perché non risulta che il nuovo proprietario ( , a seguito della Controparte_2 permuta, abbia assunto alcuna iniziativa per ottenere la liberazione dell'immobile (limitandosi a se- gnalarne la condizione di degrado al Comune diversi mesi dopo), nonostante le presunte pregresse morosità del conduttore, non manifestando alcun interesse a far fronte ad una situazione che inter- feriva con la sua possibilità di godimento del bene.
In terzo luogo, perché non è stata offerta agli atti alcuna pezza documentale che porti a ravvisare il sostenimento da parte di a seguito della permuta, di una sia pur minima spesa Controparte_2 per opere di manutenzione, a causa dei presunti danni cagionati dal conduttore, su di un immobile che solo pochi anni prima, in sede di acquisto da parte del , veniva espressamente indicato CP_1 come “immune da vizi che lo rendano non idoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (doc. 6 di parte attrice).
D'altra parte, anche a voler ammettere che all'epoca della permuta l'attività commerciale a cui si ri- feriva il complesso aziendale ceduto al fosse attiva e producesse redditi, non può che rilevar- CP_1 si come parte convenuta, a fronte delle contestazioni attoree sul punto, non abbia offerto agli atti alcun elemento (non producendo, ad esempio, neanche i propri bilanci di esercizio riferiti alle an- nualità precedenti) che porti a far ritenere congruo il valore di € 30.000,00 attribuito dalle parti al complesso aziendale in questione in sede di permuta.
Infine, non può non rilevarsi come l'acquisto di un immobile da parte della si Controparte_2 sostanzi in un'operazione del tutto eccentrica rispetto al pur variegato oggetto sociale della conve- nuta (cfr. doc. 10 di parte attrice), senza che sia invero mai stata offerta agli atti dalla stessa alcuna giustificazione in ordine alle ragioni di tale operazione.
L'insieme degli elementi sopra richiamati, in definitiva, contribuisce a far emergere un contesto in cui è del tutto inverosimile che, al momento della permuta, la non fosse anche Controparte_2 solo a conoscenza del pregiudizio che, tramite tale atto, si andava ad arrecare ai creditori del , CP_1 tra cui l'odierna attrice, confermando la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti pagina 5 di 6 dall'art. 2901 c.c. ai fini della revoca dell'atto in questione.
2.4. Tutto ciò considerato, deve essere indubbiamente dichiarata l'inefficacia nei confronti di
[...] del trasferimento immobiliare operato dal debitore con l'atto di per- CP_3 CP_1 muta del 15/12/2020 oggetto di domanda revocatoria, al fine di ricondurre il relativo bene alla ga- ranzia offerta all'attrice dal patrimonio del debitore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo ai convenuti, in soli- do tra loro.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istrut- toria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di permuta in data 15/12/2020 (Rep. 60.847 – Racc. Parte_1
24.969), a rogito dott. coadiutore del dott. , con cui il sig. Persona_1 Persona_2
ha trasferito alla società la piena ed esclusiva proprietà CP_1 Controparte_2 dell'immobile sito nel Comune di Fontevivo (PR), Frazione Ponte Taro, Via Al Taro, n. 38, me- glio identificato agli atti;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei confronti CP_1 Controparte_2 dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4628/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FIAC- Parte_1 C.F._1
CADORI PAOLA e ZAMBRELLI DAVIDE
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTELLA LORENZA Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare a norma dell'art.
2901 e ss. c.c. l'inefficacia dell'atto di permuta in data 15 dicembre 2020 (Rep. 60.847 – Racc. 24.969), a rogito dott. coadiutore del dott. con cui il sig. trasferiva alla società Persona_1 Persona_2 CP_1 la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Fontevivo (PR), Frazione Controparte_2
Ponte Taro, Via Al Taro, n. 38, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 29, mappale
564, sub. 1, via al Taro, n. 38, piano S1 - T1, categoria A/2, classe 1, vani 11, superficie catastale totale mq
221 (totale aree escluse scoperte mq 200) rendita catastale € 1.022,58; foglio 29, mappale 564, sub. 2, via al Ta- ro, n. 38, piano T, categoria C/6, classe 4, mq 30, superficie catastale totale mq 34, rendita catastale € 83,67.
pagina 1 di 6 Con l'ulteriore precisazione che l'area su cui sorge detto fabbricato e quale cortilizia annessa figurano censite al foglio
29, mappale 564 di are 02.80 del Catasto Terreni dello stesso Comune.
Voglia altresì il Tribunale Ill.mo impartire ogni altra disposizione del caso e di legge in relazione alle azioni propo- ste. Con vittoria delle spese di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Per la convenuta Controparte_2
“Voglia l'illustre ed intestato Giudice unico:
Accertare e dichiarare che l'atto di citazione avversario contiene espressioni sconvenienti ed offensive sulla persona di
(paragrafo e) rubricato le molteplici infruttuose iniziative imprenditoriali di pa- Parte_2 Parte_2 gina 7) e visto l'articolo 89 c.p.c. disporre con ordinanza che si cancellino le predette espressioni;
Accertare e dichiarare che le predette espressioni non riguardano l'oggetto della causa e pertanto condannare attrice al risarcimento del danno sofferto ai sensi dell'articolo 89 comma 2 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
Respingere la domanda attorea per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 2901 c.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. e la società al fine di sentir dichiara- CP_1 Controparte_2 re l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di permuta del 15/12/2020
a rogito del Notaio dott. con cui il trasferiva alla la Persona_1 CP_1 Controparte_2 piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Fontevivo (PR), frazione Ponte Taro, via Al Taro
n. 38, a fronte della cessione a suo favore da parte della società della piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda sito in Collecchio (PR), frazione Stradella, Via Nazionale Est n. 20, denominato
“Babylon cafe Stradella”.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva di vantare un credito nei confronti del CP_1 accertato da una sentenza di questo Tribunale del 14/05/2021 che condannava il convenuto al pa- gamento a suo favore dell'importo in linea capitale di € 61.925,00; proseguiva narrando che il con- venuto, attraverso l'atto dispositivo impugnato in questa sede, si era spogliato dell'unico bene im- mobile di sua proprietà, arrecando grave pregiudizio alle ragioni creditorie da lei vantate nei suoi confronti, sussistendo, altresì, tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini della revo- catoria di tale atto.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la domanda attorea, Controparte_2 chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 6 Non si costituiva, invece, , di cui veniva dichiarata la contumacia all'esito della prima CP_1 udienza cartolare con decreto del 5/04/2022.
La causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 8/10/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. L'azione revocatoria proposta da parte dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. È indubbio che l'attrice vanti nei confronti del sig. un credito anteriore rispetto CP_1 all'atto di permuta del 15/12/2020 (doc. 3 di parte attrice) di cui è chiesta la revoca in questa sede.
Il suddetto credito, invero, è attestato dalla sentenza di questo Tribunale n. 736/2021, pubblicata il
14/05/2021 (doc. 1 di parte attrice), che, a definizione del giudizio iscritto al RG n. 671/2019, ha condannato il convenuto al pagamento a favore di dell'importo di € 61.925,00, Parte_1 oltre interessi e spese del giudizio, a titolo di restituzione di somme ricevute dal nel corso CP_1 della pregressa convivenza tra le parti, ciò evidenziando come i presupposti sostanziali della sussi- stenza del credito (al di là del momento del relativo accertamento giudiziale) sussistessero ben pri- ma del compimento dell'atto sopra richiamato.
2.2. Altrettanto indubbio è il fatto che l'atto dispositivo in questione sia andato ad arrecare un pre- giudizio alle ragioni creditorie dell'attrice di cui il debitore era senz'altro a conoscenza.
Non è contestato, invero, che attraverso l'atto di permuta del 15/12/2020 il sia andato ad CP_1 alienare l'unico bene immobile di cui era proprietario, sottraendo in tal modo alla garanzia generica offerta ai creditori dal suo patrimonio un bene facilmente aggredibile in sede esecutiva.
È ben noto, del resto, che in materia di azione revocatoria, a fronte del riscontro dell'atto dispositi- vo, l'onere di provare l'assenza di un rischio di più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione della sussistenza di ampie disponibilità patrimoniali residue, grava sul convenuto (ex multis
Cass. n. 4728/2018), il quale nel caso di specie non ha offerto alcun elemento in tal senso.
Il fatto che il fosse a conoscenza del suddetto pregiudizio è agevolmente ricavabile dalla na- CP_1 tura del credito portato dalla a fondamento della propria domanda revocatoria che, come Pt_1 accertato dalla sentenza del 14/05/2021 sopra richiamata, si riferisce in larga parte ad un ingente prestito operato dall'attrice a favore del convenuto, del cui obbligo restitutorio (anche a prescinde- re dall'instaurarsi di un contenzioso sul punto) il non poteva che esser consapevole nel mo- CP_1
pagina 3 di 6 mento in cui ha compiuto l'atto dispositivo.
D'altra parte, non può che rilevarsi come il presupposto della scientia damni sia indiscutibilmente at- testato nel caso di specie dal rilievo che anteriormente all'atto dispositivo l'attrice aveva già pro- mosso il giudizio volto al recupero del credito in questione, di cui il , pur rimasto contumace CP_1 anche in quella sede, aveva pertanto conoscenza legale.
2.3. Quanto al profilo, su cui si è maggiormente incentrato il contraddittorio nel presente giudizio, della conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo che ha partecipato all'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) non può che rilevarsi come lo stesso sia attestato da una pluralità di elementi presuntivi che concorrono ad attribuire all'acquisto operato dalla società CP_2 un carattere di evidente anomalia.
[...]
In questo senso, in particolare, assume significativo rilievo la netta sproporzione ravvisabile nel va- lore economico delle prestazioni oggetto dell'atto di permuta del 15/12/2020 (doc. 3 di parte attri- ce).
Risulta per tabulas, invero, che il avesse acquistato l'immobile dato in permuta - rappresentato CP_1 da un fabbricato per civile abitazione con annessa area cortilizia sito nel Comune di Fontevivo
(PR), località Ponte Taro, Via Al Taro n. 38 - con atto a rogito del Notaio dott. Persona_3
[. del 1/06/2016 (doc. 6 di parte attrice) al prezzo di € 95.000,00, andando ad alienarlo, a soli quat- tro anni di distanza, a fronte della cessione di un complesso aziendale a cui le parti hanno conven- zionalmente attribuito, nel relativo atto, il controvalore di € 30.000,00.
Le risultanze del giudizio non offrono alcun elemento idoneo a giustificare un tale abbattimento del valore commerciale del bene in un così ristretto lasso di tempo, non potendo considerarsi tali i generici riferimenti operati nell'atto di permuta al fatto che l'immobile versasse all'epoca in cattivo stato di manutenzione.
In particolare, non giustifica la sproporzione sopra rilevata la circostanza addotta dalla società con- venuta secondo cui l'immobile all'epoca della permuta era occupato, in forza di contratto di loca- zione (doc. 1 di parte convenuta), da un inquilino moroso, il quale lo avrebbe ridotto in condizioni di degrado tali da portare il nuovo proprietario ad invocare un intervento dell'autorità amministra- tiva a tutela della salute pubblica (doc. 3 di parte convenuta), rendendo successivamente necessari lavori di rifacimento dell'impianto elettrico (doc. 4 di parte convenuta).
In effetti, il quadro richiamato da parte della convenuta, a ben vedere, contribuisce ad evidenziare l'anomalia dell'acquisto immobiliare in oggetto.
pagina 4 di 6 In primo luogo, perché nell'atto di permuta del 15/12/2020 (doc. 3 di parte attrice), in cui le parti si garantiscono reciprocamente che l'oggetto della permuta è “libero e sgombro da persone e cose”, non si fa alcun riferimento all'occupazione dell'immobile (che la parte acquirente assume aver visionato) da parte di un conduttore con regolare contratto di locazione, omettendo una circostanza capace di incidere in termini positivi (stante il subentro dell'acquirente nel diritto a percepire il relativo cano- ne) sul valore del bene.
In secondo luogo, perché non risulta che il nuovo proprietario ( , a seguito della Controparte_2 permuta, abbia assunto alcuna iniziativa per ottenere la liberazione dell'immobile (limitandosi a se- gnalarne la condizione di degrado al Comune diversi mesi dopo), nonostante le presunte pregresse morosità del conduttore, non manifestando alcun interesse a far fronte ad una situazione che inter- feriva con la sua possibilità di godimento del bene.
In terzo luogo, perché non è stata offerta agli atti alcuna pezza documentale che porti a ravvisare il sostenimento da parte di a seguito della permuta, di una sia pur minima spesa Controparte_2 per opere di manutenzione, a causa dei presunti danni cagionati dal conduttore, su di un immobile che solo pochi anni prima, in sede di acquisto da parte del , veniva espressamente indicato CP_1 come “immune da vizi che lo rendano non idoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (doc. 6 di parte attrice).
D'altra parte, anche a voler ammettere che all'epoca della permuta l'attività commerciale a cui si ri- feriva il complesso aziendale ceduto al fosse attiva e producesse redditi, non può che rilevar- CP_1 si come parte convenuta, a fronte delle contestazioni attoree sul punto, non abbia offerto agli atti alcun elemento (non producendo, ad esempio, neanche i propri bilanci di esercizio riferiti alle an- nualità precedenti) che porti a far ritenere congruo il valore di € 30.000,00 attribuito dalle parti al complesso aziendale in questione in sede di permuta.
Infine, non può non rilevarsi come l'acquisto di un immobile da parte della si Controparte_2 sostanzi in un'operazione del tutto eccentrica rispetto al pur variegato oggetto sociale della conve- nuta (cfr. doc. 10 di parte attrice), senza che sia invero mai stata offerta agli atti dalla stessa alcuna giustificazione in ordine alle ragioni di tale operazione.
L'insieme degli elementi sopra richiamati, in definitiva, contribuisce a far emergere un contesto in cui è del tutto inverosimile che, al momento della permuta, la non fosse anche Controparte_2 solo a conoscenza del pregiudizio che, tramite tale atto, si andava ad arrecare ai creditori del , CP_1 tra cui l'odierna attrice, confermando la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti pagina 5 di 6 dall'art. 2901 c.c. ai fini della revoca dell'atto in questione.
2.4. Tutto ciò considerato, deve essere indubbiamente dichiarata l'inefficacia nei confronti di
[...] del trasferimento immobiliare operato dal debitore con l'atto di per- CP_3 CP_1 muta del 15/12/2020 oggetto di domanda revocatoria, al fine di ricondurre il relativo bene alla ga- ranzia offerta all'attrice dal patrimonio del debitore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo ai convenuti, in soli- do tra loro.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istrut- toria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di permuta in data 15/12/2020 (Rep. 60.847 – Racc. Parte_1
24.969), a rogito dott. coadiutore del dott. , con cui il sig. Persona_1 Persona_2
ha trasferito alla società la piena ed esclusiva proprietà CP_1 Controparte_2 dell'immobile sito nel Comune di Fontevivo (PR), Frazione Ponte Taro, Via Al Taro, n. 38, me- glio identificato agli atti;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei confronti CP_1 Controparte_2 dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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