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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 398 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 26/05/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Rosai e dall'avv. Lara Laurenti come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
17279/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna originariamente proposta dalla controparte, con
1 condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite relative a questo e al precedente grado di giudizio”.
Per l'appellata: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello per tutti i motivi sopraesposti. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo di euro
435.245,73 per il pagamento dei contributi per l'editoria ex lege 250/1990.
Per quanto di interesse nella presente sede, l'amministrazione opponente deduceva di aver effettuato il versamento all'agente di riscossione , in CP_3 esecuzione del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, mediante ordine di pagamento del 2/5/2014: l'obbligazione nei confronti della società creditrice, pertanto, si è estinta prima del decreto in data 21/5/2014, con cui è stata aperta la liquidazione coatta amministrativa a carico della medesima. Secondo il giudice di primo grado, tuttavia, l'esecuzione del pagamento è avvenuta in data
22/5/2014 ed è pertanto inefficace ex art. 44 l.f.: 1. “non v'è alcuna prova che
l'ordinativo sia stato effettivamente emesso in quanto la documentazione prodotta, allegata alla citazione, è costituita da un decreto di autorizzazione della spesa, datato 2.5.2014, che per la liquidazione dell'importo autorizzato rinvia a un “ordine di pagare”, e da un “ordine di pagare su impegno”, recante la medesima data, ma privo di sottoscrizione del dirigente responsabile della spesa”; per altro verso, 2.
“l'ordine di pagamento non integra affatto il pagamento, poiché occorrono attività successive alla sua emissione, poste in essere dal tesoriere (verifica del titolo, identificazione del creditore, ricezione di quietanza, estinzione del titolo) e dal creditore (presentazione del titolo, rilascio di quietanza), che ne possano perfezionare gli effetti e concludere la fattispecie a formazione progressiva in cui si sostanzia il pagamento delle pubbliche amministrazioni (cfr. artt. 417 e ss. regolamento di contabilità di Stato approvato con il r.d. n. 827/1924)”.
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante si duole della “violazione
2 dell'art. 1182, III e IV comma, cod. civ., in combinato disposto con l'art. 54 del R.d.
18 novembre 1923, n. 2440, nonché con l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 12 febbraio
1993, n. 39, nonché alla luce dell'art. 44 l. fall”:
1. l'ordinativo di pagamento, che è stato trasmesso alla tesoreria a mezzo di sistemi telematici (“come si evince dal suo stesso aspetto esteriore”), reca la stampa meccanica della data di emissione del nominativo del dirigente responsabile (sufficiente agli effetti di cui all'art. 3, II comma d.lgs. 39/1993), non essendo d'altro canto offerti concreti elementi di dubbio in ordine alla sua provenienza;
2. le obbligazioni pecuniarie delle Pubbliche
Amministrazioni, inoltre, derogano alla regola generale di cui all'art. 1182, III comma c.c. poiché, in base alla norma speciale di cui all'art. 54, I comma, lett. d), del R.d. n. 2440/1923, si adempiono mediante “ordinativi diretti sulle tesorerie dello
Stato”; l'obbligazione, pertanto, deve ritenersi pagata al momento in cui l'ordinativo
è (formato e) trasmesso alla tesoreria, quale attività che esaurisce l'adempimento posto a carico dell'Amministrazione (tanto che i successivi passaggi “sfuggono alla sua possibilità di controllo”); nella specie, dunque, la data del pagamento va individuata in quella dell'ordinativo del 2/5/2014, che è antecedente all'apertura della procedura concorsuale (di talché non può trovare applicazione l'art. 44 l.f., rendendosi necessaria la revocatoria ex art. 64 e segg l.f.).
Previa inammissibilità dell'istanza di sospensione, la causa -nella resistenza dell'appellata al gravame- è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante richiama il R.D. 2440/1923 ma non anche il regolamento di cui al R.D. n. 827/1924, che pure disciplina la contabilità e l'amministrazione generale dello Stato e che è stato espressamente indicato nella sentenza impugnata;
ciò posto, la giurisprudenza citata dall'attrice (Cass. 13082/2020) risulta inconferente, poiché riguarda, specificamente, la materia tributaria: per contro, “in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924
(regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e
3 accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass. 29776/2020; Cass. 15504/2022).
In disparte la possibilità di annullamento/revoca dell'ordinativo prima della sua esecuzione (quale ipotesi riconosciuta dalla stessa appellante nella corrispondenza in atti, doc. 4), quest'ultimo non comporta di per sé l'estinzione dell'obbligazione: come evidenziato nella sentenza impugnata, occorrono pur sempre le “attività successive alla sua emissione” che, poste in essere dal tesoriere e dal creditore, “ne possano perfezionare gli effetti”; di tale attività (men che meno della comunicazione al creditore), l'Amministrazione debitrice non ha fornito alcuna prova.
D'altro canto, l'attrice si è limitata a documentare soltanto l'ordinativo di pagamento (nulla potendo di per sé inferirsi dalla semplice nota, proveniente dal medesimo Dipartimento per l'editoria- doc. 14): come dedotto dall'appellata, non è stato dimostrato neppure che esso sia stato trasmesso alla Tesoreria prima del
21/5/2014, quale circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve ritenersi suscettibile di prova (quanto meno) mediante i messaggi dei flussi informatici attestanti la presa in carico dello stesso.
Tale carenza rende superfluo l'esame del documento che, come osservato dall'appellata, sembra riconducibile alla copia parziale di un documento cartaceo e non ad un atto formato a mezzo sistemi informatici, in cui la firma autografa sia stata sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile;
in disparte l'incompletezza della produzione (poiché manca la pag. 2), l'ordine risulta solo parzialmente compilato (non essendo indicato l'importo ed essendo rimasti
“bianchi” i campi, fra l'altro, relativi ai “dati a carico della ragioneria” e nella
4 sezione “date e firme” la “data per l'esecuzione della spesa” con la sottoscrizione del direttore nonché il numero di “sirgs”).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto, restando assorbite (come nel primo grado) le ulteriori questioni proposte dalla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
C.A., contro la sentenza del Tribunale di Roma 17279/2020, Controparte_4 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in Parte_1 favore di che liquida in euro 14.000,00 Controparte_5 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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