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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 665/2023 R.G. promossa da
, nata a [...]. Slovacca) il 15.9.1966, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Enrico Renzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte
n.8p, giusta procura estesa a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trevi, piazza della Concordia n.1, giusta delega stesa su foglio separato e sottoscritta in data 11.3.2024;
-Appellato=
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note di udienza datate 20.11.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 14.11.2023 ha proposto appello avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale di Spoleto n.781/2023, pubblicata il 17.10.2023, che pronunciando sul ricorso proposto da per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'1.7.1989 Controparte_1
ha così statuito in dispositivo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso celebrato in Bratislava in data 1° luglio 1989;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di;
Parte_1 Controparte_1
a ciò si aggiunga che nel corpo della motivazione della sentenza il Tribunale di Spoleto ha respinto le domande della convenuta dirette ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, Parte_1
l'assegno divorzile ed un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.
Sostiene l'appellante che la sentenza del Tribunale di Spoleto sia errata per svariati ordini di motivi,
ed in particolare:
I) “sul mancato accoglimento delle domande di condanna del sig. al pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e di assegnazione all'appellante della casa
coniugale”;
il primo giudice ha respinto le domande in oggetto poiché le stesse presuppongono “la convivenza fra i figli maggiorenni e il genitore richiedente”, circostanza che – a detta del Tribunale di Spoleto –
difetterebbe nella fattispecie.
Invero tale conclusione sarebbe il frutto di un'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, visto che già in sede di separazione i coniugi avevano concordato che la somma di
€.900,00 mensili fosse versata dal alla per il mantenimento di entrambi i figli CP_1 Parte_1
e ciò nonostante che il figlio fosse già maggiorenne al momento dell'omologa della Per_1
separazione. Inoltre i figli risiedono solo formalmente a Perugia e quando tornano a Spoleto si riuniscono alla madre nella casa di San Martino in Trignano, essendo comunque Spoleto la città dove
Per_ hanno conservato le amicizie e gli affetti più cari (e dove è in cura dal diabetologo dottor Per_1
presso l'ospedale cittadino).
II) “sul mancato accoglimento della domanda di assegno divorzile”;
pagina 2 di 9 la decisione impugnata -in merito al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
è stata assunta sulla base di quelle che l'appellante considera errata interpretazione ed Parte_1
errata valutazione delle risultanze istruttorie, poiché:
II A - il oltre a percepire una pensione, continua a svolgere la propria attività di CP_1
assicuratore, visto che dopo la chiusura della propria agenzia assicurativa (ITAS Ass.ni sita in via
Trento e Trieste a Spoleto) si reca con frequente cadenza presso l'agenzia TUA Ass.ni dove lavora e necessariamente “percepisce dei redditi” (non dichiarati), come riferito dai testimoni e Testimone_1
dell'Agenzia Investigativa La Nazionale Srl, da , sentito all'udienza del Tes_2 Tes_3
22.10.21, da (escusso il 15.9.2021) e dai testimoni e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
[...]
II B – l'ulteriore, erroneo, presupposto su cui si fonda la sentenza appellata è che non sussista un divario economico e reddituale fra le parti. Invero “ha goduto e continua a godere Controparte_1
di una agiata situazione reddituale e patrimoniale”, diversamente dalla EN che non è
proprietaria di immobili, è malata (è stata anche riconosciuta invalida civile) ed è completamente priva di redditi, quindi non ha mezzi per garantirsi un'esistenza dignitosa.
II C – parimenti sbagliata è la valutazione del primo giudice in ordine alla (ritenuta) mancata dimostrazione di un rilevante contributo dell'appellante in ordine alla conduzione familiare
(prevalente rispetto al marito), contributo non solo relativo alla vita della famiglia ma anche in termini economici, dal momento che la ha anche ceduto il 50% della proprietà della casa Parte_1
coniugale in cambio dell'impegno da parte del di provvedere al mantenimento della prole, CP_1
preso in sede di separazione e poi disatteso.
III “sulla condanna al pagamento delle spese processuali”;
dall'accoglimento delle domande indicate ai punti I e II, previa riforma dell'appellata sentenza, non può che derivare la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in entrambi i gradi di giudizio.
In conformità di quanto dedotto l'appellante ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e che sia posto a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di €.650,00 mensili quale Controparte_1
pagina 3 di 9 contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie e ad €.1.200,00
mensili quale assegno divorzile, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ha resistito all'appello che, in via preliminare di rito, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione e nel merito ha dedotto la manifesta infondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite;
in subordine l'appellato ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado.
Con memoria datata 2.1.24 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, sostenendo che il provvedimento gravato sia corretto ed adeguatamente motivato.
La causa, istruita solo mediante la documentazione prodotta e le attività istruttorie svolte in primo grado, è stata assegnata in decisione all'udienza del 25.11.2024.
*****
Il primo motivo di appello ha ad oggetto il mancato accoglimento delle domande di condanna del al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e di Controparte_1
assegnazione all'appellante della casa coniugale.
Ritiene questa Corte che il motivo di impugnazione in discorso sia inammissibile e comunque infondato sotto un profilo di merito.
Il giudice di prime cure ha infatti respinto entrambe le domande sul presupposto giuridico-fattuale che nessuno dei due figli maggiorenni conviva con la madre, citando autorevole giurisprudenza a supporto di tale tesi (cfr. pagg.6 e 7 della sentenza gravata).
Orbene, il ricorso in appello non “dialoga” con la pronuncia del Tribunale di Spoleto, dal momento che non affronta la questione dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice, vale a dire se sia ostativa alla richiesta di assegnazione della casa familiare ed alla legittimazione ad agire del genitore di figli maggiorenni (non autosufficienti economicamente) la mancanza del requisito della coabitazione.
In buona sostanza l'appellante ha eluso totalmente la ricostruzione giuridica del giudice di prime cure, non specificando quale sarebbe l'errore in diritto che ha viziato la decisione, limitandosi a sostenere che “la semplice mancanza di coabitazione abituale” non possa escludere il diritto della madre a chiedere l'assegno di mantenimento (pag.8 del ricorso); com'è evidente si tratta di pagina 4 di 9 un'affermazione tautologica che non indica quali sono le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge o l'errore giuridico.
Per tale ragione il primo motivo di appello è innanzitutto inammissibile per violazione dell'art. 342
codice di rito.
In ogni caso la tesi sostenuta dall'appellante è infondata sotto un profilo di merito.
La stessa in sede di udienza presidenziale (1.6.2020) ha testualmente dichiarato: “i miei Parte_1
figli non risiedono presso di me”, rimarcando il fatto nel ricorso in appello, dove si precisa che anche risiede a Perugia (cfr. pag.6; il fatto che non risieda a Spoleto è pacifico). CP_2 Per_1
Tanto premesso occorre osservare che per consolidato ed autorevole indirizzo giurisprudenziale, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il requisito della coabitazione tra genitore e figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente è indispensabile per attribuire al primo la legittimazione attiva a chiedere il contributo al mantenimento per il figlio (Trib. Roma, sez.1
n.765/2019; Cass. n.18075/2013), trattandosi comunque di legittimazione concorrente ma che non può prescindere dalla coabitazione (Cass. n.18869/14).
Posto che nel caso in esame è incontestabile la mancanza di coabitazione che ha 28 anni, Per_1
vive e lavora a Bologna, come ammesso dall'appellante a pag.6 del ricorso;
, che ha quasi 27 CP_2
anni, risiede a Perugia ma soggiorna da molto tempo negli Stati Uniti), la deve ritenersi Parte_1
priva di legittimazione attiva a richiedere il contributo al mantenimento per i figli, al netto del fatto che risulta avere una stabile occupazione lavorativa, che si presume conforme al suo titolo di Per_1
studio.
Ad identiche conclusioni si perviene per quello che riguarda l'assegnazione della casa coniugale,
intesa come centro degli affetti e degli interessi della famiglia, che non può più essere riconosciuta come tale quando i figli maggiorenni non coabitano più con i genitori ma, soprattutto, abbiano fissato altrove il proprio centro d'interessi e la casa familiare non costituisca più un punto di riferimento stabile (Cass.
8.7.2022 n.21749).
Nella fattispecie tra i figli e l'abitazione familiare non vi è più, da molto tempo, un collegamento stabile, tale non potendo essere qualificata la permanenza sporadica, sicché difetta il concetto stesso di abitazione familiare.
pagina 5 di 9 Del resto è anche vero che l'abitazione coniugale risulta essere in comodato alla – che in Parte_1
effetti vi abita – quindi l'appellante ha un titolo autonomo in base al quale continua a vivere e risiedere a Spoleto, nella frazione di San Martino in Trignano.
Il primo motivo di impugnazione va pertanto respinto.
*****
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della decisione che a detta dell'appellante sarebbe stata assunta sulla base di Parte_1
un'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare le censure a tale statuizione si possono suddividere in tre aspetti:
1. il fatto che sia stato fatto malgoverno delle numerose risultanze istruttorie che hanno evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di 2. l'affermata insussistenza di un divario economico e Controparte_1
reddituale fra le parti;
3. l'erronea valutazione del primo giudice in ordine alla (ritenuta) mancata dimostrazione di un rilevante contributo dell'appellante alla conduzione familiare (prevalente rispetto al marito).
In ordine alla prima doglianza osserva questa Corte che deve ritenersi dimostrato che
[...]
abbia chiuso la propria agenzia assicurativa con trasferimento del portafoglio clienti CP_1
all'agenzia TUA Ass.ni di Tomassoni e i quali sentiti come testimoni hanno confermato sia Tes_7
tale circostanza, sia il fatto che il abbia svolto con la loro agenzia un rapporto di CP_1
collaborazione fino al 31.8.2020, presumibilmente per facilitare il passaggio del portafoglio clienti.
Rimane il fatto -incontestato- che in data 31.8.2020 sia andato in pensione e Controparte_1
contestualmente abbia chiuso la propria partita Iva senza più emettere fatture.
Quanto alla circostanza che anche successivamente al 31.8.2020 l'odierno appellato abbia continuato
-per qualche mese- a frequentare l'agenzia TUA Ass.ni di San OL (testi Tes_2 [...]
) ciò appare connaturale al passaggio del portafoglio ed al fatto che Tes_1 Tes_3 [...]
abbia continuato a collaborare con la detta Agenzia, senza che ciò implichi un'effettiva CP_1
remunerazione.
In ogni caso si tratta di circostanze relative ad anni passati e l'affermato svolgimento di una collaborazione occulta avrebbe potuto consentire di ottenere piccole retribuzioni al nero, oramai però
pagina 6 di 9 risalenti;
infatti allo stato attuale non risulta che già ultra sessantacinquenne, svolga Controparte_1
attività lavorative di sorta.
Ne deriva che il motivo di appello indicato al punto II A non merita di essere accolto.
Le altre due censure sono da trattare congiuntamente in quanto sono connesse alla natura dell'assegno divorzile.
Secondo l'autorevole giurisprudenza della Suprema Corte l'assegno divorzile ha sia natura assistenziale che compensativo-perequativa, come affermato nella nota pronuncia della Cassazione a sezioni unite n.18287 dell'11.7.18, poi seguita da altre pronunce (tra le tante vedi Cass. Ord.
n.23482/20; Cass. n.18681/21).
Nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che la non abbia fornito un prevalente Parte_1
contributo alla vita familiare (rispetto al marito), né vi sono evidenze di scelte derivanti dalla vita matrimoniale che abbiano sacrificato le aspettative professionali dell'appellante (cfr. pag. 12 della sentenza gravata).
Si tratta di valutazioni che questa Corte ritiene condivisibili, anche solo avendo riguardo alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di separazione, quando entrambi i coniugi lavoravano e si dichiaravano economicamente indipendenti, tanto che la non aveva nemmeno chiesto un Parte_1
assegno di mantenimento.
A fronte di tali circostanze occorre quindi rilevare che sotto il profilo perequativo-compensativo non ci siano spazi per affermare l'esistenza di un diritto all'assegno divorzile, tenuto anche conto che in primo grado non solo non è stato dimostrato un simile fatto costitutivo del diritto, ma nemmeno allegato.
Ad opposte conclusioni si perviene per quello che riguarda la funzione assistenziale dell'assegno citato.
Al momento attuale la è priva di redditi di sorta, né pensionistici né da attività Parte_1
lavorativa, tenuto conto che gli affitti delle case di Perugia riguardano beni immobili intestati ai figli
(per cui si presume che gli utili siano di loro spettanza) e non è stato dimostrato che svolga attività
libero professionali (quali l'insegnamento di inglese a bambini in età prescolare, come affermato da parte appellata a pag.23 della comparsa di risposta).
pagina 7 di 9 Insomma non ci sono tracce di redditi occulti di qualche spessore (al pari di del Controparte_1
resto), quindi risulta incontestabile che la versi in una condizione di inadeguatezza di Parte_1
mezzi atti a garantirle un'esistenza dignitosa, come affermato nel dettaglio a pagg. 20 e 21 del ricorso in appello.
Aggiungasi che la stessa, non più giovanissima (oltre 58 anni di età) e malata (l'appellante ha prodotto certificazione attestante la presenza di svariate patologie, dal glaucoma ad una grave forma di depressione), non appare nella possibilità di procurarsi tali mezzi adeguati per ragioni oggettive,
fermo restando che non risulta che sia in grado di accedere a strumenti alternativi di tutela.
Insomma deve ragionevolmente ritenersi che la versi nella condizione di un'effettiva e Parte_1
concreta non autosufficienza economica.
Viceversa essendo titolare di pensione, seppure modesta (a tale riguardo si vedano Controparte_1
le dichiarazioni dei redditi prodotte, tra cui il modello 730 del 2024 che indica redditi pari ad
€.12.636,00), ha delle entrate stabili e sicure ed è in grado di sostenere economicamente un esborso a favore della ex moglie, sulla base di un principio solidaristico che, per costante e consolidata giurisprudenza, opera anche tra ex coniugi.
Tanto premesso e considerato che le situazioni economico reddituali di entrambe le parti risultano tutt'altro che floride, l'assegno divorzile che per ragioni assistenziali può essere posto a carico dell'appellato si ritiene debba determinarsi in €.150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In effetti si tratta di un piccolo esborso, che deve fare i conti con gli scarni redditi effettivi che percepisce il e non con quelli supposti mai accertati oppure legati a situazioni contingenti CP_1
non più attuali.
Da quanto argomentato deriva che il secondo motivo di appello va accolto negli stretti termini e per le ragioni esposte.
*****
Il terzo motivo d'impugnazione ha come per tema esclusivo le spese di lite.
L'accoglimento della richiesta di assegno divorzile ha come conseguenza che una delle domande proposte dalla dovesse essere accolta, quindi ricorreva e ricorre la fattispecie della Parte_1
pagina 8 di 9 parziale soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc.
Ne deriva che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata, che ha visto la condanna della va riformata. Parte_1
*****
Da tutto quanto argomentato consegue che l'appello proposto da va accolto nei Parte_1
termini sopra precisati.
Sussistono giusti motivi, dati dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante Parte_1
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede:
[...] Controparte_1
- in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto n.781/2023 pone a carico di ed a favore di l'assegno divorzile di €.150,00 mensili Controparte_1 Parte_1
decorrenti dalla data della domanda e rivalutabili annualmente secondo le tabelle Istat;
- visto l'art. 92 cpc dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia, lì 25 novembre 2024
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 665/2023 R.G. promossa da
, nata a [...]. Slovacca) il 15.9.1966, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Enrico Renzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte
n.8p, giusta procura estesa a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trevi, piazza della Concordia n.1, giusta delega stesa su foglio separato e sottoscritta in data 11.3.2024;
-Appellato=
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note di udienza datate 20.11.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 14.11.2023 ha proposto appello avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale di Spoleto n.781/2023, pubblicata il 17.10.2023, che pronunciando sul ricorso proposto da per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'1.7.1989 Controparte_1
ha così statuito in dispositivo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso celebrato in Bratislava in data 1° luglio 1989;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di;
Parte_1 Controparte_1
a ciò si aggiunga che nel corpo della motivazione della sentenza il Tribunale di Spoleto ha respinto le domande della convenuta dirette ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, Parte_1
l'assegno divorzile ed un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.
Sostiene l'appellante che la sentenza del Tribunale di Spoleto sia errata per svariati ordini di motivi,
ed in particolare:
I) “sul mancato accoglimento delle domande di condanna del sig. al pagamento di un CP_1
assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e di assegnazione all'appellante della casa
coniugale”;
il primo giudice ha respinto le domande in oggetto poiché le stesse presuppongono “la convivenza fra i figli maggiorenni e il genitore richiedente”, circostanza che – a detta del Tribunale di Spoleto –
difetterebbe nella fattispecie.
Invero tale conclusione sarebbe il frutto di un'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, visto che già in sede di separazione i coniugi avevano concordato che la somma di
€.900,00 mensili fosse versata dal alla per il mantenimento di entrambi i figli CP_1 Parte_1
e ciò nonostante che il figlio fosse già maggiorenne al momento dell'omologa della Per_1
separazione. Inoltre i figli risiedono solo formalmente a Perugia e quando tornano a Spoleto si riuniscono alla madre nella casa di San Martino in Trignano, essendo comunque Spoleto la città dove
Per_ hanno conservato le amicizie e gli affetti più cari (e dove è in cura dal diabetologo dottor Per_1
presso l'ospedale cittadino).
II) “sul mancato accoglimento della domanda di assegno divorzile”;
pagina 2 di 9 la decisione impugnata -in merito al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
è stata assunta sulla base di quelle che l'appellante considera errata interpretazione ed Parte_1
errata valutazione delle risultanze istruttorie, poiché:
II A - il oltre a percepire una pensione, continua a svolgere la propria attività di CP_1
assicuratore, visto che dopo la chiusura della propria agenzia assicurativa (ITAS Ass.ni sita in via
Trento e Trieste a Spoleto) si reca con frequente cadenza presso l'agenzia TUA Ass.ni dove lavora e necessariamente “percepisce dei redditi” (non dichiarati), come riferito dai testimoni e Testimone_1
dell'Agenzia Investigativa La Nazionale Srl, da , sentito all'udienza del Tes_2 Tes_3
22.10.21, da (escusso il 15.9.2021) e dai testimoni e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
[...]
II B – l'ulteriore, erroneo, presupposto su cui si fonda la sentenza appellata è che non sussista un divario economico e reddituale fra le parti. Invero “ha goduto e continua a godere Controparte_1
di una agiata situazione reddituale e patrimoniale”, diversamente dalla EN che non è
proprietaria di immobili, è malata (è stata anche riconosciuta invalida civile) ed è completamente priva di redditi, quindi non ha mezzi per garantirsi un'esistenza dignitosa.
II C – parimenti sbagliata è la valutazione del primo giudice in ordine alla (ritenuta) mancata dimostrazione di un rilevante contributo dell'appellante in ordine alla conduzione familiare
(prevalente rispetto al marito), contributo non solo relativo alla vita della famiglia ma anche in termini economici, dal momento che la ha anche ceduto il 50% della proprietà della casa Parte_1
coniugale in cambio dell'impegno da parte del di provvedere al mantenimento della prole, CP_1
preso in sede di separazione e poi disatteso.
III “sulla condanna al pagamento delle spese processuali”;
dall'accoglimento delle domande indicate ai punti I e II, previa riforma dell'appellata sentenza, non può che derivare la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in entrambi i gradi di giudizio.
In conformità di quanto dedotto l'appellante ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e che sia posto a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di €.650,00 mensili quale Controparte_1
pagina 3 di 9 contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie e ad €.1.200,00
mensili quale assegno divorzile, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ha resistito all'appello che, in via preliminare di rito, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione e nel merito ha dedotto la manifesta infondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite;
in subordine l'appellato ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado.
Con memoria datata 2.1.24 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, sostenendo che il provvedimento gravato sia corretto ed adeguatamente motivato.
La causa, istruita solo mediante la documentazione prodotta e le attività istruttorie svolte in primo grado, è stata assegnata in decisione all'udienza del 25.11.2024.
*****
Il primo motivo di appello ha ad oggetto il mancato accoglimento delle domande di condanna del al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e di Controparte_1
assegnazione all'appellante della casa coniugale.
Ritiene questa Corte che il motivo di impugnazione in discorso sia inammissibile e comunque infondato sotto un profilo di merito.
Il giudice di prime cure ha infatti respinto entrambe le domande sul presupposto giuridico-fattuale che nessuno dei due figli maggiorenni conviva con la madre, citando autorevole giurisprudenza a supporto di tale tesi (cfr. pagg.6 e 7 della sentenza gravata).
Orbene, il ricorso in appello non “dialoga” con la pronuncia del Tribunale di Spoleto, dal momento che non affronta la questione dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice, vale a dire se sia ostativa alla richiesta di assegnazione della casa familiare ed alla legittimazione ad agire del genitore di figli maggiorenni (non autosufficienti economicamente) la mancanza del requisito della coabitazione.
In buona sostanza l'appellante ha eluso totalmente la ricostruzione giuridica del giudice di prime cure, non specificando quale sarebbe l'errore in diritto che ha viziato la decisione, limitandosi a sostenere che “la semplice mancanza di coabitazione abituale” non possa escludere il diritto della madre a chiedere l'assegno di mantenimento (pag.8 del ricorso); com'è evidente si tratta di pagina 4 di 9 un'affermazione tautologica che non indica quali sono le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge o l'errore giuridico.
Per tale ragione il primo motivo di appello è innanzitutto inammissibile per violazione dell'art. 342
codice di rito.
In ogni caso la tesi sostenuta dall'appellante è infondata sotto un profilo di merito.
La stessa in sede di udienza presidenziale (1.6.2020) ha testualmente dichiarato: “i miei Parte_1
figli non risiedono presso di me”, rimarcando il fatto nel ricorso in appello, dove si precisa che anche risiede a Perugia (cfr. pag.6; il fatto che non risieda a Spoleto è pacifico). CP_2 Per_1
Tanto premesso occorre osservare che per consolidato ed autorevole indirizzo giurisprudenziale, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il requisito della coabitazione tra genitore e figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente è indispensabile per attribuire al primo la legittimazione attiva a chiedere il contributo al mantenimento per il figlio (Trib. Roma, sez.1
n.765/2019; Cass. n.18075/2013), trattandosi comunque di legittimazione concorrente ma che non può prescindere dalla coabitazione (Cass. n.18869/14).
Posto che nel caso in esame è incontestabile la mancanza di coabitazione che ha 28 anni, Per_1
vive e lavora a Bologna, come ammesso dall'appellante a pag.6 del ricorso;
, che ha quasi 27 CP_2
anni, risiede a Perugia ma soggiorna da molto tempo negli Stati Uniti), la deve ritenersi Parte_1
priva di legittimazione attiva a richiedere il contributo al mantenimento per i figli, al netto del fatto che risulta avere una stabile occupazione lavorativa, che si presume conforme al suo titolo di Per_1
studio.
Ad identiche conclusioni si perviene per quello che riguarda l'assegnazione della casa coniugale,
intesa come centro degli affetti e degli interessi della famiglia, che non può più essere riconosciuta come tale quando i figli maggiorenni non coabitano più con i genitori ma, soprattutto, abbiano fissato altrove il proprio centro d'interessi e la casa familiare non costituisca più un punto di riferimento stabile (Cass.
8.7.2022 n.21749).
Nella fattispecie tra i figli e l'abitazione familiare non vi è più, da molto tempo, un collegamento stabile, tale non potendo essere qualificata la permanenza sporadica, sicché difetta il concetto stesso di abitazione familiare.
pagina 5 di 9 Del resto è anche vero che l'abitazione coniugale risulta essere in comodato alla – che in Parte_1
effetti vi abita – quindi l'appellante ha un titolo autonomo in base al quale continua a vivere e risiedere a Spoleto, nella frazione di San Martino in Trignano.
Il primo motivo di impugnazione va pertanto respinto.
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Il secondo motivo di appello ha ad oggetto il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della decisione che a detta dell'appellante sarebbe stata assunta sulla base di Parte_1
un'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare le censure a tale statuizione si possono suddividere in tre aspetti:
1. il fatto che sia stato fatto malgoverno delle numerose risultanze istruttorie che hanno evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di 2. l'affermata insussistenza di un divario economico e Controparte_1
reddituale fra le parti;
3. l'erronea valutazione del primo giudice in ordine alla (ritenuta) mancata dimostrazione di un rilevante contributo dell'appellante alla conduzione familiare (prevalente rispetto al marito).
In ordine alla prima doglianza osserva questa Corte che deve ritenersi dimostrato che
[...]
abbia chiuso la propria agenzia assicurativa con trasferimento del portafoglio clienti CP_1
all'agenzia TUA Ass.ni di Tomassoni e i quali sentiti come testimoni hanno confermato sia Tes_7
tale circostanza, sia il fatto che il abbia svolto con la loro agenzia un rapporto di CP_1
collaborazione fino al 31.8.2020, presumibilmente per facilitare il passaggio del portafoglio clienti.
Rimane il fatto -incontestato- che in data 31.8.2020 sia andato in pensione e Controparte_1
contestualmente abbia chiuso la propria partita Iva senza più emettere fatture.
Quanto alla circostanza che anche successivamente al 31.8.2020 l'odierno appellato abbia continuato
-per qualche mese- a frequentare l'agenzia TUA Ass.ni di San OL (testi Tes_2 [...]
) ciò appare connaturale al passaggio del portafoglio ed al fatto che Tes_1 Tes_3 [...]
abbia continuato a collaborare con la detta Agenzia, senza che ciò implichi un'effettiva CP_1
remunerazione.
In ogni caso si tratta di circostanze relative ad anni passati e l'affermato svolgimento di una collaborazione occulta avrebbe potuto consentire di ottenere piccole retribuzioni al nero, oramai però
pagina 6 di 9 risalenti;
infatti allo stato attuale non risulta che già ultra sessantacinquenne, svolga Controparte_1
attività lavorative di sorta.
Ne deriva che il motivo di appello indicato al punto II A non merita di essere accolto.
Le altre due censure sono da trattare congiuntamente in quanto sono connesse alla natura dell'assegno divorzile.
Secondo l'autorevole giurisprudenza della Suprema Corte l'assegno divorzile ha sia natura assistenziale che compensativo-perequativa, come affermato nella nota pronuncia della Cassazione a sezioni unite n.18287 dell'11.7.18, poi seguita da altre pronunce (tra le tante vedi Cass. Ord.
n.23482/20; Cass. n.18681/21).
Nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che la non abbia fornito un prevalente Parte_1
contributo alla vita familiare (rispetto al marito), né vi sono evidenze di scelte derivanti dalla vita matrimoniale che abbiano sacrificato le aspettative professionali dell'appellante (cfr. pag. 12 della sentenza gravata).
Si tratta di valutazioni che questa Corte ritiene condivisibili, anche solo avendo riguardo alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di separazione, quando entrambi i coniugi lavoravano e si dichiaravano economicamente indipendenti, tanto che la non aveva nemmeno chiesto un Parte_1
assegno di mantenimento.
A fronte di tali circostanze occorre quindi rilevare che sotto il profilo perequativo-compensativo non ci siano spazi per affermare l'esistenza di un diritto all'assegno divorzile, tenuto anche conto che in primo grado non solo non è stato dimostrato un simile fatto costitutivo del diritto, ma nemmeno allegato.
Ad opposte conclusioni si perviene per quello che riguarda la funzione assistenziale dell'assegno citato.
Al momento attuale la è priva di redditi di sorta, né pensionistici né da attività Parte_1
lavorativa, tenuto conto che gli affitti delle case di Perugia riguardano beni immobili intestati ai figli
(per cui si presume che gli utili siano di loro spettanza) e non è stato dimostrato che svolga attività
libero professionali (quali l'insegnamento di inglese a bambini in età prescolare, come affermato da parte appellata a pag.23 della comparsa di risposta).
pagina 7 di 9 Insomma non ci sono tracce di redditi occulti di qualche spessore (al pari di del Controparte_1
resto), quindi risulta incontestabile che la versi in una condizione di inadeguatezza di Parte_1
mezzi atti a garantirle un'esistenza dignitosa, come affermato nel dettaglio a pagg. 20 e 21 del ricorso in appello.
Aggiungasi che la stessa, non più giovanissima (oltre 58 anni di età) e malata (l'appellante ha prodotto certificazione attestante la presenza di svariate patologie, dal glaucoma ad una grave forma di depressione), non appare nella possibilità di procurarsi tali mezzi adeguati per ragioni oggettive,
fermo restando che non risulta che sia in grado di accedere a strumenti alternativi di tutela.
Insomma deve ragionevolmente ritenersi che la versi nella condizione di un'effettiva e Parte_1
concreta non autosufficienza economica.
Viceversa essendo titolare di pensione, seppure modesta (a tale riguardo si vedano Controparte_1
le dichiarazioni dei redditi prodotte, tra cui il modello 730 del 2024 che indica redditi pari ad
€.12.636,00), ha delle entrate stabili e sicure ed è in grado di sostenere economicamente un esborso a favore della ex moglie, sulla base di un principio solidaristico che, per costante e consolidata giurisprudenza, opera anche tra ex coniugi.
Tanto premesso e considerato che le situazioni economico reddituali di entrambe le parti risultano tutt'altro che floride, l'assegno divorzile che per ragioni assistenziali può essere posto a carico dell'appellato si ritiene debba determinarsi in €.150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In effetti si tratta di un piccolo esborso, che deve fare i conti con gli scarni redditi effettivi che percepisce il e non con quelli supposti mai accertati oppure legati a situazioni contingenti CP_1
non più attuali.
Da quanto argomentato deriva che il secondo motivo di appello va accolto negli stretti termini e per le ragioni esposte.
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Il terzo motivo d'impugnazione ha come per tema esclusivo le spese di lite.
L'accoglimento della richiesta di assegno divorzile ha come conseguenza che una delle domande proposte dalla dovesse essere accolta, quindi ricorreva e ricorre la fattispecie della Parte_1
pagina 8 di 9 parziale soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc.
Ne deriva che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata, che ha visto la condanna della va riformata. Parte_1
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Da tutto quanto argomentato consegue che l'appello proposto da va accolto nei Parte_1
termini sopra precisati.
Sussistono giusti motivi, dati dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante Parte_1
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede:
[...] Controparte_1
- in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto n.781/2023 pone a carico di ed a favore di l'assegno divorzile di €.150,00 mensili Controparte_1 Parte_1
decorrenti dalla data della domanda e rivalutabili annualmente secondo le tabelle Istat;
- visto l'art. 92 cpc dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia, lì 25 novembre 2024
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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