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Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 141/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte D'Appello di Venezia, dott. Francesco
Petrucco Toffolo,
letto il ricorso depositato in data 22.3.2025 ex art. 3 L.89/01 da
(c.f. ), con sede in Pianiga, in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Guaraldi;
Parte_2
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della Geo in forza di Controparte_1
sentenza emessa in data 1.12.2011dal Tribunale di Venezia (Fallimento n. 189/2011
Tribunale di Venezia);
rilevato che l'odierna ricorrente ha, nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare, cui è seguita l'ammissione in chirografo all'udienza del 13.3.20212 al n. 34 dello stato passivo per complessivi € 2.714,08 in chirografo;
rilevato che il fallimento non è ancora chiuso alla data di presentazione del ricorso in oggetto, per come evincibile dalla dichiarazione resa dal Curatore in data 25/02/2025, e che il credito chirografario non vi ha trovato soddisfazione;
considerato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 4 L.89/2001, come sostituito dall'art 55, comma 1, lett.d), d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l.n.134/2012,
nella parte in cui non prevede che, maturato il ritardo, la domanda di equa riparazione possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto, la definitività del provvedimento che chiude il procedimento presupposto non costituisce più condizione di proponibilità del ricorso ex art 3 L.89/2001 (così, Cass. 26162/2018);
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di
13 anni e 9 giorni, calcolata dalla data dell'ammissione allo stato passivo (in difetto della prova della data del deposito della domanda) alla data di presentazione del ricorso
ex l. n. 89/2001 (ossia 22/03/2025);
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 7 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
rilevato che, seppur alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n.
89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 del medesimo testo legislativo, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice;
visti gli artt. 3 ss. legge 24.3.2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al Ministero , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_2
dilazione a titolo di equa riparazione a parte ricorrente la somma di € 2.714,08, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_3 del procuratore della parte ricorrente avv. Bruno Guaraldi, dichiaratosi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 280,00 (considerata la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali nel testo), oltre al rimborso forfetario del
15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 31.3.2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte D'Appello di Venezia, dott. Francesco
Petrucco Toffolo,
letto il ricorso depositato in data 22.3.2025 ex art. 3 L.89/01 da
(c.f. ), con sede in Pianiga, in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Guaraldi;
Parte_2
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della Geo in forza di Controparte_1
sentenza emessa in data 1.12.2011dal Tribunale di Venezia (Fallimento n. 189/2011
Tribunale di Venezia);
rilevato che l'odierna ricorrente ha, nel predetto procedimento, depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare, cui è seguita l'ammissione in chirografo all'udienza del 13.3.20212 al n. 34 dello stato passivo per complessivi € 2.714,08 in chirografo;
rilevato che il fallimento non è ancora chiuso alla data di presentazione del ricorso in oggetto, per come evincibile dalla dichiarazione resa dal Curatore in data 25/02/2025, e che il credito chirografario non vi ha trovato soddisfazione;
considerato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 4 L.89/2001, come sostituito dall'art 55, comma 1, lett.d), d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l.n.134/2012,
nella parte in cui non prevede che, maturato il ritardo, la domanda di equa riparazione possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto, la definitività del provvedimento che chiude il procedimento presupposto non costituisce più condizione di proponibilità del ricorso ex art 3 L.89/2001 (così, Cass. 26162/2018);
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di
13 anni e 9 giorni, calcolata dalla data dell'ammissione allo stato passivo (in difetto della prova della data del deposito della domanda) alla data di presentazione del ricorso
ex l. n. 89/2001 (ossia 22/03/2025);
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata in 7 anni, quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
rilevato che, seppur alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n.
89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari a € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 del medesimo testo legislativo, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice;
visti gli artt. 3 ss. legge 24.3.2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge
al Ministero , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_2
dilazione a titolo di equa riparazione a parte ricorrente la somma di € 2.714,08, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna
il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore Controparte_3 del procuratore della parte ricorrente avv. Bruno Guaraldi, dichiaratosi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 280,00 (considerata la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali nel testo), oltre al rimborso forfetario del
15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza
la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge 89/2001;
avverte
che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 31.3.2025
Il Consigliere delegato
Francesco Petrucco Toffolo