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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 945/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] Parte_1
(CL) il 21/01/1969 (cf: ), C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
RICCOBONO NADIA
E nato a [...] il Controparte_1
15/10/1966 (cf: ), rappresentato e C.F._2
difeso, per mandato in atti, dall'avv. BURGIO SERGIO
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto (cessazione effetti civili) matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/10/2024.
Conclusioni del P.M.: Il P.M. non si è oposto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'udienza del 16/10/2024 si è svolta con la modalità
“trattazione scritta”; le parti hanno depositato, in data 1e 4 ottobre 2024, note di trattazione scritta, dichiarando espressamente:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
- di confermare ed insistere nelle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- di non volersi riconciliare.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge, ratione temporis applicabili, per l'accoglimento della domanda
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta nell'anno 2022 con modalità cartolare;
- 2 - • la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 3-4 maggio
2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in
BAGHERIA (PA), in data 24 LUGLIO 1997, da
, nata a [...] Parte_1
(CL) il 21/01/1969, e nato a Controparte_1
PALERMO (PA) il 15/10/1966, trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 102, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
- 3 - novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/10/2024 .
Il Presidente rel. est.
Laura Petitti
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 945/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] Parte_1
(CL) il 21/01/1969 (cf: ), C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
RICCOBONO NADIA
E nato a [...] il Controparte_1
15/10/1966 (cf: ), rappresentato e C.F._2
difeso, per mandato in atti, dall'avv. BURGIO SERGIO
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto (cessazione effetti civili) matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/10/2024.
Conclusioni del P.M.: Il P.M. non si è oposto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'udienza del 16/10/2024 si è svolta con la modalità
“trattazione scritta”; le parti hanno depositato, in data 1e 4 ottobre 2024, note di trattazione scritta, dichiarando espressamente:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
- di confermare ed insistere nelle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- di non volersi riconciliare.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge, ratione temporis applicabili, per l'accoglimento della domanda
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta nell'anno 2022 con modalità cartolare;
- 2 - • la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 3-4 maggio
2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in
BAGHERIA (PA), in data 24 LUGLIO 1997, da
, nata a [...] Parte_1
(CL) il 21/01/1969, e nato a Controparte_1
PALERMO (PA) il 15/10/1966, trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 102, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
- 3 - novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/10/2024 .
Il Presidente rel. est.
Laura Petitti
- 4 -