Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5112 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Adolfo IA Zamboni, Elen Gioli Murgi e Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio IVASS del 28 gennaio 2025-OMISSIS-nonché del relativo verbale, comunicati con nota 12 febbraio 2025 n.-OMISSIS-, ricevuta dal ricorrente lo scorso 20 febbraio, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa UC IA NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già dirigente dell’IVASS, impugna la delibera -OMISSIS- adottata dal Consiglio dell’Istituto il 28 gennaio 2025, nonché gli atti a questa presupposti, con la quale l’Istituto gli ha assegnato il fondo incentivante per l’anno 2011 nel livello intermedio.
Fa presente che, con provvedimento del 30 luglio 2012, gli era stato riconosciuto il livello minimo di detto fondo e che la sentenza di questo Tribunale n. 8443 del 2023 aveva annullato tale provvedimento, ritenendo fondata la censura inerente al fatto che l’assistenza da lui fornita ad alcuni colleghi non poteva essere elevata a ragione unica ed esclusiva di riconoscimento del fondo nella misura minima.
Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la nuova determinazione del compenso, ora individuato nella fascia intermedia, in quanto sarebbe confliggente con le risultanze dell’istruttoria del 2012 come interpretate da questo Tribunale. Sostiene che nella scheda valutativa erano presenti indicatori di una sua proficua collaborazione alle attività istituzionali dell’ente ulteriori rispetto ai suoi compiti istituzionali, che ove presi in considerazione avrebbero portato al riconoscimento del livello più elevato del fondo.
2. IVASS si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
3. All’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non è fondato.
5. Il fondo incentivante, istituito dal Consiglio dell’ISVAP nel 2008 con l’intento di valorizzare le capacità e il merito dei singoli dirigenti, era suddiviso, per l’anno 2011, in tre livelli: quello di importo più elevato, detto di prima fascia, quello intermedio o di seconda fascia, e il livello minimo di terza fascia.
Scopo dell’assegnazione era quello di premiare due aspetti dell’attività svolta dai dirigenti: il raggiungimento degli obietti assegnati e l’apporto fornito alle «altre attività istituzionali dell’Autorità».
Nello specifico, a coloro che avevano raggiunto i due obiettivi in maniera “apprezzabile” spettava un importo del Fondo corrispondente alla fascia inferiore, a coloro che avevano ottenuto un “buon” risultato era assegnata la fascia intermedia e solo a coloro che avevano perseguito entrambi gli obiettivi in maniera “ottimale” poteva essere attribuita la fascia più elevata.
6. Al ricorrente era stata inizialmente riconosciuta la fascia più bassa, per l’asserita carenza del criterio di valutazione relativo all’apporto delle «altre attività istituzionali dell’Autorità». La mancanza era stata motivata in riferimento all’assistenza fornita dal ricorrente a molti dipendenti e dirigenti dell’IVASS nell’accesso agli atti di quest’ultima, nonché in un procedimento disciplinare di un collega.
La sentenza di questo TAR n. 8443 del 2023, nell’accogliere il ricorso annullando il giudizio negativo espresso dall’IVASS, aveva osservato che la valutazione «[de]ll’apporto collaborativo concretamente fornito dal ricorrente alle altre attività istituzionali dell’IVASS non può basarsi soltanto ed esclusivamente sul fatto – perfettamente lecito – che egli abbia assistito alcuni colleghi nell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti […] rimanendo ovviamente impregiudicato il potere dell’Istituto di rideterminarsi sulla fattispecie de qua in ragione della natura spiccatamente discrezionale dell’attività amministrativa di cui si controverte, previo esame di tutte le circostanze eventualmente rilevanti per la valutazione dell’effettivo apporto collaborativo reso dal ricorrente alle altre attività istituzionali dell’IVASS nell’anno 2011».
L’Istituto ha, quindi, provveduto con la delibera impugnata a rideterminare l’importo spettante al ricorrente a valere sul fondo incentivante, riconoscendogli quello corrispondente alla fascia intermedia.
L’assegnazione è motivata in ragione del fatto che, mentre in riferimento al profilo del raggiungimento degli obiettivi dalla scheda valutativa del ricorrente emergeva una valutazione massima, in ordine al secondo profilo – vale a dire quello della collaborazione fornita alle altre attività istituzionali dell’ISVAP – non risultava «alcuno specifico apporto» del dirigente alle attività diverse da quelle del Sevizio di appartenenza che potesse giustificare l’attribuzione del Fondo nella misura massima. La circostanza era anche dimostrata dalla mancata valorizzazione del corrispettivo “box” della scheda valutativa.
Inoltre, dal fascicolo personale del dirigente non si evinceva nulla quanto a eventuali incarichi svolti, né egli aveva prodotto documentazione utile a valorizzare tale aspetto.
7. Così riassunto il giudizio formulato dall’Istituto, il Collegio osserva che esso è immune dalle censure prospettate nel ricorso.
Le attività svolte dal ricorrente, che avevano in precedenza ingiustamente condotto a una sua penalizzazione nella assegnazione del fondo, non assurgono a voci significative per dimostrare l’esistenza di un “ottimo” apporto collaborativo nelle “altre” attività istituzionali dell’ISVAP.
Le attività in questione, infatti, si sono concretizzate nel supporto fornito per soddisfare le esigenze (di accesso agli atti, di assistenza nella difesa in un procedimento disciplinare) manifestate da alcuni colleghi, e non sono assimilabili allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Istituto. Il supporto fornito dal ricorrente, se certamente non può costituire un elemento di disvalore nel giudizio sulla sua complessiva condotta, non costituisce tuttavia un’attività specificamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto, né rappresenta un compito qualificato che si differenzia rispetto a quelli perseguiti nel Servizio di appartenenza.
Ciò in quanto un giudizio pari a “ottimo” in relazione al profilo relativo alla collaborazione fornita alle altre attività istituzionali dell’ISVAP presuppone che il dirigente che si sia particolarmente contraddistinto nell’apporto dato ad altri Servizi e/o Dipartimenti dell’Istituto, diversi rispetto a quelli di assegnazione, ad esempio attraverso il proficuo svolgimento di incarichi particolarmente significativi o difficoltosi.
Poiché dalle schede valutative del dirigente non risulta nessun elemento riconducibile a tale condizione di eccellenza nello svolgimento di altre attività istituzionali di pertinenza dell’Istituto, le pretese di parte ricorrente di vedersi riconosciuta la fascia più alta di fondo incentivante non possono trovare accoglimento.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni sottoposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
UC IA NC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA NC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.