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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5226/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. CHIARELLO SERENA, Parte_1
come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'Avv. FERRANTE TERESA, come da CP_1
mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 17 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
DI PARTE ATTRICE nel merito
1) accertare e dichiarare che il sig. nato il [...] a [...] CP_1
(Vr) ed ivi residente in [...], C.F. , è C.F._1 padre naturale di nata il [...] a [...] e per Persona_1
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre posta la condotta di totale indifferenza manifestata dal convenuto e il contegno processuale serbato;
2) condannare lo stesso convenuto sig. a corrispondere all'attrice la CP_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo dovuto per il mantenimento, la cura e l'educazione della figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3) condannare il medesimo convenuto sig. al pagamento a favore CP_1 dell'attrice della somma che sarà determinata in via equitativa ex art. 1226 cc a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per il mantenimento e la cura Pt_1 della minore sino alla declaratoria di paternità, per la quota parte di sua Per_1 spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno endofamiliare subito dalla minore;
4) accertato il contegno processuale di parte convenuta, condannare il medesimo sig.
ex art. 96 cpc;
CP_1 in ogni caso, spese e compensi di causa integralmente rifusi.
DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione ex adverso dimessa, così provvedere:
Reietta ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, voglia l'Ill.mo
Giudice:
In via preliminare: Dichiararsi l'inammissibilità dell'odierna domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, per effetto della presunzione di cui all'art. 242 cod.civ. e in quanto la ricorrente – assunto il cognome dal marito sig. (nato in Persona_2
Ucraina il 27.11.1983, residente in [...]) - non è da lui legalmente pagina 2 di 17 separata né divorziata, in Italia. I coniugi sono stati –anche anagraficamente- “nello stesso stato di famiglia” in San Bonifacio, ed il cognome dichiarato all'anagrafe – alla nascita della figlia - anzichè quello materno ( ), consentito Per_1 Persona_3 dalla legge italiana e pur anche ucraina, è stato quello del marito.
Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, voglia il Tribunale – ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – statuire che la odierna ricorrente ha agito in giudizio con malafede o colpa grave e la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio e secondo equità.
Nel merito, in via principale:
In subordine alla declaratoria preliminarmente richiesta, voglia respingersi la domanda principale di accertamento e dichiarazione giudiziale della paternità naturale, proposta dalla signora nei confronti del sig. Controparte_2 CP_1
, dichiarandola infondata - sia in fatto sia in diritto -per i motivi di cui in
[...] narrativa e assolversi, di conseguenza, il convenuto da ogni domanda e da qualsivoglia istanza, per i seguenti motivi:
- il convenuto ha fornito indicazioni anagrafiche che facciano dedurre che la ricorrente non è divorziata in Italia, presumendosi – per l'effetto – la paternità naturale del marito, salvo previo riconoscimento della sentenza straniera in Italia ed esercizio dell'azione legale di cui all'art. 244 cod.civile, da parte del marito, nel termine annuale della relativa efficacia;
- il convenuto ha esibito cospicua documentazione utile ad escludere la sussistenza di motivi gravi, precisi e concordanti che comportino una presunzione di paternità naturale del sig. e che faccia prescindere dall'esperimento della prova CP_1 genetica. A sostegno del rifiuto a sottoporsi alla prova genetica suddetta, inoltre, il sig. ha argomentato e provato la sussistenza di una serie di elementi che non CP_1 devono farlo ritenere ingiustificato o pretestuoso, non sussistendo alcuna gravità, molteplicità o concordanza di presunzioni che – ai sensi dell'art. 2729 cod.civ. – possano farne dedurre comunque la paternità;
In subordine, e cioè nella denegata ipotesi il Tribunale ritenga comunque la paternità naturale dell'odierno convenuto, e in ordine alla richiesta di condanna a corrispondere all'attrice la somma mensile di € 400,00 o quella meglio vista, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento, la cura e l'educazione della figlia minore , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, il Giudice emetta – ad esito del giudizio o, nella non creduta ipotesi, provvisoriamente– un provvedimento che imponga all'odierno pagina 3 di 17 convenuto il versamento di una somma a titolo di mantenimento non superiore ai
200,00 euro mensili, considerate le condizioni economiche documentate a carico dell'odierno convenuto. In tale denegata ipotesi, disponga parimenti l'affido condiviso o - in via d'urgenza o ad esito della fase istruttoria, anche d'ufficio – il temporaneo affido esclusivo dell'odierno convenuto, per quanto ivi argomentato e probando nella fase istruttoria in ordine all'inadeguatezza della madre della piccola , con Per_1 tutti i provvedimenti conseguenti.
In ogni caso – vista la documentata corrispondenza occorsa tra i legali delle parti e, specificamente, rilevato il rifiuto della odierna parte attorea a sottoporsi alla prova genetica eventualmente comprovante la paternità, nei termini proposti dal sig. CP_1
e già prima della nascita della minore , respinga la richiesta giudiziale di Per_1 condanna al pagamento – a favore dell'attrice – della somma da determinarsi in via equitativa, ex art. 1226 cod.civ., avendo la signora – con il suo CP_2 comportamento – ostacolato ella la determinazione dell'eventuale e ivi disconosciuta paternità, prima della nascita della figlia e, per l'effetto, avendo ella determinato l'omesso versamento di una somma a titolo di contributo alle spese. Inoltre, consideri
– già incidentalmente - il danno arrecato e liquidando in eventuale e separato giudizio, all'odierno convenuto, per effetto del sopradetto comportamento dell'odierna attrice.
Vittoria di spese e competenze di lite e, nell'ipotesi di declaratoria dell'inammissibilità dell'odierna istanza giudiziale, condanna per lite temeraria per i motivi supra ampiamente argomentati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale ha dedotto: i) che in data 28/05/20 ha dato Parte_1
alla luce una bambina, denunciata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
San Bonifacio (VR) con il nome di quale figlia nata fuori dal Per_1
matrimonio, riconosciuta dalla sola madre e con attribuzione del cognome materno;
ii) che il padre biologico della piccola è il convenuto Per_1
pagina 4 di 17 , con il quale l'attrice ha intrattenuto una lunga e seria relazione CP_1
sentimentale dall'agosto 2015 all'ottobre 2019, nell'ambito della quale le parti avevano fatto progetti comuni di matrimonio, famiglia e figli;
iii) che il convenuto, alla scoperta della gravidanza nei primi giorni dell'ottobre 2019,
dopo un iniziale momento di entusiasmo in cui ha riconosciuto di essere il padre del nascituro, ha cominciato ad allontanarsi chiedendo all'attrice di interrompere la gravidanza ed ha quindi troncato la relazione amorosa a novembre 2019. Su tali presupposti, l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
e chiesto al Tribunale: 1) l'accertamento che il convenuto è il padre
[...]
naturale della piccola nata il [...] a [...] Persona_1
(VR), con ordine all'Ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) di condannare il convenuto a corrispondere la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento futuro della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) di condannare il convenuto al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226
cod.civ. a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura della minore dalla nascita sino alla declaratoria di paternità, per la quota parte di spettanza del convenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha contestato di CP_1
essere il padre biologico della minore e chiesto al Tribunale: 1) in Per_1
via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, per effetto della presunzione di cui all'art. 242
cod.civ. (cfr. pagg.
2-4 memoria di costituzione in giudizio dep. 03/11/20), pagina 5 di 17 tenuto conto che la ricorrente, coniugata con il SI. del quale ha Persona_2
assunto il cognome, non è da lui legalmente separata né divorziata in Italia;
2)
nel merito e in subordine, respingersi la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale in quanto infondata, atteso che, non essendo la ricorrente divorziata in Italia, si presume la paternità naturale del marito SI.
sino ad esercizio da parte dello stesso dell'azione legale di cui Persona_2
all'art. 244 cod.civ.; 3) in ulteriore subordine, nel caso di accertamento giudiziale della paternità del convenuto, disporsi l'affido condiviso della bambina ad entrambi i genitori, ponendo a carico del convenuto un contributo al mantenimento della minore non superiore a € 200,00 mensili;
4) respingersi la domanda attorea di pagamento di importo per il mantenimento pregresso della minore dalla nascita alla declaratoria di paternità in quanto infondata, per avere l'attrice rifiutato la prova genetica asseritamente chiesta dal convenuto
ante causam e, quindi, determinato ella stessa l'omesso tempestivo pagamento da parte del convenuto del suo contributo al mantenimento della bambina;
riepilogate come sopra le contrapposte posizioni delle parti;
osservato in via preliminare che va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto che ha invocato la presunzione di paternità di cui all'art. 242 cod.civ. a carico del marito dell'attrice, coniugata con il SI. , (cfr. pagg.
2-4 memoria di costituzione in giudizio Persona_2
dep. 03/11/20) in considerazione del fatto che la ricorrente, coniugata con il
SI. del quale ha assunto il cognome, non è da lui legalmente Persona_2
separata né divorziata in Italia;
pagina 6 di 17 osservato, invero, che parte attrice, con nota autorizzata dep. 17/11/20, ha prodotto la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale ucraino in data
24/11/15, passata in giudicato l'08/12/15, tradotta con asseverazione e con apostille (cfr. sentenza sub doc. 13 attoreo), a definizione di giudizio divorzile introdotto dal marito, ed ha, quindi: i) invocato l'art. 64 L. 218/95, che subordina il riconoscimento automatico in Italia della sentenza straniera ove siano rispettate le norme processuali dello stato straniero e se non contraria ad ordine pubblico (richiamando il principio affermato daTrib. Monza sez. IV, 11
aprile 2011, n. 1104 secondo il quale la sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell'Ucraina è valida ed efficace in Italia ove siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e non sia contraria all'ordine pubblico, sicché, ai fini del riconoscimento dell'efficacia della stessa, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui propri passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l'accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell'irreparabilità della crisi coniugale); ii) contestato la rilevanza del rifiuto - segnalato dal convenuto subito doc.
1 - dell'addetto dell'Ufficio anagrafe del Comune di San Bonifacio di annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile (cfr. mail sub doc. 1 del convenuto), trattandosi di caso di omissione di atto d'ufficio;
ritenuto, al riguardo, applicabile il principio di cui all'art. 64 della L. 218/95, che subordina il riconoscimento automatico in Italia della sentenza straniera ove pagina 7 di 17 siano rispettate le norme processuali dello stato straniero e la sentenza non sia contraria ad ordine pubblico;
evidenziato, in tale prospettiva, che la sentenza di divorzio del Tribunale
ucraino, oltre ad essere conforme alla normativa processuale ucraina (che infatti neanche il convenuto assume violata), non contrasta con l'ordine pubblico dell'ordinamento italiano, avendo il giudice ucraino accertato nel merito, nel rispetto delle norme processuali dell'ordinamento ucraino analiticamente richiamate nella sentenza medesima, il venir meno della comunione tra i coniugi e la irreparabilità della crisi coniugale, come si ricava dalla statuizione, del tutto in linea anche con l'ordinamento italiano e i suoi principi di ordine pubblico, che “…entro il periodo della convivenza coniugale
delle parti si era formata fra loro la situazione escludente la possibilità di
convivenza ulteriore, i rapporti coniugali reali sono cessati, riconciliazione delle
parti e mantenimento della famiglia sono impossibili e sarebbero in
contraddizione con gli interessi delle parti. In tali circostanze, il Tribunale
giunge alla conclusione che la famiglia si è disintegrata e il matrimonio esiste
solo in termini formali” (cfr. sentenza del Tribunale ucraino sub doc. 13
attoreo);
ritenuto, poi, che sia del tutto irrilevante ai fini della decisione il rifiuto dell'addetto dell'Ufficio anagrafe del Comune di San Bonifacio di annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile (cfr. mail sub doc. 1 del convenuto, nonché note del convenuto dep. 23/11/20), trattandosi di questione amministrativa, potenzialmente integrante l'omissione di un atto dell'ufficio e,
comunque, estranea all'accertamento sostanziale di cui alla presente causa;
pagina 8 di 17 ritenuto, pertanto, che sia provata in causa la circostanza che l'attrice e il marito SI. risultino legalmente divorziati sin dal 2015 e che, Persona_2
pertanto, l'eccezione preliminare del convenuto di operatività della presunzione di paternità in capo al marito vada respinta perché infondata;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda attorea di dichiarazione giudiziale della paternità, che merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 269 cod.civ.: i) “La prova
della paternità e della maternità è data con ogni mezzo”;
ritenuto dirimente evidenziare che, in corso di causa, il convenuto ha rifiutato di sottoporsi al test genetico che era stato disposto dal giudice ammettendo apposita CTU, come risulta dalla comunicazione inviata dal CTU Dr. , Per_4
che ha evidenziato che “Il giorno dell'inizio delle operazioni si presentava la signora
con la minore , che si sottoponevano al Parte_1 Persona_1
prelievo di campioni biologici mediante tampone salivare (vds. verbale in allegato).
Non si presentava invece il signor , né faceva pervenire alcuna CP_1
comunicazione. Si procedeva pertanto a contattare a mezzo PEC l'Avv. Teresa
Ferrante, procuratore del convenuto, per fissare un'ulteriore data per il prelievo di
campioni biologici di . In data 24 febbraio 2021 lo stesso Avv. Ferrante CP_1
comunicava a mezzo PEC che il signor non era intenzionato a CP_1
sottoporsi al prelievo” [sottolineatura aggiunta: ndr], ed ha concluso nel senso di non potere procedere con le operazioni peritali (cfr. comunicazione del CTU
dep. 27/04/21);
rilevato che il rifiuto del convenuto di sottoporsi al test genetico risulta del tutto ingiustificato, tenuto conto che i motivi che egli ha addotto a sostegno della pagina 9 di 17 decisione di non sottoporsi al test risultano affatto decisivi, traducendosi in affermazioni – in particolare, che prima della nascita sarebbe stata l'attrice a rifiutare il test da lui asseritamente proposto e che le due parti erano asseritamente d'accordo di non avere figli - che, a ben vedere, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuto, infatti, quanto all'asserito rifiuto dell'attrice di sottoporsi, prima della presente causa, ai test genetici asseritamente richiesti dal convenuto stesso,
che: i) nelle controversie relative all'accertamento di paternità, la sede naturale per l'esecuzione dei test genetici è quella della causa incardinata ai fini dell'accertamento di paternità; ii) non è documentato in causa il tipo di test cui il convenuto avrebbe richiesto all'attrice di sottoporsi;
osservato, infatti, che, secondo giurisprudenza consolidata, in seno al giudizio di accertamento della paternità è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. da ultimo Cass. civile sez. I n. 28444 del
12/10/2023);
osservato, inoltre, che, ad ulteriore sostegno del giudizio di fondatezza della domanda attorea, può anche essere evidenziato:
i) che il sig. , dopo aver appreso della gravidanza, ha implicitamente CP_1
ammesso la paternità della minore, come emerge dal messaggio inviato pagina 10 di 17 all'attrice nel quale, in data 21/11/19, egli le scrive “…ti ribadisco che sono
contrario a questa gravidanza perché non ci sono le condizioni necessarie a
garantire un futuro sereno al nascituro”) (cfr. doc. 11 attoreo);
ii) che nella stessa direzione militano anche gli ulteriori elementi indiziari offerti dall'attrice e, in particolare:
-i plurimi messaggi a contenuto amoroso/sentimentale inviati dal convenuto all'attrice sub doc.ti 2-21 e doc 21a e b, nonché doc. 23;
-i messaggi attorei del 22/08/19, dell11/09/19, del 13/10/19, integranti dichiarazioni d'amore risalenti proprio al periodo del concepimento, sub doc. 26;
-il messaggio attoreo sub doc. 22 in cui il convenuto afferma di non escludere figli e matrimonio con l'attrice;
- la registrazione della conversazione tra il convenuto e la sorella dell' attrice in cui egli, confermando che "…è vero che si è pensato di avere figli", sostanzialmente riconosce la paternità, lamentando semplicemente che non sia il momento adatto, per avere egli fatto impegni di spesa importanti prima di venire a conoscenza della paternità, sub doc. 47 attoreo,
-il referto medico sub doc. 27 che fa riferimento alla coppia, poiché alla prima visita ostetrica dell'attrice è andato anche il convenuto;
-la prescrizione di esami ematologici anche per il convenuto sub doc. 28, in relazione alla gravidanza de qua;
-la circostanza che lo stesso convenuto di fatto ammette rapporti sessuali con attrice producendo l'agenza con segnati i giorni dei rapporti sessuali (sub doc. 4 del convenuto), che di fatto coincidono con la data di nascita della bimba, che è nata prematura di 38 settimane (era prevista la sua nascita in data 12/06/20) (cfr. doc.ti 29
e 30);
pagina 11 di 17 -l'ulteriore circostanza che il convenuto ad un certo punto afferma che non vuole proseguire nella relazione, perché non può mantenere un altro figlio (cfr. doc. 31), ed altresì l'affermazione del convenuto sub doc. 33, in cui si legge “…posso aiutarti ma
non posso farmi carico di tutti e tre”;
-la presenza di telefonate registrate in cui il convenuto non nega paternità ma dice di non essere pronto (cfr. doc.ti 34-35-36-37);
iii) che i testimoni escussi in sede di istruttoria hanno ulteriormente suffragato il convincimento del Collegio circa la fondatezza della domanda attorea, tenuto conto che:
a) la teste , conoscente di entrambe le parti, ha confermato che Testimone_1
l'attrice e il marito ucraino sono divorziati e non si frequentano da tempo ed ha riferito di essere a conoscenza del fatto che l'attrice e il convenuto sono stati insieme, che hanno avuto una relazione sentimentale lunga, avendolo potuto apprezzare anche per averli talvolta frequentati insieme (cfr. verbale dell'udienza del 29/03/22);
b) la teste microbiologa, direttrice di laboratorio di analisi Testimone_2
mediche all'epoca dei fatti di causa, cui l'attrice si è rivolta ante causam per avere informazioni e rassicurazioni circa la natura e i rischi del test genetico,
ha riferito che “Il difensore del convenuto mi disse, all'epoca, che il suo
assistito era disponibile a riconoscere la paternità del bambino, a condizione
che fossero fatti gli accertamenti biologici necessari sulla paternità” (cfr.
verbale dell'udienza del 28/06/22);
c) la teste amica di vecchia data dell'attrice, oltre ad avere riferito Testimone_3
che l'attrice e il marito ucraino sono divorziati da molti anni e che, dalla fine del pagina 12 di 17 matrimonio, non ha più visto il marito in casa dell'attrice, ha confermato di essere perfettamente a conoscenza della lunga relazione sentimentale intercorsa tra l'attrice e il convenuto, di avere visionato molte fotografie della coppia mostratele dall'attrice, e di avere in talune occasioni visto personalmente le due parti in atteggiamenti affettuosi tipici di una coppia di fidanzati (cfr. verbale dell'udienza del 28/06/22);
ritenuto, pertanto, che, sulla base di tutti gli elementi sopra evidenziati e del preminente valore del rifiuto ingiustificato del convenuto di sottoporsi al test genetico nel corso della presente causa, la domanda attorea debba essere accolta e debba essere dichiarato che il convenuto è padre CP_1
della minore , nata il [...]; Per_1
osservato che va, quindi, ordinato al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri (registro degli atti di nascita del Comune di San Bonifacio (VR) dell'anno 2020, atto n. 80, p.
1, Serie A);
ritenuto, quanto al cognome, che, ai sensi dell'articolo 277,1 comma, cod.civ.
e dell'art. 262, 2 comma, cod.civ., richiamato dalla prima norma, debba essere accolta la domanda attorea di assunzione da parte della minore del cognome paterno anteponendolo al cognome riportato sull'atto di nascita della CP_1
minore;
così dichiarata giudizialmente la paternità del convenuto nei riguardi della minore;
Per_1
passando alla domanda attorea diretta a disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e ritenutane la fondatezza;
pagina 13 di 17 osservato, invero, che il contegno assunto dall'attore, fin dalla nascita della bambina, di sostanziale negazione della paternità e di totale trascuranza nei confronti dei bisogni morali e materiali della minore, unitamente alla condotta processuale tenuta nella presente causa, in cui il convenuto ha continuato pervicacemente a negare la propria paternità biologica, senza per contro rendersi disponibile all'esame genetico, lasciano emergere l'inadeguatezza genitoriale del SI. e la sua incapacità di assumersi i doveri che il ruolo CP_1
genitoriale gli impone, tanto da consentire di presumere che il modulo di affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per il benessere e la serena crescita della minore , che va, pertanto, affidata in via esclusiva Per_1
alla madre, con collocamento presso la stessa;
ritenuto che sia meritevole di accoglimento, in conseguenza della dichiarata paternità del convenuto, anche la domanda materna di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento futuro della minore;
ritenuto che, dall'esame comparato delle condizioni economico-reddituali di entrambe le parti1, risulti equo porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento della bambina, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat,
di € 300,00 mensili, tenuto anche conto che trattasi di somma analoga a quella che il convenuto sta versando per il mantenimento dei due figli avuti da altro matrimonio in favore della ex moglie e madre dei predetti (cfr. doc.ti 17 e 19bis
del convenuto);
osservato, infine, che merita accoglimento anche l'ulteriore domanda attorea diretta ad ottenere il pagamento dei costi di mantenimento della bambina affrontati dalla madre attrice dalla data della nascita della minore sino alla dichiarazione giudiziale di paternità;
ritenuto che, sulla base di quanto evidenziato ante, corrisponda ad equità
porre a carico del convenuto una somma pari al contributo al mantenimento mensile sopra stabilito (€ 300,00), moltiplicato per il numero di mesi pari all'età
della minore, nata il [...] (48 mesi al 28/05/24 + 8 mesi sino a tutto gennaio 2025, per un totale di 56 mesi), per l'importo complessivo di €
16.800,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria);
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
Vive in abitazione in locazione con la figlia, pagando un affitto mensile di € 510,00 (cfr. contratto di locazione sub doc. 19), oltre a bollette e utenze. pagina 15 di 17 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il convenuto , nato il [...] a [...] CP_1
(VR) e residente in [...], C.F.
, è padre di nata il [...] a C.F._1 Persona_1
San Bonifacio (VR);
2. ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di nascita del Comune di
San Bonifacio - VR dell'anno 2020, atto n. 80, p. 1, Serie A;
3. dispone che la minore assuma il cognome paterno ' CP_1
anteponendolo al cognome riportato sull'atto di nascita della minore medesima;
4. pone a carico del padre convenuto il contributo al mantenimento della minore di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat
e da pagarsi in favore dell'attrice entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
5. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, l'importo complessivo di € 16.800,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
6. condanna il convenuto soccombente a rifondere all'attrice le spese di lite,
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15 % per il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 28/05/24
Il Giudice Estensore pagina 16 di 17 Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il convenuto SI. lavora con contratto a tempo indeterminato per la società CP_1 Erogasmet S.p.A. in Roncadelle (BS), percependo uno stipendio mensile di € 2.342,00 (cfr. busta paga sub doc. 16 del convenuto), sopportando spese mensili per il mantenimento mensile dei due figli avuti da precedente matrimonio di € 600,00 (cfr. doc. 17) oltre al 50% delle spese straordinarie, e per finanziamenti a tutt'oggi in essere per debiti pregressi con l'ex moglie e per mutuo già gravante l'abitazione in cui vive con rata di € 646,09 (cfr. doc. 18).Egli nulla ha dichiarato in ordine all'allegazione attorea di essere proprietario di immobili in S. Bonifacio e nulla ha documentato sul punto.
L'attrice SI.ra possiede capacità lavorativa piena, tenuto conto che ha conseguito la Pt_1 laurea in giurisprudenza in Ucraina (doc. 49 attoreo) e al suo arrivo in Italia ha frequentato la scuola professionale di estetica “Anthos Dion” di Verona conseguendo il livello di qualificazione “Formazione superiore” di estetista (doc. 50); la stessa ha poi frequentato la formazione professionale presso l'istituto Adatta di Padova conseguendo l'abilitazione per l'attività di tatuaggio e piercing (doc. 51) necessaria per poter svolgere nel proprio centro il servizio di trucco semipermanente. Svolge la propria attività di estetista a Verona, in via Brunelleschi, 1 (doc. 52 - visura impresa individuale ). Controparte_3 pagina 14 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. CHIARELLO SERENA, Parte_1
come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'Avv. FERRANTE TERESA, come da CP_1
mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 17 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
DI PARTE ATTRICE nel merito
1) accertare e dichiarare che il sig. nato il [...] a [...] CP_1
(Vr) ed ivi residente in [...], C.F. , è C.F._1 padre naturale di nata il [...] a [...] e per Persona_1
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre posta la condotta di totale indifferenza manifestata dal convenuto e il contegno processuale serbato;
2) condannare lo stesso convenuto sig. a corrispondere all'attrice la CP_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo dovuto per il mantenimento, la cura e l'educazione della figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3) condannare il medesimo convenuto sig. al pagamento a favore CP_1 dell'attrice della somma che sarà determinata in via equitativa ex art. 1226 cc a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per il mantenimento e la cura Pt_1 della minore sino alla declaratoria di paternità, per la quota parte di sua Per_1 spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno endofamiliare subito dalla minore;
4) accertato il contegno processuale di parte convenuta, condannare il medesimo sig.
ex art. 96 cpc;
CP_1 in ogni caso, spese e compensi di causa integralmente rifusi.
DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione ex adverso dimessa, così provvedere:
Reietta ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, voglia l'Ill.mo
Giudice:
In via preliminare: Dichiararsi l'inammissibilità dell'odierna domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, per effetto della presunzione di cui all'art. 242 cod.civ. e in quanto la ricorrente – assunto il cognome dal marito sig. (nato in Persona_2
Ucraina il 27.11.1983, residente in [...]) - non è da lui legalmente pagina 2 di 17 separata né divorziata, in Italia. I coniugi sono stati –anche anagraficamente- “nello stesso stato di famiglia” in San Bonifacio, ed il cognome dichiarato all'anagrafe – alla nascita della figlia - anzichè quello materno ( ), consentito Per_1 Persona_3 dalla legge italiana e pur anche ucraina, è stato quello del marito.
Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, voglia il Tribunale – ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – statuire che la odierna ricorrente ha agito in giudizio con malafede o colpa grave e la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio e secondo equità.
Nel merito, in via principale:
In subordine alla declaratoria preliminarmente richiesta, voglia respingersi la domanda principale di accertamento e dichiarazione giudiziale della paternità naturale, proposta dalla signora nei confronti del sig. Controparte_2 CP_1
, dichiarandola infondata - sia in fatto sia in diritto -per i motivi di cui in
[...] narrativa e assolversi, di conseguenza, il convenuto da ogni domanda e da qualsivoglia istanza, per i seguenti motivi:
- il convenuto ha fornito indicazioni anagrafiche che facciano dedurre che la ricorrente non è divorziata in Italia, presumendosi – per l'effetto – la paternità naturale del marito, salvo previo riconoscimento della sentenza straniera in Italia ed esercizio dell'azione legale di cui all'art. 244 cod.civile, da parte del marito, nel termine annuale della relativa efficacia;
- il convenuto ha esibito cospicua documentazione utile ad escludere la sussistenza di motivi gravi, precisi e concordanti che comportino una presunzione di paternità naturale del sig. e che faccia prescindere dall'esperimento della prova CP_1 genetica. A sostegno del rifiuto a sottoporsi alla prova genetica suddetta, inoltre, il sig. ha argomentato e provato la sussistenza di una serie di elementi che non CP_1 devono farlo ritenere ingiustificato o pretestuoso, non sussistendo alcuna gravità, molteplicità o concordanza di presunzioni che – ai sensi dell'art. 2729 cod.civ. – possano farne dedurre comunque la paternità;
In subordine, e cioè nella denegata ipotesi il Tribunale ritenga comunque la paternità naturale dell'odierno convenuto, e in ordine alla richiesta di condanna a corrispondere all'attrice la somma mensile di € 400,00 o quella meglio vista, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento, la cura e l'educazione della figlia minore , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, il Giudice emetta – ad esito del giudizio o, nella non creduta ipotesi, provvisoriamente– un provvedimento che imponga all'odierno pagina 3 di 17 convenuto il versamento di una somma a titolo di mantenimento non superiore ai
200,00 euro mensili, considerate le condizioni economiche documentate a carico dell'odierno convenuto. In tale denegata ipotesi, disponga parimenti l'affido condiviso o - in via d'urgenza o ad esito della fase istruttoria, anche d'ufficio – il temporaneo affido esclusivo dell'odierno convenuto, per quanto ivi argomentato e probando nella fase istruttoria in ordine all'inadeguatezza della madre della piccola , con Per_1 tutti i provvedimenti conseguenti.
In ogni caso – vista la documentata corrispondenza occorsa tra i legali delle parti e, specificamente, rilevato il rifiuto della odierna parte attorea a sottoporsi alla prova genetica eventualmente comprovante la paternità, nei termini proposti dal sig. CP_1
e già prima della nascita della minore , respinga la richiesta giudiziale di Per_1 condanna al pagamento – a favore dell'attrice – della somma da determinarsi in via equitativa, ex art. 1226 cod.civ., avendo la signora – con il suo CP_2 comportamento – ostacolato ella la determinazione dell'eventuale e ivi disconosciuta paternità, prima della nascita della figlia e, per l'effetto, avendo ella determinato l'omesso versamento di una somma a titolo di contributo alle spese. Inoltre, consideri
– già incidentalmente - il danno arrecato e liquidando in eventuale e separato giudizio, all'odierno convenuto, per effetto del sopradetto comportamento dell'odierna attrice.
Vittoria di spese e competenze di lite e, nell'ipotesi di declaratoria dell'inammissibilità dell'odierna istanza giudiziale, condanna per lite temeraria per i motivi supra ampiamente argomentati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale ha dedotto: i) che in data 28/05/20 ha dato Parte_1
alla luce una bambina, denunciata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
San Bonifacio (VR) con il nome di quale figlia nata fuori dal Per_1
matrimonio, riconosciuta dalla sola madre e con attribuzione del cognome materno;
ii) che il padre biologico della piccola è il convenuto Per_1
pagina 4 di 17 , con il quale l'attrice ha intrattenuto una lunga e seria relazione CP_1
sentimentale dall'agosto 2015 all'ottobre 2019, nell'ambito della quale le parti avevano fatto progetti comuni di matrimonio, famiglia e figli;
iii) che il convenuto, alla scoperta della gravidanza nei primi giorni dell'ottobre 2019,
dopo un iniziale momento di entusiasmo in cui ha riconosciuto di essere il padre del nascituro, ha cominciato ad allontanarsi chiedendo all'attrice di interrompere la gravidanza ed ha quindi troncato la relazione amorosa a novembre 2019. Su tali presupposti, l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
e chiesto al Tribunale: 1) l'accertamento che il convenuto è il padre
[...]
naturale della piccola nata il [...] a [...] Persona_1
(VR), con ordine all'Ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) di condannare il convenuto a corrispondere la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento futuro della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) di condannare il convenuto al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226
cod.civ. a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura della minore dalla nascita sino alla declaratoria di paternità, per la quota parte di spettanza del convenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha contestato di CP_1
essere il padre biologico della minore e chiesto al Tribunale: 1) in Per_1
via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, per effetto della presunzione di cui all'art. 242
cod.civ. (cfr. pagg.
2-4 memoria di costituzione in giudizio dep. 03/11/20), pagina 5 di 17 tenuto conto che la ricorrente, coniugata con il SI. del quale ha Persona_2
assunto il cognome, non è da lui legalmente separata né divorziata in Italia;
2)
nel merito e in subordine, respingersi la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale in quanto infondata, atteso che, non essendo la ricorrente divorziata in Italia, si presume la paternità naturale del marito SI.
sino ad esercizio da parte dello stesso dell'azione legale di cui Persona_2
all'art. 244 cod.civ.; 3) in ulteriore subordine, nel caso di accertamento giudiziale della paternità del convenuto, disporsi l'affido condiviso della bambina ad entrambi i genitori, ponendo a carico del convenuto un contributo al mantenimento della minore non superiore a € 200,00 mensili;
4) respingersi la domanda attorea di pagamento di importo per il mantenimento pregresso della minore dalla nascita alla declaratoria di paternità in quanto infondata, per avere l'attrice rifiutato la prova genetica asseritamente chiesta dal convenuto
ante causam e, quindi, determinato ella stessa l'omesso tempestivo pagamento da parte del convenuto del suo contributo al mantenimento della bambina;
riepilogate come sopra le contrapposte posizioni delle parti;
osservato in via preliminare che va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto che ha invocato la presunzione di paternità di cui all'art. 242 cod.civ. a carico del marito dell'attrice, coniugata con il SI. , (cfr. pagg.
2-4 memoria di costituzione in giudizio Persona_2
dep. 03/11/20) in considerazione del fatto che la ricorrente, coniugata con il
SI. del quale ha assunto il cognome, non è da lui legalmente Persona_2
separata né divorziata in Italia;
pagina 6 di 17 osservato, invero, che parte attrice, con nota autorizzata dep. 17/11/20, ha prodotto la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale ucraino in data
24/11/15, passata in giudicato l'08/12/15, tradotta con asseverazione e con apostille (cfr. sentenza sub doc. 13 attoreo), a definizione di giudizio divorzile introdotto dal marito, ed ha, quindi: i) invocato l'art. 64 L. 218/95, che subordina il riconoscimento automatico in Italia della sentenza straniera ove siano rispettate le norme processuali dello stato straniero e se non contraria ad ordine pubblico (richiamando il principio affermato daTrib. Monza sez. IV, 11
aprile 2011, n. 1104 secondo il quale la sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell'Ucraina è valida ed efficace in Italia ove siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e non sia contraria all'ordine pubblico, sicché, ai fini del riconoscimento dell'efficacia della stessa, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui propri passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l'accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell'irreparabilità della crisi coniugale); ii) contestato la rilevanza del rifiuto - segnalato dal convenuto subito doc.
1 - dell'addetto dell'Ufficio anagrafe del Comune di San Bonifacio di annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile (cfr. mail sub doc. 1 del convenuto), trattandosi di caso di omissione di atto d'ufficio;
ritenuto, al riguardo, applicabile il principio di cui all'art. 64 della L. 218/95, che subordina il riconoscimento automatico in Italia della sentenza straniera ove pagina 7 di 17 siano rispettate le norme processuali dello stato straniero e la sentenza non sia contraria ad ordine pubblico;
evidenziato, in tale prospettiva, che la sentenza di divorzio del Tribunale
ucraino, oltre ad essere conforme alla normativa processuale ucraina (che infatti neanche il convenuto assume violata), non contrasta con l'ordine pubblico dell'ordinamento italiano, avendo il giudice ucraino accertato nel merito, nel rispetto delle norme processuali dell'ordinamento ucraino analiticamente richiamate nella sentenza medesima, il venir meno della comunione tra i coniugi e la irreparabilità della crisi coniugale, come si ricava dalla statuizione, del tutto in linea anche con l'ordinamento italiano e i suoi principi di ordine pubblico, che “…entro il periodo della convivenza coniugale
delle parti si era formata fra loro la situazione escludente la possibilità di
convivenza ulteriore, i rapporti coniugali reali sono cessati, riconciliazione delle
parti e mantenimento della famiglia sono impossibili e sarebbero in
contraddizione con gli interessi delle parti. In tali circostanze, il Tribunale
giunge alla conclusione che la famiglia si è disintegrata e il matrimonio esiste
solo in termini formali” (cfr. sentenza del Tribunale ucraino sub doc. 13
attoreo);
ritenuto, poi, che sia del tutto irrilevante ai fini della decisione il rifiuto dell'addetto dell'Ufficio anagrafe del Comune di San Bonifacio di annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile (cfr. mail sub doc. 1 del convenuto, nonché note del convenuto dep. 23/11/20), trattandosi di questione amministrativa, potenzialmente integrante l'omissione di un atto dell'ufficio e,
comunque, estranea all'accertamento sostanziale di cui alla presente causa;
pagina 8 di 17 ritenuto, pertanto, che sia provata in causa la circostanza che l'attrice e il marito SI. risultino legalmente divorziati sin dal 2015 e che, Persona_2
pertanto, l'eccezione preliminare del convenuto di operatività della presunzione di paternità in capo al marito vada respinta perché infondata;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda attorea di dichiarazione giudiziale della paternità, che merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 269 cod.civ.: i) “La prova
della paternità e della maternità è data con ogni mezzo”;
ritenuto dirimente evidenziare che, in corso di causa, il convenuto ha rifiutato di sottoporsi al test genetico che era stato disposto dal giudice ammettendo apposita CTU, come risulta dalla comunicazione inviata dal CTU Dr. , Per_4
che ha evidenziato che “Il giorno dell'inizio delle operazioni si presentava la signora
con la minore , che si sottoponevano al Parte_1 Persona_1
prelievo di campioni biologici mediante tampone salivare (vds. verbale in allegato).
Non si presentava invece il signor , né faceva pervenire alcuna CP_1
comunicazione. Si procedeva pertanto a contattare a mezzo PEC l'Avv. Teresa
Ferrante, procuratore del convenuto, per fissare un'ulteriore data per il prelievo di
campioni biologici di . In data 24 febbraio 2021 lo stesso Avv. Ferrante CP_1
comunicava a mezzo PEC che il signor non era intenzionato a CP_1
sottoporsi al prelievo” [sottolineatura aggiunta: ndr], ed ha concluso nel senso di non potere procedere con le operazioni peritali (cfr. comunicazione del CTU
dep. 27/04/21);
rilevato che il rifiuto del convenuto di sottoporsi al test genetico risulta del tutto ingiustificato, tenuto conto che i motivi che egli ha addotto a sostegno della pagina 9 di 17 decisione di non sottoporsi al test risultano affatto decisivi, traducendosi in affermazioni – in particolare, che prima della nascita sarebbe stata l'attrice a rifiutare il test da lui asseritamente proposto e che le due parti erano asseritamente d'accordo di non avere figli - che, a ben vedere, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione;
ritenuto, infatti, quanto all'asserito rifiuto dell'attrice di sottoporsi, prima della presente causa, ai test genetici asseritamente richiesti dal convenuto stesso,
che: i) nelle controversie relative all'accertamento di paternità, la sede naturale per l'esecuzione dei test genetici è quella della causa incardinata ai fini dell'accertamento di paternità; ii) non è documentato in causa il tipo di test cui il convenuto avrebbe richiesto all'attrice di sottoporsi;
osservato, infatti, che, secondo giurisprudenza consolidata, in seno al giudizio di accertamento della paternità è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. da ultimo Cass. civile sez. I n. 28444 del
12/10/2023);
osservato, inoltre, che, ad ulteriore sostegno del giudizio di fondatezza della domanda attorea, può anche essere evidenziato:
i) che il sig. , dopo aver appreso della gravidanza, ha implicitamente CP_1
ammesso la paternità della minore, come emerge dal messaggio inviato pagina 10 di 17 all'attrice nel quale, in data 21/11/19, egli le scrive “…ti ribadisco che sono
contrario a questa gravidanza perché non ci sono le condizioni necessarie a
garantire un futuro sereno al nascituro”) (cfr. doc. 11 attoreo);
ii) che nella stessa direzione militano anche gli ulteriori elementi indiziari offerti dall'attrice e, in particolare:
-i plurimi messaggi a contenuto amoroso/sentimentale inviati dal convenuto all'attrice sub doc.ti 2-21 e doc 21a e b, nonché doc. 23;
-i messaggi attorei del 22/08/19, dell11/09/19, del 13/10/19, integranti dichiarazioni d'amore risalenti proprio al periodo del concepimento, sub doc. 26;
-il messaggio attoreo sub doc. 22 in cui il convenuto afferma di non escludere figli e matrimonio con l'attrice;
- la registrazione della conversazione tra il convenuto e la sorella dell' attrice in cui egli, confermando che "…è vero che si è pensato di avere figli", sostanzialmente riconosce la paternità, lamentando semplicemente che non sia il momento adatto, per avere egli fatto impegni di spesa importanti prima di venire a conoscenza della paternità, sub doc. 47 attoreo,
-il referto medico sub doc. 27 che fa riferimento alla coppia, poiché alla prima visita ostetrica dell'attrice è andato anche il convenuto;
-la prescrizione di esami ematologici anche per il convenuto sub doc. 28, in relazione alla gravidanza de qua;
-la circostanza che lo stesso convenuto di fatto ammette rapporti sessuali con attrice producendo l'agenza con segnati i giorni dei rapporti sessuali (sub doc. 4 del convenuto), che di fatto coincidono con la data di nascita della bimba, che è nata prematura di 38 settimane (era prevista la sua nascita in data 12/06/20) (cfr. doc.ti 29
e 30);
pagina 11 di 17 -l'ulteriore circostanza che il convenuto ad un certo punto afferma che non vuole proseguire nella relazione, perché non può mantenere un altro figlio (cfr. doc. 31), ed altresì l'affermazione del convenuto sub doc. 33, in cui si legge “…posso aiutarti ma
non posso farmi carico di tutti e tre”;
-la presenza di telefonate registrate in cui il convenuto non nega paternità ma dice di non essere pronto (cfr. doc.ti 34-35-36-37);
iii) che i testimoni escussi in sede di istruttoria hanno ulteriormente suffragato il convincimento del Collegio circa la fondatezza della domanda attorea, tenuto conto che:
a) la teste , conoscente di entrambe le parti, ha confermato che Testimone_1
l'attrice e il marito ucraino sono divorziati e non si frequentano da tempo ed ha riferito di essere a conoscenza del fatto che l'attrice e il convenuto sono stati insieme, che hanno avuto una relazione sentimentale lunga, avendolo potuto apprezzare anche per averli talvolta frequentati insieme (cfr. verbale dell'udienza del 29/03/22);
b) la teste microbiologa, direttrice di laboratorio di analisi Testimone_2
mediche all'epoca dei fatti di causa, cui l'attrice si è rivolta ante causam per avere informazioni e rassicurazioni circa la natura e i rischi del test genetico,
ha riferito che “Il difensore del convenuto mi disse, all'epoca, che il suo
assistito era disponibile a riconoscere la paternità del bambino, a condizione
che fossero fatti gli accertamenti biologici necessari sulla paternità” (cfr.
verbale dell'udienza del 28/06/22);
c) la teste amica di vecchia data dell'attrice, oltre ad avere riferito Testimone_3
che l'attrice e il marito ucraino sono divorziati da molti anni e che, dalla fine del pagina 12 di 17 matrimonio, non ha più visto il marito in casa dell'attrice, ha confermato di essere perfettamente a conoscenza della lunga relazione sentimentale intercorsa tra l'attrice e il convenuto, di avere visionato molte fotografie della coppia mostratele dall'attrice, e di avere in talune occasioni visto personalmente le due parti in atteggiamenti affettuosi tipici di una coppia di fidanzati (cfr. verbale dell'udienza del 28/06/22);
ritenuto, pertanto, che, sulla base di tutti gli elementi sopra evidenziati e del preminente valore del rifiuto ingiustificato del convenuto di sottoporsi al test genetico nel corso della presente causa, la domanda attorea debba essere accolta e debba essere dichiarato che il convenuto è padre CP_1
della minore , nata il [...]; Per_1
osservato che va, quindi, ordinato al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri (registro degli atti di nascita del Comune di San Bonifacio (VR) dell'anno 2020, atto n. 80, p.
1, Serie A);
ritenuto, quanto al cognome, che, ai sensi dell'articolo 277,1 comma, cod.civ.
e dell'art. 262, 2 comma, cod.civ., richiamato dalla prima norma, debba essere accolta la domanda attorea di assunzione da parte della minore del cognome paterno anteponendolo al cognome riportato sull'atto di nascita della CP_1
minore;
così dichiarata giudizialmente la paternità del convenuto nei riguardi della minore;
Per_1
passando alla domanda attorea diretta a disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e ritenutane la fondatezza;
pagina 13 di 17 osservato, invero, che il contegno assunto dall'attore, fin dalla nascita della bambina, di sostanziale negazione della paternità e di totale trascuranza nei confronti dei bisogni morali e materiali della minore, unitamente alla condotta processuale tenuta nella presente causa, in cui il convenuto ha continuato pervicacemente a negare la propria paternità biologica, senza per contro rendersi disponibile all'esame genetico, lasciano emergere l'inadeguatezza genitoriale del SI. e la sua incapacità di assumersi i doveri che il ruolo CP_1
genitoriale gli impone, tanto da consentire di presumere che il modulo di affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per il benessere e la serena crescita della minore , che va, pertanto, affidata in via esclusiva Per_1
alla madre, con collocamento presso la stessa;
ritenuto che sia meritevole di accoglimento, in conseguenza della dichiarata paternità del convenuto, anche la domanda materna di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento futuro della minore;
ritenuto che, dall'esame comparato delle condizioni economico-reddituali di entrambe le parti1, risulti equo porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento della bambina, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat,
di € 300,00 mensili, tenuto anche conto che trattasi di somma analoga a quella che il convenuto sta versando per il mantenimento dei due figli avuti da altro matrimonio in favore della ex moglie e madre dei predetti (cfr. doc.ti 17 e 19bis
del convenuto);
osservato, infine, che merita accoglimento anche l'ulteriore domanda attorea diretta ad ottenere il pagamento dei costi di mantenimento della bambina affrontati dalla madre attrice dalla data della nascita della minore sino alla dichiarazione giudiziale di paternità;
ritenuto che, sulla base di quanto evidenziato ante, corrisponda ad equità
porre a carico del convenuto una somma pari al contributo al mantenimento mensile sopra stabilito (€ 300,00), moltiplicato per il numero di mesi pari all'età
della minore, nata il [...] (48 mesi al 28/05/24 + 8 mesi sino a tutto gennaio 2025, per un totale di 56 mesi), per l'importo complessivo di €
16.800,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria);
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
Vive in abitazione in locazione con la figlia, pagando un affitto mensile di € 510,00 (cfr. contratto di locazione sub doc. 19), oltre a bollette e utenze. pagina 15 di 17 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il convenuto , nato il [...] a [...] CP_1
(VR) e residente in [...], C.F.
, è padre di nata il [...] a C.F._1 Persona_1
San Bonifacio (VR);
2. ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di nascita del Comune di
San Bonifacio - VR dell'anno 2020, atto n. 80, p. 1, Serie A;
3. dispone che la minore assuma il cognome paterno ' CP_1
anteponendolo al cognome riportato sull'atto di nascita della minore medesima;
4. pone a carico del padre convenuto il contributo al mantenimento della minore di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat
e da pagarsi in favore dell'attrice entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
5. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, l'importo complessivo di € 16.800,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
6. condanna il convenuto soccombente a rifondere all'attrice le spese di lite,
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15 % per il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 28/05/24
Il Giudice Estensore pagina 16 di 17 Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il convenuto SI. lavora con contratto a tempo indeterminato per la società CP_1 Erogasmet S.p.A. in Roncadelle (BS), percependo uno stipendio mensile di € 2.342,00 (cfr. busta paga sub doc. 16 del convenuto), sopportando spese mensili per il mantenimento mensile dei due figli avuti da precedente matrimonio di € 600,00 (cfr. doc. 17) oltre al 50% delle spese straordinarie, e per finanziamenti a tutt'oggi in essere per debiti pregressi con l'ex moglie e per mutuo già gravante l'abitazione in cui vive con rata di € 646,09 (cfr. doc. 18).Egli nulla ha dichiarato in ordine all'allegazione attorea di essere proprietario di immobili in S. Bonifacio e nulla ha documentato sul punto.
L'attrice SI.ra possiede capacità lavorativa piena, tenuto conto che ha conseguito la Pt_1 laurea in giurisprudenza in Ucraina (doc. 49 attoreo) e al suo arrivo in Italia ha frequentato la scuola professionale di estetica “Anthos Dion” di Verona conseguendo il livello di qualificazione “Formazione superiore” di estetista (doc. 50); la stessa ha poi frequentato la formazione professionale presso l'istituto Adatta di Padova conseguendo l'abilitazione per l'attività di tatuaggio e piercing (doc. 51) necessaria per poter svolgere nel proprio centro il servizio di trucco semipermanente. Svolge la propria attività di estetista a Verona, in via Brunelleschi, 1 (doc. 52 - visura impresa individuale ). Controparte_3 pagina 14 di 17