Art. 13. Variabilita' dei contributi
Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo ((. . .)) secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annua complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresi' in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all' articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , che dovra' essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge, come modificato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.
La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo ((. . .)) secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento.
La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
((Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma))
Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo ((. . .)) secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annua complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresi' in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all' articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , che dovra' essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge, come modificato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.
La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo ((. . .)) secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento.
La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
((Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma))