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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18799 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott. Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 21693/2020 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Oliva, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grandoni, come da procura in Controparte_1
atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia il 18.1.2012, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi Per_1
la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita di visita per il padre come indicato nel ricorso;
determinarsi un assegno di mantenimento per la figlia a suo carico pari ad euro 800,00 mensili, oltre alle spese per la scuola privata per il ciclo della scuola primaria ed oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente nulla opponendo alla separazione e chiedendo: l'affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
un assegno per la figlia a carico del ricorrente pari ad euro
1.800,00 mensili, oltre al pagamento della rata del mutuo della casa coniugale pari ad euro
1.157,00 mensili (l'assegno chiedeva che fosse commisurato in euro 2.800,00 mensili come comprensivo, in caso, anche della rata di mutuo), oltre alle spese per la scuola privata della minore ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa.
In sede presidenziale, con ordinanza del 6.4.2021, veniva statuito quanto segue: “... valutate complessivamente le risultanze acquisite nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;
rilevato che dal matrimonio contratto in Pescosolido (FR) il 26.7.2008 è nata la figlia il Per_1
18.1.2012; rilevato che i coniugi vivono separati di fatto essendosi il marito da tempo allontanato dalla casa familiare;
ritenuto che
la figlia minore possa essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori non essendo emerse né essendo state prospettate serie limitazioni della capacita' genitoriale degli stessi, in cio' valutate anche le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto che, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, appare rispondente al superiore interesse della figlia minore delle parti prevedere che la stessa sia collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che ha svolto, sin dalla sua nascita, i compiti di assistenza e cura della medesima e che, pertanto, deve essere ritenuta la sua figura genitoriale di riferimento anche in ragione della sua eta', in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto, pertanto, che la casa coniugale deve essere assegnata alla moglie in quanto genitore collocatario della figlia minore, considerato che ivi ha ormai il suo habitat inteso non solo come abitazione ma anche ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni scolastiche ed amicali, in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto che
, d'altro canto, vanno precisati, in difetto di diverso accordo, i periodi di permanenza della figlia minore presso il padre al fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' della stessa ed il rapporto padre figlia prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorra' Per_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa, e comunque, in difetto di diverso accordo, un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledi'dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso l'abitazione materna in caso sospensione dell'attivita' scolastica fino alla mattina successiva con riaccompagno a scuola o presso l'abitazione materna, quando terra' la figlia nel fine settimana, due pomeriggi a settimana indicativamente il martedi ed il giovedi dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva quando non terra' la figlia nel fine settimana, a fine settimana alternati dal venerdi' dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 19.00, durante le festività scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre (facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, durante le festività scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni, facendo in modo che la minore stia con un genitore il giorno di Pasqua e con l'atro genitore il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; rilevato che il marito svolge la sua attivita' lavorativa quale consulente patrimoniale e percepisce un reddito medio netto pari ad euro 5.648,00 mensili calcolato su dodici mensilita', è proprietario del 100% di un immobile sito in Frosinone in Via Fornaci e del 100% di un box in Roma Piazza Caduti della
Montagnola 49, di provvedere la pagamento della rata pari ad euro 1157,00 mensili del mutuo gravante sulla casa familiare intestato alla moglie, vive stabilmente presso l'abitazione della madre ma ha locato una casa per frequentare piu agevolmente la figlio minore per la quale paga un canone pari ad euro
1500,00 mensili, è intestatario di titoli e quote societarie di rilevante valore (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', documentazione reddituale versata in atti anno 2019 e dichiarazioni rese dal predetto nel corso dell'udienza presidenziale) ; rilevato che la moglie svolge la sua attivita' lavorativa presso la Wind Tre e percepisce un reddito pari ad euro 1820,00 per tredici mensilita', vive nella casa familiare di sua proprieta' gravata da mutuo pagato interamente dal marito, è proprietaria pro quota di alcuni immobili improduttivi di reddito, dispone di somme depositate sui conti correnti a lei intestati;
(cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e dichiarazioni rese dalla predetta nel corso dell'udienza presidenziale ); rilevato che dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che il marito in costanza di matrimonio ha sostenuto rilevanti spese per la gestione della casa coniugale gravata da mutuo con rata pagata interamente dal predetto e spese correlate al mantenimento della figlia minore sia ordinarie che straordinarie, che lo stesso, dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, ha continuato a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore euro 800,00 mensili, a pagare il 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, a pagare il 100% della retta della scuola privata della figlia minore,
a pagare la rata del mutuo pari ad euro 1157,00 gravante sulla casa familiare, a pagare il canone di locazione pari ad euro 1500,00 mensili per la casa locata in Roma;
ritenuto, cio' premesso, che appare equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie la somma mensile pari ad euro 2000,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, tenuto conto delle sue complessive condizioni economiche, delle condizioni economiche della resistente, delle presumibili esigenze economiche della figlia rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre quale genitore collocatario;
ritenuto, altresi', equo prevedere che il marito provveda al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore stante la sperequazione reddituale esistente fra le parti;
visto l'articolo 708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita'genitoriale Per_1
congiuntamente assumendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della stessa tenendo conto della sua inclinazione naturale e della sua aspirazione e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso la madre;
Per_1
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorra' previo accordo con Per_1
la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa e comunque in difetto di accordo, un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledi'dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso l'abitazione materna in caso sospensione dell'attivita' scolastica fino alla mattina successiva con riaccompagno a scuola o presso l'abitazione materna, quando terra' la figlia nel fine settimana, due pomeriggi a settimana indicativamente il martedi ed il giovedi dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva quando non terra' la figlia nel fine settimana, a fine settimana alternati dal venerdi' dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 prelevandola presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 19.00, durante le festività scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre (facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, durante le festività scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni, facendo in modo che la minore stia con un genitore il giorno di Pasqua e con l'atro genitore il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
5)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Salvatore Di Giacomo n°2 dalla Controparte_1
quale si è gia' allontanato;
Parte_1
6)pone a carico di un assegno pari ad 2000,00 mensili quale contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia minore da corrispondersi a presso il suo domicilio Per_1 Controparte_1
ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2020, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche (interventi Parte_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia da concordarsi preventivamente e da documentarsi, come Per_1
da Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
…”.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 29.3.2022 emergeva che “L'atteggiamento globale della minore nel corso dei colloqui congiunti con i genitori è complessivamente poco compliante, sebbene risulti una bambina ben orientata Per_1
dal punto di vista cognitivo ed emotivo-affettivo. L'atteggiamento "timoroso" della bambina si esprime attraverso il frequente incrocio di sguardi con il genitore presente.
Emergono indici di un saldo rapporto di fiducia verso entrambi i genitori, e l'atteggiamento relazionale di entrambi nei confronti della minore appare adeguato e competente anche nella funzione di sostegno nei momenti di difficoltà della bambina.
Il colloquio congiunto si svolge in un clima abbastanza sereno, ma Persona_2 si presenta silenziosa e poco disponibile al dialogo. Risponde con voce flebile Per_1
alle domande, rivolgendosi spesso alla madre e chiedendole talvolta di rispondere al posto suo. La madre la descrive come una bambina in generale timida e sensibile, che non ha molte amiche e che svolge assiduamente attività sportiva. La bambina non accenna ad una maggiore disponibilità nemmeno nel corso del colloquio, mostrando unicamente un atteggiamento più dialogico quando la madre viene invitata a parlare dei cugini. , dice la madre, è una bambina sensibile, che si sta avvicinando Per_1
insieme alla scuola al mondo della pittura e che ha espresso predilezione per i quadri di La bambina accetta di dialogare su questo argomento e risponde, seppure Per_3
a monosillabi, citando i suoi quadri preferiti. Verso la fine del colloquio la bambina mostra segni di stanchezza. La madre osserva anche che la bambina si emoziona e la sostiene adeguatamente. mostra disappunto verso la figura materna quando entra Per_1
nel merito del suo atteggiamento "timido". L'atteggiamento prudente e timoroso della bambina appare comunque dotato anche di una certa congruità. E. sembra difendersi
"con convinzione" da un contesto di valutazione che le appare per qualche ragione
"minaccioso". La bambina mostra disappunto rispetto alla possibilità di svolgere il colloquio insieme al padre, o di svolgere un nuovo colloquio come quello appena concluso. Nel congedarsi bruscamente alla fine dell'incontro appare una bambina infastidita, ma emotivamente competente.
Nel colloquio congiunto appare un po' meno difesa, forse anche Persona_4
per aver preso maggiore confidenza con il setting di valutazione. Permane comunque uno stile di comportamento simile a quello dell'incontro con la madre. Il padre riesce
ASL Roma.”.
All'udienza del 17.11.2022 le parti aderivano alle conclusioni della C.T.U., così concordando: “I difensori delle parti aderiscono alle proposte della CTU, rappresentano che le parti hanno concordato una modifica del regime vigente con riferimento al diritto di visita paterno come indicato a pag.25 al punto 6 della CTU nel senso che nel periodo di sospensione dell'attivita' scolastica dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo il padre potra' vedere e tenere con se la figlia minore dal giovedi alla ore 16.00 al lunedi mattina alla ore 12.00, fermo restando quanto previsto in ordine ai quindici giorni di spettanza per ciascuno dei genitori e con riferimento delle vacanze pasquali con le modalita' ivi indicate e rappresentano che la figlia minore ha iniziato un percorso il 23.9.2022…”.
In particolare, la C.T.U. aveva concluso come di seguito riportato: affidamento condiviso, con collocamento della minore presso la madre e con diritto di visita per il padre come concordato dalle parti, cioè “Durante il periodo invernale, il padre frequenterà a settimane Per_1
alterne il martedì e il giovedì, comprensivo del pernotto, prendendola e riaccompagnarla a scuola;
nell'altra settimana il mercoledì, con pernotto, prendendola e riaccompagnandola a scuola e a week-end alterni dal venerdì (alle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.00);
Durante il periodo estivo (inteso come fine/ inizio della scuola) il padre frequenterà la figlia a settimane alterne dal giovedì alle ore 16 al lunedì entro le ore 12.00; nell'altra settimana dal martedì alle ore 16 al venerdì entro le ore 12.
Rispetto alle vacanze di Natale-Capodanno, trascorrerà con ciascun genitore, alternandosi, dal 23 Per_1
dicembre (dall'uscita dalla scuola) fino al 30 sera e dal 30 dicembre sera fino al 6 gennaio alle ore 19. I genitori concordano sull'alternare la frequentazione di i giorni del 24 e 25 dicembre, comprensivi di Per_1
pernotto.
Per le vacanze di Pasqua starà alternativamente dal mercoledì all'uscita di scuola fino al Lunedì Per_1
dell'Angelo - alle ore 10 - con un genitore;
e fino al martedì – alle ore 19 - con l'altro genitore.
Nelle vacanze estive il sig. trascorrerà con 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, mentre Pt_1 Per_1
la sig.ra trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.”. CP_1
Con ordinanza del 23.2.2023 veniva modificato il diritto di visita padre-figlia: “…
rilevato che entrambe le parti hanno aderito alle proposte formulate dal consulente tecnico nominato ed hanno raggiunto un accordo con riferimento all'affidamento, al collocamento ed ai tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, concordando una modifica del regime vigente con riferimento alle modalita' di esercizio del diritto di visita paterno ed, in particolare, hanno concordato che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore durante il periodo scolastico a settimane alternate, una settimana il martedi' ed il giovedi' dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e la settimana successiva il mercoledi' dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nonché durante il periodo di sospensione dell'attivita' scolastica dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo dal giovedi' alle ore 16.00 al lunedi' mattina alle ore 12.00, a settimane alternate, fermo restando quanto gia' previsto con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive e durante le vacanze pasquali;
..”).
In sede di precisazione delle conclusioni, a parziale modifica delle domande svolte: il ricorrente chiedeva di poter versare per la minore euro 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale, nonché di determinare il diritto di visita padre-figlia come ivi meglio specificato, oltre all'autorizzazione al rilascio del passaporto della figlia;
la resistente chiedeva di determinare un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro
2.800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al citato protocollo, con la conferma del diritto di visita come statuito con l'ordinanza detta del 23.2.2023, senza riproporre la domanda di assegnazione della casa coniugale (dunque, da intendersi rinunciata).
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la nuova documentazione depositata con le memorie conclusionali dalla (comunque in seguito alla assunzione in CP_1
decisione della causa), in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria del G.I., in quanto condivisibile, dovendosi anche dare atto, quanto alle ulteriori richieste di accertamento, che “In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.” (Cass., sent. del 7.12.2007, n. 25618).
In ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia, si ritiene che sia nel suo interesse la conferma dei provvedimenti vigenti sopra riportati che, dunque, devono essere confermati, anche con riguardo al diritto di visita paterno durante le vacanze scolastiche.
E', poi, da ritenersi inammissibile la richiesta del relativa all'autorizzazione al Pt_1
rilascio/rinnovo del passaporto, in quanto funzionalmente di competenza del Giudice
Tutelare. Quanto all'aspetto economico, deve rilevarsi quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga, gli estratti conto e le visure camerali, in atti: il svolge attività di libera professione come consulente finanziario ed è titolare di Pt_1
società (due al 100% ed una al 50%, con un dipendente per una società, nessuno per un'altra e tre per la terza, come da dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal e da dichiarazioni della teste compagna del e Pt_1 Testimone_1 Pt_1
dipendente di una delle società), è proprietario al 50% dell'abitazione sita in Frosinone dove vive con la nuova compagna, unitamente alla medesima, del 100% di un'abitazione sita in Atina (FR) dove vive la compagna del padre deceduto ed in vendita (nella memoria conclusionale deduceva di avere stipulato un contratto preliminare prevedendo un prezzo pari ad euro 60.000,00), è titolare di conti correnti con saldi pari ad euro 32.000,00 circa complessivi, nonché di investimenti per euro 43.000,00 circa complessivi (asseritamente indicati nella memoria conclusionale come diminuiti ad euro 6.700,00), risultando avere dichiarato redditi complessivi per l'anno 2021 pari ad euro 78.460,00; dagli estratti conto lo stesso risulta anche avere incassato per i primi tre mesi del 2023 somme per attività professionale, da versamenti in contanti e dividendi delle società, pari ad euro 53.000,00 quanto ad un conto (esclusi i giroconti), pari ad euro 39.064,00 quanto ad un altro conto da versamenti da bonifici e per compensi da una delle sue società (escluso il compenso relativo a mese di dicembre 2022); la è dipendente della con un compenso pari ad euro 2.000,00 CP_1 Parte_2
circa mensili per 13 mensilità, come da buste paga del 2021, in atti (occorre considerare che la stessa non ha aggiornato, come richiesto, la sua posizione reddituale e patrimoniale, se non con documentazione tardivamente depositata e, dunque, inammissibile, come detto, e che la stessa in sede di memoria conclusionale ha indicato il reddito netto percepito nel 2023 come pari ad euro 2.231,00 calcolato su 12 mensilità), è proprietaria della casa dove vive (gravata dal mutuo ivi insistente pari ad euro 1.095,00 mensili, come da ultimo dedotto in sede di memoria conclusionale), nonché al 16,16% di un immobile e di 6 terreni in Pescosolido, all'8,33% di altro terreno e di altri due immobili per la quota del 2,77% siti nel medesimo paese. Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento a carico del per la figlia di cui all'ordinanza presidenziale, pari ad euro 2.000,00 mensili, Pt_1
oltre Istat come maturato, da versarsi alla Ascione entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione da parte del ricorrente del 70% delle spese straordinarie per la minore di cui pure alla citata ordinanza.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, nonché valutata la sostanziale adesione delle parti al regime per la minore di cui alla C.T.U., si ritiene di compensare le spese di lite e di porre quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse della figlia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile o rinunciata, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della stessa tenendo conto della sua inclinazione naturale e della sua aspirazione, e separato solo per le questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Caringi come disciplinato in sede presidenziale, pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat come maturato, somma da corrispondersi alla Ascione entro il g. 5 di ogni mese, ed oltre alla corresponsione da parte del ricorrente del 70% delle spese straordinarie per la minore come indicate pure in sede presidenziale;
-spese di lite compensate quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, poste a carico delle parti al 50% ciascuno.
Così deciso in Roma, 25.11.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott. Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 21693/2020 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Oliva, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grandoni, come da procura in Controparte_1
atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia il 18.1.2012, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi Per_1
la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita di visita per il padre come indicato nel ricorso;
determinarsi un assegno di mantenimento per la figlia a suo carico pari ad euro 800,00 mensili, oltre alle spese per la scuola privata per il ciclo della scuola primaria ed oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente nulla opponendo alla separazione e chiedendo: l'affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
un assegno per la figlia a carico del ricorrente pari ad euro
1.800,00 mensili, oltre al pagamento della rata del mutuo della casa coniugale pari ad euro
1.157,00 mensili (l'assegno chiedeva che fosse commisurato in euro 2.800,00 mensili come comprensivo, in caso, anche della rata di mutuo), oltre alle spese per la scuola privata della minore ed al 70% delle spese straordinarie per la stessa.
In sede presidenziale, con ordinanza del 6.4.2021, veniva statuito quanto segue: “... valutate complessivamente le risultanze acquisite nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;
rilevato che dal matrimonio contratto in Pescosolido (FR) il 26.7.2008 è nata la figlia il Per_1
18.1.2012; rilevato che i coniugi vivono separati di fatto essendosi il marito da tempo allontanato dalla casa familiare;
ritenuto che
la figlia minore possa essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori non essendo emerse né essendo state prospettate serie limitazioni della capacita' genitoriale degli stessi, in cio' valutate anche le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto che, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, appare rispondente al superiore interesse della figlia minore delle parti prevedere che la stessa sia collocata, in via prevalente, presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che ha svolto, sin dalla sua nascita, i compiti di assistenza e cura della medesima e che, pertanto, deve essere ritenuta la sua figura genitoriale di riferimento anche in ragione della sua eta', in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto, pertanto, che la casa coniugale deve essere assegnata alla moglie in quanto genitore collocatario della figlia minore, considerato che ivi ha ormai il suo habitat inteso non solo come abitazione ma anche ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni scolastiche ed amicali, in cio' valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto che
, d'altro canto, vanno precisati, in difetto di diverso accordo, i periodi di permanenza della figlia minore presso il padre al fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' della stessa ed il rapporto padre figlia prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorra' Per_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa, e comunque, in difetto di diverso accordo, un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledi'dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso l'abitazione materna in caso sospensione dell'attivita' scolastica fino alla mattina successiva con riaccompagno a scuola o presso l'abitazione materna, quando terra' la figlia nel fine settimana, due pomeriggi a settimana indicativamente il martedi ed il giovedi dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva quando non terra' la figlia nel fine settimana, a fine settimana alternati dal venerdi' dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 19.00, durante le festività scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre (facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, durante le festività scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni, facendo in modo che la minore stia con un genitore il giorno di Pasqua e con l'atro genitore il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; rilevato che il marito svolge la sua attivita' lavorativa quale consulente patrimoniale e percepisce un reddito medio netto pari ad euro 5.648,00 mensili calcolato su dodici mensilita', è proprietario del 100% di un immobile sito in Frosinone in Via Fornaci e del 100% di un box in Roma Piazza Caduti della
Montagnola 49, di provvedere la pagamento della rata pari ad euro 1157,00 mensili del mutuo gravante sulla casa familiare intestato alla moglie, vive stabilmente presso l'abitazione della madre ma ha locato una casa per frequentare piu agevolmente la figlio minore per la quale paga un canone pari ad euro
1500,00 mensili, è intestatario di titoli e quote societarie di rilevante valore (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', documentazione reddituale versata in atti anno 2019 e dichiarazioni rese dal predetto nel corso dell'udienza presidenziale) ; rilevato che la moglie svolge la sua attivita' lavorativa presso la Wind Tre e percepisce un reddito pari ad euro 1820,00 per tredici mensilita', vive nella casa familiare di sua proprieta' gravata da mutuo pagato interamente dal marito, è proprietaria pro quota di alcuni immobili improduttivi di reddito, dispone di somme depositate sui conti correnti a lei intestati;
(cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e dichiarazioni rese dalla predetta nel corso dell'udienza presidenziale ); rilevato che dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che il marito in costanza di matrimonio ha sostenuto rilevanti spese per la gestione della casa coniugale gravata da mutuo con rata pagata interamente dal predetto e spese correlate al mantenimento della figlia minore sia ordinarie che straordinarie, che lo stesso, dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, ha continuato a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore euro 800,00 mensili, a pagare il 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, a pagare il 100% della retta della scuola privata della figlia minore,
a pagare la rata del mutuo pari ad euro 1157,00 gravante sulla casa familiare, a pagare il canone di locazione pari ad euro 1500,00 mensili per la casa locata in Roma;
ritenuto, cio' premesso, che appare equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie la somma mensile pari ad euro 2000,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, tenuto conto delle sue complessive condizioni economiche, delle condizioni economiche della resistente, delle presumibili esigenze economiche della figlia rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre quale genitore collocatario;
ritenuto, altresi', equo prevedere che il marito provveda al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore stante la sperequazione reddituale esistente fra le parti;
visto l'articolo 708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita'genitoriale Per_1
congiuntamente assumendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della stessa tenendo conto della sua inclinazione naturale e della sua aspirazione e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione;
3)dispone che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso la madre;
Per_1
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore quando vorra' previo accordo con Per_1
la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa e comunque in difetto di accordo, un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledi'dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con prelievo presso l'abitazione materna in caso sospensione dell'attivita' scolastica fino alla mattina successiva con riaccompagno a scuola o presso l'abitazione materna, quando terra' la figlia nel fine settimana, due pomeriggi a settimana indicativamente il martedi ed il giovedi dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva quando non terra' la figlia nel fine settimana, a fine settimana alternati dal venerdi' dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 prelevandola presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica sera alle ore 19.00, durante le festività scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre (facendo in modo che la minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, durante le festività scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni, facendo in modo che la minore stia con un genitore il giorno di Pasqua e con l'atro genitore il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
5)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Salvatore Di Giacomo n°2 dalla Controparte_1
quale si è gia' allontanato;
Parte_1
6)pone a carico di un assegno pari ad 2000,00 mensili quale contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia minore da corrispondersi a presso il suo domicilio Per_1 Controparte_1
ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2020, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche (interventi Parte_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia da concordarsi preventivamente e da documentarsi, come Per_1
da Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
…”.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 29.3.2022 emergeva che “L'atteggiamento globale della minore nel corso dei colloqui congiunti con i genitori è complessivamente poco compliante, sebbene risulti una bambina ben orientata Per_1
dal punto di vista cognitivo ed emotivo-affettivo. L'atteggiamento "timoroso" della bambina si esprime attraverso il frequente incrocio di sguardi con il genitore presente.
Emergono indici di un saldo rapporto di fiducia verso entrambi i genitori, e l'atteggiamento relazionale di entrambi nei confronti della minore appare adeguato e competente anche nella funzione di sostegno nei momenti di difficoltà della bambina.
Il colloquio congiunto si svolge in un clima abbastanza sereno, ma Persona_2 si presenta silenziosa e poco disponibile al dialogo. Risponde con voce flebile Per_1
alle domande, rivolgendosi spesso alla madre e chiedendole talvolta di rispondere al posto suo. La madre la descrive come una bambina in generale timida e sensibile, che non ha molte amiche e che svolge assiduamente attività sportiva. La bambina non accenna ad una maggiore disponibilità nemmeno nel corso del colloquio, mostrando unicamente un atteggiamento più dialogico quando la madre viene invitata a parlare dei cugini. , dice la madre, è una bambina sensibile, che si sta avvicinando Per_1
insieme alla scuola al mondo della pittura e che ha espresso predilezione per i quadri di La bambina accetta di dialogare su questo argomento e risponde, seppure Per_3
a monosillabi, citando i suoi quadri preferiti. Verso la fine del colloquio la bambina mostra segni di stanchezza. La madre osserva anche che la bambina si emoziona e la sostiene adeguatamente. mostra disappunto verso la figura materna quando entra Per_1
nel merito del suo atteggiamento "timido". L'atteggiamento prudente e timoroso della bambina appare comunque dotato anche di una certa congruità. E. sembra difendersi
"con convinzione" da un contesto di valutazione che le appare per qualche ragione
"minaccioso". La bambina mostra disappunto rispetto alla possibilità di svolgere il colloquio insieme al padre, o di svolgere un nuovo colloquio come quello appena concluso. Nel congedarsi bruscamente alla fine dell'incontro appare una bambina infastidita, ma emotivamente competente.
Nel colloquio congiunto appare un po' meno difesa, forse anche Persona_4
per aver preso maggiore confidenza con il setting di valutazione. Permane comunque uno stile di comportamento simile a quello dell'incontro con la madre. Il padre riesce
ASL Roma.”.
All'udienza del 17.11.2022 le parti aderivano alle conclusioni della C.T.U., così concordando: “I difensori delle parti aderiscono alle proposte della CTU, rappresentano che le parti hanno concordato una modifica del regime vigente con riferimento al diritto di visita paterno come indicato a pag.25 al punto 6 della CTU nel senso che nel periodo di sospensione dell'attivita' scolastica dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo il padre potra' vedere e tenere con se la figlia minore dal giovedi alla ore 16.00 al lunedi mattina alla ore 12.00, fermo restando quanto previsto in ordine ai quindici giorni di spettanza per ciascuno dei genitori e con riferimento delle vacanze pasquali con le modalita' ivi indicate e rappresentano che la figlia minore ha iniziato un percorso il 23.9.2022…”.
In particolare, la C.T.U. aveva concluso come di seguito riportato: affidamento condiviso, con collocamento della minore presso la madre e con diritto di visita per il padre come concordato dalle parti, cioè “Durante il periodo invernale, il padre frequenterà a settimane Per_1
alterne il martedì e il giovedì, comprensivo del pernotto, prendendola e riaccompagnarla a scuola;
nell'altra settimana il mercoledì, con pernotto, prendendola e riaccompagnandola a scuola e a week-end alterni dal venerdì (alle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.00);
Durante il periodo estivo (inteso come fine/ inizio della scuola) il padre frequenterà la figlia a settimane alterne dal giovedì alle ore 16 al lunedì entro le ore 12.00; nell'altra settimana dal martedì alle ore 16 al venerdì entro le ore 12.
Rispetto alle vacanze di Natale-Capodanno, trascorrerà con ciascun genitore, alternandosi, dal 23 Per_1
dicembre (dall'uscita dalla scuola) fino al 30 sera e dal 30 dicembre sera fino al 6 gennaio alle ore 19. I genitori concordano sull'alternare la frequentazione di i giorni del 24 e 25 dicembre, comprensivi di Per_1
pernotto.
Per le vacanze di Pasqua starà alternativamente dal mercoledì all'uscita di scuola fino al Lunedì Per_1
dell'Angelo - alle ore 10 - con un genitore;
e fino al martedì – alle ore 19 - con l'altro genitore.
Nelle vacanze estive il sig. trascorrerà con 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, mentre Pt_1 Per_1
la sig.ra trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.”. CP_1
Con ordinanza del 23.2.2023 veniva modificato il diritto di visita padre-figlia: “…
rilevato che entrambe le parti hanno aderito alle proposte formulate dal consulente tecnico nominato ed hanno raggiunto un accordo con riferimento all'affidamento, al collocamento ed ai tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, concordando una modifica del regime vigente con riferimento alle modalita' di esercizio del diritto di visita paterno ed, in particolare, hanno concordato che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore durante il periodo scolastico a settimane alternate, una settimana il martedi' ed il giovedi' dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e la settimana successiva il mercoledi' dall'uscita da scuola con pernotto e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nonché durante il periodo di sospensione dell'attivita' scolastica dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo dal giovedi' alle ore 16.00 al lunedi' mattina alle ore 12.00, a settimane alternate, fermo restando quanto gia' previsto con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive e durante le vacanze pasquali;
..”).
In sede di precisazione delle conclusioni, a parziale modifica delle domande svolte: il ricorrente chiedeva di poter versare per la minore euro 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale, nonché di determinare il diritto di visita padre-figlia come ivi meglio specificato, oltre all'autorizzazione al rilascio del passaporto della figlia;
la resistente chiedeva di determinare un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro
2.800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al citato protocollo, con la conferma del diritto di visita come statuito con l'ordinanza detta del 23.2.2023, senza riproporre la domanda di assegnazione della casa coniugale (dunque, da intendersi rinunciata).
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile la nuova documentazione depositata con le memorie conclusionali dalla (comunque in seguito alla assunzione in CP_1
decisione della causa), in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria del G.I., in quanto condivisibile, dovendosi anche dare atto, quanto alle ulteriori richieste di accertamento, che “In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.” (Cass., sent. del 7.12.2007, n. 25618).
In ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia, si ritiene che sia nel suo interesse la conferma dei provvedimenti vigenti sopra riportati che, dunque, devono essere confermati, anche con riguardo al diritto di visita paterno durante le vacanze scolastiche.
E', poi, da ritenersi inammissibile la richiesta del relativa all'autorizzazione al Pt_1
rilascio/rinnovo del passaporto, in quanto funzionalmente di competenza del Giudice
Tutelare. Quanto all'aspetto economico, deve rilevarsi quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga, gli estratti conto e le visure camerali, in atti: il svolge attività di libera professione come consulente finanziario ed è titolare di Pt_1
società (due al 100% ed una al 50%, con un dipendente per una società, nessuno per un'altra e tre per la terza, come da dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal e da dichiarazioni della teste compagna del e Pt_1 Testimone_1 Pt_1
dipendente di una delle società), è proprietario al 50% dell'abitazione sita in Frosinone dove vive con la nuova compagna, unitamente alla medesima, del 100% di un'abitazione sita in Atina (FR) dove vive la compagna del padre deceduto ed in vendita (nella memoria conclusionale deduceva di avere stipulato un contratto preliminare prevedendo un prezzo pari ad euro 60.000,00), è titolare di conti correnti con saldi pari ad euro 32.000,00 circa complessivi, nonché di investimenti per euro 43.000,00 circa complessivi (asseritamente indicati nella memoria conclusionale come diminuiti ad euro 6.700,00), risultando avere dichiarato redditi complessivi per l'anno 2021 pari ad euro 78.460,00; dagli estratti conto lo stesso risulta anche avere incassato per i primi tre mesi del 2023 somme per attività professionale, da versamenti in contanti e dividendi delle società, pari ad euro 53.000,00 quanto ad un conto (esclusi i giroconti), pari ad euro 39.064,00 quanto ad un altro conto da versamenti da bonifici e per compensi da una delle sue società (escluso il compenso relativo a mese di dicembre 2022); la è dipendente della con un compenso pari ad euro 2.000,00 CP_1 Parte_2
circa mensili per 13 mensilità, come da buste paga del 2021, in atti (occorre considerare che la stessa non ha aggiornato, come richiesto, la sua posizione reddituale e patrimoniale, se non con documentazione tardivamente depositata e, dunque, inammissibile, come detto, e che la stessa in sede di memoria conclusionale ha indicato il reddito netto percepito nel 2023 come pari ad euro 2.231,00 calcolato su 12 mensilità), è proprietaria della casa dove vive (gravata dal mutuo ivi insistente pari ad euro 1.095,00 mensili, come da ultimo dedotto in sede di memoria conclusionale), nonché al 16,16% di un immobile e di 6 terreni in Pescosolido, all'8,33% di altro terreno e di altri due immobili per la quota del 2,77% siti nel medesimo paese. Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento a carico del per la figlia di cui all'ordinanza presidenziale, pari ad euro 2.000,00 mensili, Pt_1
oltre Istat come maturato, da versarsi alla Ascione entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione da parte del ricorrente del 70% delle spese straordinarie per la minore di cui pure alla citata ordinanza.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, nonché valutata la sostanziale adesione delle parti al regime per la minore di cui alla C.T.U., si ritiene di compensare le spese di lite e di porre quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse della figlia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile o rinunciata, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della stessa tenendo conto della sua inclinazione naturale e della sua aspirazione, e separato solo per le questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del Caringi come disciplinato in sede presidenziale, pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat come maturato, somma da corrispondersi alla Ascione entro il g. 5 di ogni mese, ed oltre alla corresponsione da parte del ricorrente del 70% delle spese straordinarie per la minore come indicate pure in sede presidenziale;
-spese di lite compensate quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, poste a carico delle parti al 50% ciascuno.
Così deciso in Roma, 25.11.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi