Articolo 15 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 ottobre 1982
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Versione
15 novembre 1990
Art. 15. Rivalutazione dei redditi

Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonche' per la determinazione della pensione minima i cui all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il ((100)) per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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