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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2573/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19392/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
PU - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06305054704 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia Tari, relativo all'anno 2019, emessa dalla PU RL (Ente impositore Comune di Nola), per un totale di € 3.653,00; a sostegno del ricorso eccepiva la intervenuta prescrizione, la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Deve premettersi che PU S.r.l. è aggiudicataria del servizio di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Nola, giusto contratto i atti, il cui art. 8 precisa la responsabilità della PU nel procedimento di elaborazione, emissione e notifica degli atti.
Il presupposto per la tassa rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione all'inizio del rapporto ed è valida anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche della posizione soggettiva o oggettiva (art. 1 comma 685, legge n. 147/2013).
Nella specie, l'atto impugnato è stato emesso nei termini di cui all'art.1 comma 161 della L. 296/06, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, trattandosi di accertamento per omessa denuncia TARI 2019, la cui dichiarazione andava resa nell'anno 2020
Infatti, per un'omessa denuncia riferita all'anno 2019, l'atto può essere emesso entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, quindi entro il dicembre 2025.
Deve precisarsi che, dal 2020, gli avvisi TARI sono diventati atti impo-esecutivi, aventi valore di titolo esecutivo, da notificarsi, a pena di decadenza, come si è detto, entro il 31 dicembre de quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi del menzionato comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006.
Non è ravvisabile alcun atto prodromico che avrebbe dovuto essere inviato per la regolarità dell'iter procedimentale, stante la natura dell'atto impugnato, come sopra evidenziata
I termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato - i termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in caso di omessa) presentata: trattasi dell'anno successivo a quello in cui doveva essere denunciata l'utenza. A tal fine, e visto il Regolamento del Comune di Nola, per il quale i soggetti passivi della TARI sono obbligati alla dichiarazione di inizio occupazione, possesso, detenzione locali entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, applicandosi ai fini dell'eccepita decadenza il termine quinquennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere fatta, il termine scadeva il 31 dicembre 2025; nella specie l'atto risulta ricevuto dal contribuente in data 08 settembre 2025.
Infondata appare l'eccezione di prescrizione, apprendo evidente, per le considerazioni suesposte, che la stessa non è maturata.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 300,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19392/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
PU - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06305054704 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia Tari, relativo all'anno 2019, emessa dalla PU RL (Ente impositore Comune di Nola), per un totale di € 3.653,00; a sostegno del ricorso eccepiva la intervenuta prescrizione, la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Deve premettersi che PU S.r.l. è aggiudicataria del servizio di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Nola, giusto contratto i atti, il cui art. 8 precisa la responsabilità della PU nel procedimento di elaborazione, emissione e notifica degli atti.
Il presupposto per la tassa rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione all'inizio del rapporto ed è valida anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche della posizione soggettiva o oggettiva (art. 1 comma 685, legge n. 147/2013).
Nella specie, l'atto impugnato è stato emesso nei termini di cui all'art.1 comma 161 della L. 296/06, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, trattandosi di accertamento per omessa denuncia TARI 2019, la cui dichiarazione andava resa nell'anno 2020
Infatti, per un'omessa denuncia riferita all'anno 2019, l'atto può essere emesso entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, quindi entro il dicembre 2025.
Deve precisarsi che, dal 2020, gli avvisi TARI sono diventati atti impo-esecutivi, aventi valore di titolo esecutivo, da notificarsi, a pena di decadenza, come si è detto, entro il 31 dicembre de quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi del menzionato comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006.
Non è ravvisabile alcun atto prodromico che avrebbe dovuto essere inviato per la regolarità dell'iter procedimentale, stante la natura dell'atto impugnato, come sopra evidenziata
I termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato - i termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in caso di omessa) presentata: trattasi dell'anno successivo a quello in cui doveva essere denunciata l'utenza. A tal fine, e visto il Regolamento del Comune di Nola, per il quale i soggetti passivi della TARI sono obbligati alla dichiarazione di inizio occupazione, possesso, detenzione locali entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, applicandosi ai fini dell'eccepita decadenza il termine quinquennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere fatta, il termine scadeva il 31 dicembre 2025; nella specie l'atto risulta ricevuto dal contribuente in data 08 settembre 2025.
Infondata appare l'eccezione di prescrizione, apprendo evidente, per le considerazioni suesposte, che la stessa non è maturata.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 300,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se dovuti