Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/02/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00927/2025REG.PROV.COLL.
N. 07973/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7973 del 2024, proposto dal sig.
NO OL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Vannicelli, Biancamaria Celletti e Sara Berengan e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via Varrone, n. 9;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento e/o l’integrale riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 12997/2024 del 27 giugno 2024, pronunciata sul ricorso R.G. n. 7750/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione di rinuncia all’appello resa in pubblica udienza dal difensore dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Francesco Vannicelli e l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) , 38, 84 e 85, comma 9, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Considerato:
- che con l’appello in epigrafe il sig. NO OL propone appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. IV, n. 12997/2024 del 27 giugno 2024, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal sig. OL, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del c.d. silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza da lui inoltrata in data 7 maggio 2021 al fine di ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno (“ certificado ”) rilasciatogli il 15 giugno 2020 dall’Università di Castellon de la Plana (Spagna) e la condanna del predetto Ministero a provvedere sull’istanza;
- che in particolare il T.A.R. ha evidenziato la tardività del ricorso, siccome proposto oltre il termine indicato dall’art. 31, comma 2, c.p.a. (un anno dal termine di conclusione del procedimento): infatti, tenuto conto che il termine per la conclusione del procedimento nel caso di specie è pari a centoventi giorni, la data di notificazione del ricorso (5 maggio 2023) si pone – osserva il T.A.R. – ampiamente oltre lo spirare del termine annuale di cui al riferito art. 31, comma 2, c.p.a.;
- che nel gravame l’appellante ha contestato il percorso argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, insistendo per la sua riforma e invocando, in particolare, la previsione dello stesso art. 31, comma 2, secondo cui l’azione avverso il silenzio può essere proposta “ fintanto che perdura l’inadempimento ”;
- che in prossimità della camera di consiglio fissata per la discussione della causa si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con atto formale;
- che alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 il difensore dell’appellante ha reso dichiarazione di rinuncia all’appello;
- che il Collegio, preso atto di tale dichiarazione e sentita l’Amministrazione appellata, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto, alla luce della dichiarazione formulata dall’appellante, di dover dichiarare l’appello estinto per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) , 84 e 85, comma 9, c.p.a.;
Ritenuta, da ultimo, di compensare le spese del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., avuto riguardo a ogni circostanza e in particolare tenuto conto della costituzione solo formale del Ministero appellato (avvenuta nell’imminenza della discussione della causa);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO