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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/945
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025, letti gli atti ed esaminati i documenti, rilevato che in data 13 marzo 2025 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società intimata, considerato che la domanda di restituzione (rilascio) dell'immobile svolta dall'intimante nell'intimazione di sfratto (per morosità) è divenuta improcedibile per effetto della dichiarazione di cui sopra, dovendo tale domanda essere coltivata, in sede concorsuale, con apposita istanza (di ammissione al passivo) da proporre ai sensi dell'art. 93 della l.fall. (esplicitamente contemplante, al 1° comma, le domande “di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili”), e dell'art. 103 l.fall. (interamente dedicato a disciplinare i “procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione” proposte in ambito concorsuale);
Essendo quindi, in ultima analisi, rimessa al giudice della procedura concorsuale la disamina dell'azione di restituzione (rilascio) si profilano sufficienti ragioni di (sopravvenuta) improcedibilità della domanda;
Trattandosi di pronuncia dipesa esclusivamente da un fatto sopravvenuto alla notifica dell'intimato sfratto, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda proposta dagli intimanti
- Compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi.
21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gisella Ciniglio
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025, letti gli atti ed esaminati i documenti, rilevato che in data 13 marzo 2025 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società intimata, considerato che la domanda di restituzione (rilascio) dell'immobile svolta dall'intimante nell'intimazione di sfratto (per morosità) è divenuta improcedibile per effetto della dichiarazione di cui sopra, dovendo tale domanda essere coltivata, in sede concorsuale, con apposita istanza (di ammissione al passivo) da proporre ai sensi dell'art. 93 della l.fall. (esplicitamente contemplante, al 1° comma, le domande “di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili”), e dell'art. 103 l.fall. (interamente dedicato a disciplinare i “procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione” proposte in ambito concorsuale);
Essendo quindi, in ultima analisi, rimessa al giudice della procedura concorsuale la disamina dell'azione di restituzione (rilascio) si profilano sufficienti ragioni di (sopravvenuta) improcedibilità della domanda;
Trattandosi di pronuncia dipesa esclusivamente da un fatto sopravvenuto alla notifica dell'intimato sfratto, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda proposta dagli intimanti
- Compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi.
21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gisella Ciniglio
Pagina 1