Articolo 7 della Legge 9 agosto 2023, n. 111
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29 agosto 2023
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24 agosto 2024
Art. 7. Principi e criteri direttivi per la revisione
dell'imposta sul valore aggiunto 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilita' dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 , ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attivita' di interesse generale.
Note all' art. 7:
- La direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 , recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 06 aprile 2022.
Entrata in vigore il 24 agosto 2024
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