Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 368
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 1306 c.c. in materia tributaria

    La Corte ritiene che il principio civilistico di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, sia applicabile anche in materia tributaria, consentendo al coobbligato solidale di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro coobbligato, purché non fondata su ragioni personali. La Corte evidenzia che, in materia di imposta di registro, esiste un unico valore dell'atto che costituisce base imponibile e che tale valore, se stabilito in via definitiva in un giudizio favorevole, è utilizzabile anche dagli altri coobbligati, nonostante un eventuale giudizio sfavorevole a loro conclusosi.

  • Altro
    Nullità dell'atto per mancanza di adeguata e valida motivazione

    La questione è assorbita dall'accoglimento dell'appello sulla base dell'applicabilità dell'art. 1306 c.c.

  • Altro
    Inesistenza ed insussistenza delle imposte e sanzioni pretese per errato calcolo

    La questione è assorbita dall'accoglimento dell'appello sulla base dell'applicabilità dell'art. 1306 c.c.

  • Altro
    Erroneo calcolo dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale basato su valore dei terreni

    La questione è assorbita dall'accoglimento dell'appello sulla base dell'applicabilità dell'art. 1306 c.c., che permette di opporre la sentenza favorevole emessa nei confronti di un coobbligato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 368
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 368
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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