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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
LI TO, TO
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1879/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 01301667 63 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5904/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugna, nei confronti dell'Agenzia Entrate D.P. 2 Napoli e dell' Agenzia Entrate – riscossione, la sentenza 14057/2024 del 12/09/2024 della 28° Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, depositata il 15/10/2024, in causa tra le parti avverso cartella di pagamento con la quale era stata richiesta una maggiore imposta di registro per € 3.950,00, un'imposta ipotecaria per € 11.850,00, un'imposta catastale per € 3.950,00, oltre sanzioni ( € 6.802,00 ed € 17.775,00) ed interessi, per un totale di € 53.523,44, sulla base delle seguenti motivazioni: “controllo tasse e imposte indirette anno 2012 ordinanza Cass.n.17038/5/2020 ruolo n.2023/002229 reso esecutivo in data 16-11-2023 somme dovute a seguito di ordinanza Cass.n. 1738/5/2020 depositata il 13/08/2020 e resa definitiva il
28/01/2021"
Con il ricorso di primo grado veniva contestata la nullità dell'atto per 1) per mancanza di adeguata e valida motivazione;
2) per inesistenza ed insussistenza delle imposte e sanzioni pretese, stante l'erroneo calcolo delle sanzioni;
3) erroneo calcolo dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per essere il valore dei terreni compravenduti considerato dall'Ufficio di € 1.395.000,00, mentre le imposte andavano calcolate su un valore di € 1.130.000,00, giusta sentenza della C.T.P. NA 16697/37/2015, depositata il 07/07/2015, passata in giudicato come da certificato esibito.
Costituitosi in primo grado il contraddittorio, la Corte di prime cure rigettava il ricorso, sull'assorbente presupposto che « 5. L'istante non può invocare, a suo favore, il (previo) passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 16697/37/2015 (che decidendo sul ricorso contro il medesimo atto, proposto da Nominativo_1, acquirente dei medesimi beni e coobbligata solidale dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), aveva rideterminato la base imponibile nella somma di 1.130.000,00 €. Detta questione, concernente l'operatività dell'art. 1306 c.c., attiene, infatti, al merito della pretesa fiscale ed è stata espressamente decisa dalla Corte di cassazione con la citata pronuncia, con la quale è stato precisato che «"In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. Nel caso in cui, pertanto, l'obbligato solidale non abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti, ma si sia limitato ad invocare una pronuncia favorevole a favore del coobbligato solidale, non ancora passata in giudicato, il processo va sospeso o riunito, ove pendente nella stessa fase, grado e davanti al medesimo giudice, in forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento, dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore”) […]» (così Cass., Sez. T., 13 agosto 2020, n.
17083).
In tale direzione, non rileva che l'istante abbia nel presente giudizio fornito prova del (previo) passaggio in giudicato della menzionata sentenza del giudice tributario emessa nei confronti della coobbligata, potendo operare nei confronti della ricorrente, alla luce di quanto sopra detto, solo il giudicato formatasi nei suoi confronti con la pronuncia del Giudice di legittimità».
Si è costituita la DP Napoli 2 la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello, ribadisce la legittimità del proprio operato, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio»
Con memoria di replica, parte appellante contestava le controdeduzioni attoree e ribadiva le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, thema decidendum è l'applicabilità alla fattispecie della regola di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, in base alla quale, nella solidarietà passiva, gli altri debitori possono opporre la sentenza favorevole ottenuta da uno di essi, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
La questione divide da sempre la giurisprudenza e la dottrina (v. Digesta 49.1 De appellationibus et relegationibus;
Digesta 17.1 Mandati vel contra, etc.) ed il legislatore codicistico aveva inteso risolverla distinguendo tra sentenze favorevoli, utilizzabili dai debitori solidali, e sfavorevoli, non valevoli contro i debitori.
Trasferita la questione in ambito tributario, la Cassazione, con sentenza non recentissima (n. 19850 del
12/10/2005 ), ha ritenuto che il condebitore solidale (cui va equiparato il debitore dell'Invim rispetto a quello dell'imposta di registro), rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, cod. civ.,
"opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido, salvo che la pronuncia non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 22885 del 2005; Cass.
n. 14696 del 2008; Cass. n. 14814 del 2011; Cass. n. 9577 del 2013; Cass. n. 31807 del 2019; Cass. n.
6411 del 2021; Cass. n. 21305 del 2022).
Nella fattispecie, sotto il profilo sostanziale il condebitore integra la previsione a lui favorevole di cui all'art. 1306 c.c., sebbene non lo abbia dimostrato nell'ambito del giudizio a lui sfavorevole culminato nella sentenza dedotta ed esibita in atti. Deve dunque valutarsi se il principio sostanziale in base al quale il valore ottenuto in via definitiva da una parte sia utilizzabile dall'altra parte solidalmente responsabile, ad onta della mancata
(completa) deduzione nel relativo processo, che si è pertanto concluso in senso a lui sfavorevole.
Questa Corte ritiene che a tale quesito debba darsi risposta positiva, non solo in attuazione dell'art. 1306 c.
c. ma anche tenendo in debito conto il meccanismo applicativo dell'imposta di registro, per la quale può sussistere un unico valore dell'atto costituente presupposto e base imponibile del tributo. E tale unico valore
è, ragionevolmente, quello ottenuto nel primo giudizio passato in giudicato, nonostante la sussistenza di un successivo giudicato, non di merito ma di rito, peggiorativo per il debitore solidale.
Conforta tale soluzione ermeneutica l'ord. 8 dicembre 2024 n. 31497 della Cassazione, la quale, ricordato che tutte le parti contraenti, in base agli artt. 52 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, come costantemente affermato (Cass., Sez. V, 17 ottobre
2000, n. 13800; Cass., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 24063; Cass., Sez. V, 12 novembre 2014, n. 24098;
Cass., Sez. V, 28 luglio 2015, n. 15958; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1698; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2023, n. 26882), ha altresì affermato l'applicabilità in materia tributaria dei principi civilistici sulle obbligazioni solidali (artt. 1292 ss. cod. civ.), i quali, naturalmente, devono subire i necessari adattamenti per l'influenza sull'assetto del rapporto obbligatorio degli effetti dell'accertamento tributario e della particolare struttura del processo tributario. Secondo la Corte, «..così come l'amministrazione finanziaria può esigere il pagamento dell'intera imposta di registro da un singolo coobbligato, ciascuno di questi può autonomamente impugnare l'accertamento, e questo può autonomamente diventare definitivo nei confronti di ciascun obbligato.
2.3 Tale separatezza e autonomia dei singoli rapporti tra amministrazione finanziaria - creditrice e singoli contribuenti - condebitori solidali si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Anche nel caso della solidarietà tributaria, quindi, ciascun ricorso contro lo stesso accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata trattazione unitaria, e l'unico correttivo alla possibilità di contrastanti giudicati è l'estensione del giudicato più favorevole, secondo il principio enunciato dall'art. 1306 cod. civ. ». La S.C., dunque, ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 1306 c.c. anche all'ipotesi in cui vi siano, come nella fattispecie, due giudicati contrastanti, sancendo la prevalenza di quello più favorevole.
Condividendo tale orientamento, la Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
LI TO, TO
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1879/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 01301667 63 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5904/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugna, nei confronti dell'Agenzia Entrate D.P. 2 Napoli e dell' Agenzia Entrate – riscossione, la sentenza 14057/2024 del 12/09/2024 della 28° Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, depositata il 15/10/2024, in causa tra le parti avverso cartella di pagamento con la quale era stata richiesta una maggiore imposta di registro per € 3.950,00, un'imposta ipotecaria per € 11.850,00, un'imposta catastale per € 3.950,00, oltre sanzioni ( € 6.802,00 ed € 17.775,00) ed interessi, per un totale di € 53.523,44, sulla base delle seguenti motivazioni: “controllo tasse e imposte indirette anno 2012 ordinanza Cass.n.17038/5/2020 ruolo n.2023/002229 reso esecutivo in data 16-11-2023 somme dovute a seguito di ordinanza Cass.n. 1738/5/2020 depositata il 13/08/2020 e resa definitiva il
28/01/2021"
Con il ricorso di primo grado veniva contestata la nullità dell'atto per 1) per mancanza di adeguata e valida motivazione;
2) per inesistenza ed insussistenza delle imposte e sanzioni pretese, stante l'erroneo calcolo delle sanzioni;
3) erroneo calcolo dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per essere il valore dei terreni compravenduti considerato dall'Ufficio di € 1.395.000,00, mentre le imposte andavano calcolate su un valore di € 1.130.000,00, giusta sentenza della C.T.P. NA 16697/37/2015, depositata il 07/07/2015, passata in giudicato come da certificato esibito.
Costituitosi in primo grado il contraddittorio, la Corte di prime cure rigettava il ricorso, sull'assorbente presupposto che « 5. L'istante non può invocare, a suo favore, il (previo) passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 16697/37/2015 (che decidendo sul ricorso contro il medesimo atto, proposto da Nominativo_1, acquirente dei medesimi beni e coobbligata solidale dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), aveva rideterminato la base imponibile nella somma di 1.130.000,00 €. Detta questione, concernente l'operatività dell'art. 1306 c.c., attiene, infatti, al merito della pretesa fiscale ed è stata espressamente decisa dalla Corte di cassazione con la citata pronuncia, con la quale è stato precisato che «"In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. Nel caso in cui, pertanto, l'obbligato solidale non abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti, ma si sia limitato ad invocare una pronuncia favorevole a favore del coobbligato solidale, non ancora passata in giudicato, il processo va sospeso o riunito, ove pendente nella stessa fase, grado e davanti al medesimo giudice, in forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento, dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore”) […]» (così Cass., Sez. T., 13 agosto 2020, n.
17083).
In tale direzione, non rileva che l'istante abbia nel presente giudizio fornito prova del (previo) passaggio in giudicato della menzionata sentenza del giudice tributario emessa nei confronti della coobbligata, potendo operare nei confronti della ricorrente, alla luce di quanto sopra detto, solo il giudicato formatasi nei suoi confronti con la pronuncia del Giudice di legittimità».
Si è costituita la DP Napoli 2 la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello, ribadisce la legittimità del proprio operato, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio»
Con memoria di replica, parte appellante contestava le controdeduzioni attoree e ribadiva le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, thema decidendum è l'applicabilità alla fattispecie della regola di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, in base alla quale, nella solidarietà passiva, gli altri debitori possono opporre la sentenza favorevole ottenuta da uno di essi, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
La questione divide da sempre la giurisprudenza e la dottrina (v. Digesta 49.1 De appellationibus et relegationibus;
Digesta 17.1 Mandati vel contra, etc.) ed il legislatore codicistico aveva inteso risolverla distinguendo tra sentenze favorevoli, utilizzabili dai debitori solidali, e sfavorevoli, non valevoli contro i debitori.
Trasferita la questione in ambito tributario, la Cassazione, con sentenza non recentissima (n. 19850 del
12/10/2005 ), ha ritenuto che il condebitore solidale (cui va equiparato il debitore dell'Invim rispetto a quello dell'imposta di registro), rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, cod. civ.,
"opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido, salvo che la pronuncia non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 22885 del 2005; Cass.
n. 14696 del 2008; Cass. n. 14814 del 2011; Cass. n. 9577 del 2013; Cass. n. 31807 del 2019; Cass. n.
6411 del 2021; Cass. n. 21305 del 2022).
Nella fattispecie, sotto il profilo sostanziale il condebitore integra la previsione a lui favorevole di cui all'art. 1306 c.c., sebbene non lo abbia dimostrato nell'ambito del giudizio a lui sfavorevole culminato nella sentenza dedotta ed esibita in atti. Deve dunque valutarsi se il principio sostanziale in base al quale il valore ottenuto in via definitiva da una parte sia utilizzabile dall'altra parte solidalmente responsabile, ad onta della mancata
(completa) deduzione nel relativo processo, che si è pertanto concluso in senso a lui sfavorevole.
Questa Corte ritiene che a tale quesito debba darsi risposta positiva, non solo in attuazione dell'art. 1306 c.
c. ma anche tenendo in debito conto il meccanismo applicativo dell'imposta di registro, per la quale può sussistere un unico valore dell'atto costituente presupposto e base imponibile del tributo. E tale unico valore
è, ragionevolmente, quello ottenuto nel primo giudizio passato in giudicato, nonostante la sussistenza di un successivo giudicato, non di merito ma di rito, peggiorativo per il debitore solidale.
Conforta tale soluzione ermeneutica l'ord. 8 dicembre 2024 n. 31497 della Cassazione, la quale, ricordato che tutte le parti contraenti, in base agli artt. 52 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, come costantemente affermato (Cass., Sez. V, 17 ottobre
2000, n. 13800; Cass., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 24063; Cass., Sez. V, 12 novembre 2014, n. 24098;
Cass., Sez. V, 28 luglio 2015, n. 15958; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1698; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2023, n. 26882), ha altresì affermato l'applicabilità in materia tributaria dei principi civilistici sulle obbligazioni solidali (artt. 1292 ss. cod. civ.), i quali, naturalmente, devono subire i necessari adattamenti per l'influenza sull'assetto del rapporto obbligatorio degli effetti dell'accertamento tributario e della particolare struttura del processo tributario. Secondo la Corte, «..così come l'amministrazione finanziaria può esigere il pagamento dell'intera imposta di registro da un singolo coobbligato, ciascuno di questi può autonomamente impugnare l'accertamento, e questo può autonomamente diventare definitivo nei confronti di ciascun obbligato.
2.3 Tale separatezza e autonomia dei singoli rapporti tra amministrazione finanziaria - creditrice e singoli contribuenti - condebitori solidali si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Anche nel caso della solidarietà tributaria, quindi, ciascun ricorso contro lo stesso accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata trattazione unitaria, e l'unico correttivo alla possibilità di contrastanti giudicati è l'estensione del giudicato più favorevole, secondo il principio enunciato dall'art. 1306 cod. civ. ». La S.C., dunque, ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 1306 c.c. anche all'ipotesi in cui vi siano, come nella fattispecie, due giudicati contrastanti, sancendo la prevalenza di quello più favorevole.
Condividendo tale orientamento, la Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di entrambi i gradi.