Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Quarto alla Parte_1 C.F._1
Via S.R. Mercadante, 47; rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo Vitulli ed Elisabetta
Principe congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Controparte_1 C.F._2
Cilea, 14 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Grossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 2/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mugnano di Napoli il
3/12/1994, dal quale nasceva una figlia (nata a [...] il [...]), attualmente maggiorenne Per_1
ed indipendente economicamente- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 20 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
il relatore, con ordinanza del 24.2.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli OR nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2831/2018 del Tribunale di Napoli
OR (pubblicata il 9/11/2018), passata in giudicato che ha recepito l' accordo raggiunto dalle parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) la IG.ra libererà e consegnerà la casa coniugale al sig. , unico ed Controparte_1 Parte_1
esclusivo proprietario, finora alla stessa assegnata e abitata unitamente alla LI , entro il Per_1
10 Luglio 2025.
2) Il sig. non corrisponderà alcun assegno di mantenimento alla LI autonoma Parte_1 Per_1
economicamente e trasferitasi a Roma.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 2/2025
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mugnano di Napoli il
3/12/1994 (atto n. 131, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1994) tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate Controparte_1
in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3