Ordinanza cautelare 30 gennaio 2023
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Iolanda Simona Mottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Utg - Prefettura di TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza prot.-OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui la ricorrente è stata sottoposta a visita medica, ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza/decreto prot. n.
-OMISSIS- con la quale, dopo che alla ricorrente a seguito della violazione dell’art. 186 comma secondo lett. B C.d.s., commessa in data -OMISSIS-, veniva irrogata la sospensione della patente di guida categoria B n. -OMISSIS-per mesi 6 (sei) dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, nonché intimata la sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, malgrado l’accoglimento del ricorso innanzi al Giudice di Pace e la restituzione della patente veniva comunque disposta la sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art 119 comma 4 del Codice della Strada, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento;
considerato che detto termine è ormai spirato, non essendo stato il provvedimento sospeso in sede cautelare;
Visto il decreto presidenziale -OMISSIS-, comunicato al difensore di parte ricorrente in data 31.12.2024, con cui è stato rilevato che “ avuto riguardo al termine di efficacia del provvedimento impugnato, ormai decorso, e all’esito negativo dell’istanza cautelare, per esigenze di economia processuale si ritiene opportuno invitare parte ricorrente a valutare, anche ai fini delle spese di lite, se reputi ancora persistente, ai sensi dell’art.100 c.p.c., l’interesse alla decisione della causa nel merito e, in caso affermativo, ad indicarne motivatamente le ragioni, potendosi altrimenti profilare l’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art.73 c.p.a.”;
Considerato che, non essendo pervenuta risposta a detto invito, la causa è stata comunque fissata per la trattazione collegiale all’odierna udienza pubblica;
Considerato che nemmeno all’odierna udienza parte ricorrente ha ritenuto di evidenziare alcun profilo di interesse alla decisione giuridicamente meritevole di tutela, ivi compreso l’interesse all’accertamento incidentale ai fini risarcitori di cui all’art.34 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di condividere i già anticipati profili di sopravvenuto difetto di interesse, non potendo trarre parte ricorrente alcuna utilità dall’eventuale annullamento di un atto che ha già interamente esplicato i propri effetti e non avendo evidenziato la permanenza concreta e attuale di ulteriori profili di interesse alla decisione;
che, infatti, l'interesse a ricorrere va inteso non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito, ma come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, comunque da valutarsi avuto riguardo alla specifica fattispecie, anche morale), attraverso il processo. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1 Cost. (ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall'art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale;
che, con specifico riferimento al processo amministrativo, il legislatore ha normato, oltre all’interesse all’annullamento, anche l’interesse all’accertamento incidentale ai fini risarcitori, del quale secondo i più recenti insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, è sufficiente la mera prospettazione (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 25/02/2025, n. 1632; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, Sentenza, 27/01/2025, n. 1582), che tuttavia nel caso di specie non è avvenuta;
che, in ogni caso, il Collegio non può sostituirsi alla parte nella formulazione di domande non esplicitamente articolate (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sentenza, 17/02/2025, n. 516);
che, pertanto, anche la provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto -OMISSIS- non può essere confermata in quanto, pur sussistendo le condizioni reddituali, l’improcedibilità del ricorso non consente al Collegio di poter confermare i profili di non manifesta infondatezza delle censure dedotte ai fini della conferma della provvisoria ammissione al gratuito patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non conferma la provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nulla per le spese non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.