Articolo 118 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 117Articolo 119
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 luglio 1918
Art. 118.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.
((10))

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AGGIORNAMENTO ((10))
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il termine stabilito [...] dagli articoli 106, n. 1, e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio, di che all'articolo precedente per le scritture private non autenticate, e' portato a dieci anni".
Entrata in vigore il 1 luglio 1918