Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N___10904/2024____ Ruolo Cont
Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 2.04.2025
Depositata il 2.04.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 2.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Caporotundo Sergio Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pugliese Roberto
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Raho Marcello
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n. 059 2024
9012329422000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.09.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 09.09.2024 l'intimazione di pagamento n.
35920180000518428000; 4) 35920180003827309000; 5)
35920190000017625000; 6) 35920190001125335000; 7)
35920190003769969000; 8) 35920190005164060000; 9)
35920210000623808000; 10) 35920220000756819000; 11)
35920220003708555000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9
e 10 l. 335/1995, l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973, la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la prescrizione e la decadenza nonché la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che eccepiva Controparte_3
l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva che deduceva la regolare notifica degli avvisi CP_2 di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini ex art 68 d.l. 18/2020 e successive modifiche. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 2.04.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Va premesso che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett.
a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma
19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Tanto premesso parte resistente ha documentato la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 05920249012329422000 ed in particolare:
1) 35920160003508416000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
01.12.2016; 2) 35920170001109504000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
26.09.2017;
3) 35920180000518428000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
09.07.2018;
4) 35920180003827309000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
07.01.2019;
5) 35920190000017625000 è stato notificato a mezzo pec il
17.01.2019;
6) 35920190001125335000 è stato notificato a mezzo pec il
04.07.2019;
7) 35920190003769969000 è stato notificato a mezzo pec il
27.11.2019;
8) 35920190005164060000 è stato notificato a mezzo pec il
16.01.2020;
9) 35920210000623808000 è stato notificato a mezzo pec il
07.11.2021;
10) 35920220000756819000 è stato notificato a mezzo pec il
25.07.2022;
11) 35920220003708555000 è stato notificato a mezzo pec il
30.12.2022.
Inoltre, la conventa ha Controparte_1 compiutamente documentato la notifica di validi atti interruttivi
Cont della prescrizione. In particolare, ha dimostrato che:
- per il credito portato dall'avviso di addebito n. 1)
35920160003508416000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0592019003412431000 effettuata a mezzo pec il
26.04.2019, dall'intimazione di pagamento n. 0592022901676744000 notificata a mezzo pec in data 02.03.2022, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202200005191000 notificata a mezzo pec il 09.01.2023, dall'intimazione di pagamento n. 05920239009131754000 notificata il 18.09.2023 ed infine dall'intimazione oggetto del presente giudizio;
- per il credito portato dall'avviso di addebito 2)
35920170001109504000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0592019003412431000 effettuata a mezzo pec il
26.04.2019, dall'intimazione di pagamento n. 0592022901676744000 notificata a mezzo pec in data 02.03.2022 e dall'intimazione di pagamento n. 05920239009131754000 notificata il 18.09.2023 ed infine dall'intimazione impugnata;
- per il credito portato dagli avvisi di addebito 3)
35920180000518428000, 4) 35920180003827309000 e 5)
35920190000017625000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0592022901676744000 notificata a mezzo pec in data
02.03.2022 e successivamente con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920239009131754000 notificata il 18.09.2023 e, infine, dall'intimazione impugnata;
- per il credito riportato negli avvisi di addebito 6)
35920190001125335000, 7) 35920190003769969000 e 8)
35920190005164060000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0592022901676744000 notificata a mezzo pec in data
02.03.2022, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202200005191000 notificata a mezzo pec il 09.01.2023, dall'intimazione di pagamento n. 05920239009131754000 notificata il 18.09.2023 ed infine dall'intimazione oggetto del presente giudizio;
- per il credito portato dagli avvisi di addebito 9)
35920210000623808000 e 10) 35920220000756819000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202200005191000 notificata a mezzo pec il 09.01.2023 e dall'intimazione di pagamento n. 05920239009131754000 notificata a mezzo pec il 18.09.2023 e dalla notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che per il credito riportato nell'avviso di addebito n. 11) 3592022000378555000 la prescrizione non è maturata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica del detto avviso (effettuata il 30.12.2022) e la notifica dell'intimazione n.
059202490123294220000 (effettuata il 09.09.2024).
Alla luce di quanto sopra non può dirsi maturata la prescrizione del credito.
*
Va altresì disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 perché eseguita da soggetto non abilitato.
La parte opponente ha sostenuto che l'Agente della Riscossione e l' non possono procedere alla notifica degli atti direttamente CP_2 mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo necessario l'intervento dei soggetti abilitati ex art. 26 DPR 602/70. La doglianza è infondata.
La questione in diritto è già stata risolta, in senso contrario alla tesi di parte opponente, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto -in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.
Ad ogni buon conto, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato notificato a mezzo PEC.
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Appare altresì infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014);
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Deve ritenersi infondata anche l'eccezione relativa alla nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione alla luce dell'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (sic Cass. 26053/2015, 6199/2015, 6610/2013). Ad ogni modo l'art 12 dpr 602/73 allorché disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli non prevede alcuna specifica sanzione specifica di nullità in caso di mancata sottoscrizione operando la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all' organo da cui promana”.
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Va infine disattesa l' eccezione relativa alla nullità dell' atto impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Va infatti rilevato che “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive
o gli interessi compensativi, previste per l' omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento, in funzione di rafforzamento dell' obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall' Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l' imputabilità e la colpa dell' inadempimento (v. cass. Lav. n 17507/2008)”.
Ne consegue tali interessi costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento e risultano correttamente calcolati ex art 30 DPR
602/73 tramite meri calcoli matematici.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori CP_2 come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Lecce, 2.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa