Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 876 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti, Angela Maria Laganà e Dario Cosimo
Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola di con sede in Caraffa del Controparte_2
Bianco (RC), nell'anno 2012, dal 25/07/2012 al 31/12/2012, per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione dei terreni;
piantumazione; coltivazione e raccolta di ortaggi;
pulizia del caseificio e confezionamento dei formaggi;
pulizia delle attrezzature da lavoro;
- che, con provvedimento del 12/07/2021, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012;
- che, avverso la cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo SI. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito:
1)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di per l'anno 2012 per un totale Controparte_2
di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2012 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e 3
dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
4)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'avvenuta cancellazione del rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 2540/2023), depositato in data 18/07/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha impugnato i seguenti avvisi di addebito: n.
39420230000758364000 del 9/06/2023 (“indebito N. 17559438 – DS AGR n.
2013591414686 relativa all'anno 2012), n. 39420230000759677000 del
9/06/2023 (“indebito N. 17559720 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var –
10/03/2020” – INDENNITA' DI MALATTIA n. 6791 IMM relativa all'anno
2013), n. 39420230000759778000 del 9/06/2023 (indebito N. 17559742 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” – INDENNITA' DI
MALATTIA n. 6791 IMM relativa all'anno 2013), formulando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare A) a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la SI.ra
, bracciante agricola, a seguito dell'esecuzione per una somma Parte_1
cospicua; in ogni caso è allo stato pendente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione che ha dato scaturigine all'indebito impugnato, e che si pone 4
certamente come questione pregiudiziale alla vicenda che qui ci occupa;
B) accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non può considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito n. n. 39420230000758364000, 39420230000759677000 e n.
39420230000759778000 tutti del 9/06/2023, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria,
e per tutti i motivi indicati;
3. Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare l' in Persona del Legale CP_1
Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 876/2022 e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 4391/2023), depositato in data 29/12/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha impugnato l'avviso di addebito n.
39420230001412705000 del 24/10/2023 (“indebito N. 17559720 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” – INDENNITA' DI MALATTIA
n. 6791 IMM relativa all'anno 2013), formulando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare A) a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la SI.ra , bracciante agricola, a Parte_1 5
seguito dell'esecuzione per una somma cospicua;
in ogni caso è allo stato pendente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione che ha dato scaturigine all'indebito impugnato, e che si pone certamente come questione pregiudiziale alla vicenda che qui ci occupa;
B) accertare e dichiarare la nullita' degli avvisi di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non puo' considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 39420230001412705000 del 24.10.2023, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3. Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare l' in CP_1
Persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con i procedimenti recanti N.R.G. 876/2022 e 2540/2023
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 06/06/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti sopra richiamati, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 6
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione/mancata iscrizione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare 7
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma può rappresentare al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola Controparte_2
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2012 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' presso CP_1
l'azienda di relativi al periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020. Controparte_2 8
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, nel corso dell'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità del titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione del numero di braccianti dichiarato sarebbe stata del tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso dell'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Pertanto, alla luce della inesistente documentazione rinvenuta, delle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni della loro assenza), della carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo 9
familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre del CP_2
2011 al II trimestre 2020.
In merito, appare inconferente la circostanza che l'accesso sia stato eseguito in epoca successiva alla denuncia dei rapporti di lavoro cancellati, in quanto l'ispezione non si è svolta esclusivamente sulla base di un accesso ispettivo sui terreni dell'azienda, ma sulla base dell'esame di tutta la documentazione relativa all'attività dell'azienda nel corso degli anni, rispetto al contenuto della denuncia aziendale.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, con riferimento all'odierna ricorrente.
Infatti parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato nell'anno 2012 dal 25/07/2012 al 31/12/2012 per 102 giornate, dal lunedì al sabato, per 7 ore al giorno (dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo, dalle 6:00 alle 14:00 nei mesi più caldi), percependo una retribuzione giornaliera di € 45,00, occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ali gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantumazione della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione, della pesatura e della sistemazione nelle cassette del raccolto, della pulizia all'interno del caseificio, del confezionamento del formaggio in sacchetti sotto vuoto, della pulizia delle attrezzature per la mungitura.
Orbene, il teste che ha riferito di aver lavorato alle Testimone_1
dipendenze dell'azienda agricola nel 2012 per 102 giornate Controparte_2
lavorative da luglio/agosto fino a fine anno e che la ricorrente avrebbe lavorato più o meno nello stesso periodo, in ordine alle mansioni svolte, ha dichiarato in maniera vaga che: “io e la ricorrente facevamo le stesse cose: lavoravamo nel 10
caseificio o sui terreni;
non sempre lavoravamo insieme;
eravamo in quel periodo circa una quindicina di dipendenti;
nel caseificio lavavamo le cose che si sporcavano mentre la moglie del proprietario faceva il formaggio;
sui terreni raccoglievamo gli ortaggi e li mettevamo nelle cassettine, o li piantavamo;
inoltre nel mese di settembre ottobre si piantava la scarola, o i finocchi a seconda del periodo;
inoltre mettevamo il nailon per le piantine e sistemavamo i tubicini per l'acqua”; inoltre, con riferimento alla sottopozione al potere datoriale, in maniera altrettanto generica il teste ha riferito che “Ci diceva cosa fare il SI. che veniva in azienda ogni mattina” circostanza Controparte_2
dalla quale non si evince l'esercizio di un potere datoriale da parte del SI.
che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si CP_2
limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro).
Inoltre il teste ha smentito quanto dichiarato in ricorso in ordine alla retribuzione percepita, non confermando, peraltro, di aver effettivamente visto il datore di lavoro consegnare dei soldi a titolo di retribuzione alla ricorrente, riferendo che: “Io venivo pagata 35/36 euro a giornata;
: penso che la SI.ra
venisse pagata allo stesso modo;
ci pagava il SI. non ho Parte_1 CP_2
mai visto il SI. dare dei soldi alla SI.ra ; eravamo pagati CP_2 Parte_1
in contanti e il SI. ci dava degli acconti ogni 15 giorni e se vi era CP_2
bisogno chiedevamo altri acconti;
io avevo regolare bista paga”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “il datore di lavoro mi ha detto che
c'erano in corso delle indagini, ma ancora non c'era nessuna cancellazione delle giornate lavorative denunciate e spero che non ci sarà; non ho cause pendenti nei confronto dell' e non ho mai incontrato un avvocato per CP_1
questa problematica;
fino ad ora non ho avuto notizie di cancellazioni delle giornate che io ho svolto per l'azienda . CP_2 11
Orbene, questo giudicante, in virtù della sussistenza di piste probatorie gravi e concordanti, emerse anche dall'istruttoria e dalle quali si desume che il teste è stato oggetto di accertamento, nell'esercizio dei proprio poteri ufficiosi, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019), ha verificato, mediante la consultazione dell'applicativo SICID, che la SInora
nata a [...] il [...] (come da CI AU0003906), ha CP_3
intrapreso un giudizio dinanzi a questo Tribunale e pendente dinanzi ad altro giudicante (N.R.G.865/2022) avente ad oggetto la contestazione del mancato riconoscimento delle giornate agricole denunciate per l'azienda CP_2
per l'anno 2012.
[...]
Ancora il teste che ha dichiarato di aver lavorato insieme Testimone_2
alla ricorrente nell'anno 2012 alle dipendenze dell'azienda Controparte_2
non ha confermato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di 102 giornate lavorative per i periodi dedotti in ricorso, riferendo che: “ io svolgevo 102 giornate lavorative ogni anno;
nell'anno 2012 io ho lavorato da agosto a dicembre;
la SI.ra ha lavorato nello stesso periodo;
non so quante Parte_1
giornate lavorative abbia svolto la SI.ra ; ricordo di averla vista Parte_1
lavorare nel periodo in cui io lavoravo lì; quando io lavoravo lei c'era”.
Pertanto, il teste non ha confermato i periodi lavorativi riferiti in ricorso
(avendo la ricorrente riferito di aver lavorato da luglio a dicembre, mentre il teste ha riferito di aver lavorato da agosto a dicembre e che la ricorrente ha lavorato nello stesso periodo), né il numero di giornate lavorative dedotte in ricorso.
Altrettanto generica è stata la testimone in ordine all'attività e alle mansioni svolte, dichiarando che: “l'azienda allevava animali: vi erano 350/400 caprini;
poi vi erano mi sembra anche 3 o 4 bovini;
l'azienda si occupava anche della coltivazione degli ortaggi;
vi era anche il caseificio e si faceva il formaggio;
Io e la ricorrente facevamo gli stessi lavori: pulivamo gli attrezzi che servivano per la mungitura degli animali;
aiutavamo la proprietaria a fare 12
il formaggio e metterlo nelle celle;
raccoglievamo i pomodori le melanzane;
e la lattuga e li mettevamo nelle cassette;
preparavamo il terreno per altre piantagioni”.
Inoltre, con riferimento alla sottopozione al potere datoriale, in maniera altrettanto imprecisa ha riferito che “ci diceva cosa fare il SI. quando CP_2
arrivavamo in azienda diceva ad ognuno di noi cosa fare;
la mattina era presente in azienda o lui o sua moglie” circostanza dalla quale non si evince l'esercizio di un potere datoriale da parte del SI. che connota la CP_2
sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro).
Inoltre, il teste non ha confermato quanto dichiarato in ricorso in ordine alla retribuzione percepita, riferendo che: “mi sembra che ero pagata intorno ai
35 euro a giornata;
non so quanto venisse paga la SI.ra ma penso Parte_1
che venissero pagati tutti allo stesso modo;
venivo pagata in contanti;
a volte chiedevo un acconto se mi serviva;
non ricordo se avevo busta paga e non ho più documenti di quegli anni perché li ho buttati”.
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate dall' tutte le CP_1
giornate denunciate per l'azienda ho fatto causa all' per la CP_2 CP_1
cancellazione e la causa è ancora in corso;
non so se la SI.ra sia Parte_1
stata chiamata come testimone nella mia causa”.
Allo stesso modo il teste ha dichiarato che: “nel 2012 ho Testimone_3
lavorato per l'azienda da luglio a dicembre per 102 giornate CP_2
lavorative; la SI.ra ha lavorato nello stesso periodo;
penso che Parte_1
abbia svolto il mio stesso numero di giornate. Nell'azienda vi erano dei campi dove noi raccoglievamo gli ortaggi: vi erano peperoni, lattuga, pomodori carote;
inoltre vi erano dei campi con il fieno;
vo era un caseificio dove si produceva il latte che era gestito dalla moglie del titolare;
vi erano inoltre delle 13
capre e delle mucche, all'incirca 300 340 capi di bestiame, ma non ricordo il numero preciso. Io e la ricorrente facevamo lo stesso lavoro: aiutavamo la moglie del titolare, se ce lo diceva il titolare, per la mungitura per la pulizia del laboratorio;
inoltre lavoravamo nei campi, pulivamo raccoglievamo gli ortaggi li pesavamo e li mettevamo nelle cassette così gli uomini le prendevano. lavoravamo 7 ore ogni giorno: in inverno dalle 7:00 alle 15:00; in estate invece lavoravamo dalle 6:00 alle 14:00. Avevamo sempre una pausa di un'ora; lavoravamo dal lunedì al sabato. Ci diceva cosa fare il SI. ; ogni CP_2
mattina ci riunivamo e ci diceva cosa fare;
a volte andavamo nei campi altre volte aiutavamo la SInora nel caseificio;
eravamo all'incirca 14 o 15 dipendenti”.
Pertanto, la testimone è stata generica in ordine all'attività e alle mansioni svolte, nonché in ordine all'esercizio del potere datoriale da parte del datore di lavoro che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro).
Nondimeno, il teste ha smentito quanto riferito nel ricorso in ordine all'ammontare della retribuzione percepita e la cadenza con cui veniva corrisposta (avendo la ricorrente riferito di aver percepito una retribuzione di €
45 a giornata, corrisposta ogni 14 giorni), dichiarando che: “venivo pagata 35 euro giornata;
credo che anche la SI.ra venisse pagata allo stesso Parte_1
modo; ci pagava il SI. ci pagava ogni settimana in contanti;
io avevo CP_2
la busta paga”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative svolte nel 2012 per l'azienda ho fatto causa all' per la CP_2 CP_1
cancellazione che è ancora in corso;
penso che la SI.ra sia stata Parte_1
chiamata come testimone nella mia causa;
non sono se la mia causa sia ancora stata trattata”. 14
Ancora il teste che ha dichiarato di aver lavorato alle Testimone_4
dipendenze dell'azienda nel 2012 per 102 giornate da luglio a Controparte_2
dicembre, con riferimento alla presenza della ricorrente in azienda ha genericamente dichiarato: “ho lavorato lì da luglio a dicembre, per 102 giornate lavorative;
ho visto la ricorrente diverse volte in quel periodo” laddove la circostanza di aver visto la ricorrente “diverse volte” (un numero di volte non precisato e non esattamente collocato nel tempo) non implica che la stessa fosse una dipendente dell'azienda, sottoposta al vincolo della subordinazione.
Inoltre, il teste riferendo in ordine alla propria attività che non si svolgeva a contatto con la ricorrente (“Io lavoravo nei campi e pulivo il terreno, mi occupavo della pulizia degli alberi, delle recinsioni e ogni tanto portavo al pascolo gli animali, ossia le capre le pecore e qualche bovino;
tali animali erano presso l'azienda”), ha dichiarato che: “la SI.ra lavorava Parte_1
dentro dove si faceva la mungitura e si facevano i formaggi;
vi era un caseificio, più o meno;
ho visto la SI,ra lavorare sempre nel caseificio anche Parte_1
nel periodo della raccolta degli ortaggi” rimarcando che: “che io ricordi non ho mai visto la ricorrente lavorare fuori dal caseificio”, smentendo quanto dedotto dalla stessa ricorrente che, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato anche sui terreni, occupandosi della pulizia della preparazione e anche della raccolta degli ortaggi.
Altrettando impreciso è stato il teste in ordine agli orari di lavoro e all'obbligo, in capo alla ricorrente, di rispettare un orario di lavoro nonché in ordine alla sottoposizione al potere datoriale del SInor (che non si CP_2
evince dalle dichiarazioni del teste), riferendo che: “io lavoravo dalle 7:00 alle
15:00 in inverno;
in estate lavoravo dalle 6:00 alle 16:00; avevo una pausa pranzo in estate alle 11:00 e in inverno alle 12:00; lavoravo dal lunedì al sabato;
non ricordo l'orario di lavoro della SI.ra , la vedevo lì ma Parte_1
non so a che ora iniziava;
mi diceva cosa fare il titolare la mattina quando 15
arrivavo; quando arrivavo la mattina vi era anche la SI,ra ; non ho Parte_1
mai visto il SI. dire cosa fare alla SI.ra ”. CP_2 Parte_1
Inoltre il teste ha smentito quanto dichiarato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo con riferimento all'ammontare della retribuzione percepita, dichiarando, alla pari degli altri testi escussi e diversamente da quanto riferito nel ricorso introduttivo, che: “venivo pagato 35 euro al giorno, ogni 14/ 15 giorni;
mi pagava il SI. mi pagava in contanti e avevo busta paga” e CP_2
dichiarando, con specifico riferimento alla ricorrente: “on so quanto venisse pagata la SI.ra , non ho mai visto il SI. pagare la SI.ra Parte_1 CP_2
”. Parte_1
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' le giornate lavorative svolte per l'azienda per gli anni 2011 e CP_1 CP_2
2012; personalmente non ho fatto causa all' per la cancellazione ma se ne CP_1
è occupata l'azienda; personalmente non ho cause in corso nei confronti dell' . CP_1
Orbene, questo giudicante, in virtù della sussistenza di piste probatorie gravi e concordanti emerse anche nel corso dell'istruttoria e dalle quali si desume che il teste è stato oggetto di accertamento, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del
17/12/2019) ha verificato, mediante la consultazione dell'applicativo “consolle del magistrato”, che il SI. nato a [...] il [...], Testimone_4
ha intrapreso, nei confronti dell' un giudizio dinanzi a questo Tribunale, CP_1
pendente dinanzi a questo giudicante (N.R.G.879/2022) avente ad oggetto la contestazione del mancato riconoscimento delle giornate agricole denunciate per l'azienda per gli anni 2011 e 2012. Controparte_2
Orbene, le dichiarazioni rese dai tesi escussi non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze con riferimento ai periodi lavorativi (che non coincidono tra loro né con i periodi dichiarati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo), alle mansioni svolte (avendo alcuni testi 16
riferito che la ricorrente lavorava sui terreni e genericamente che si occupava delle pulizie nel caseificio e altri, tra cui il teste che la stessa lavorava Tes_4
esclusivamente nel caseificio e mai sui terreni), considerando che non vi è concreta traccia nel verbale ispettivo dell'attività riferita e che non risultano chiari né il tipo di lavoro svolto, né le tempistiche necessarie per alcune attività.
Inoltre, i testi hanno dichiarato di non aver sempre lavorato con la ricorrente e non hanno riferito gli elementi essenziali che connotano il rapporto di lavoro subordinato (avendo genericamente dichiarato di averla vista “diverse volte” e di non aver visto il datore di lavoro impartire ordini alla stessa, o consegnarle dei soldi a titolo di retribuzione e di non conoscere l'orario di lavoro che la stessa avrebbe dovuto rispettare); ancora, i testi hanno riferito di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 35,00, mentre la ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 45,00.
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda per l'anno Controparte_2
2012, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi sono stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto alla ricorrente e che gli stessi abbiano intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dell' aventi ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati CP_1
per l'azienda mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, CP_2
all'esito positivo della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai 17
sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno una un giudizio incardinato nei confronti dell e hanno subito la cancellazione CP_1
delle giornate agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano contemporaneamente controversie in corso contro l' per le CP_1
medesime ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima 18
azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione del CP_1
rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la ditta nei periodi dedotti in Controparte_2
ricorso, riferendo in maniera incongruente e non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, che non coincidono esattamente tra loro né coincidono con i periodi riferiti in ricorso, in ordine alle mansioni svolte, al rispetto di un orario di lavoro, alla retribuzione percepita: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività eSIua, gestibile con il lavoro familiare e con qualche aiuto occasionale, offerto, in caso di necessità, da un paio di lavoratori annui.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte, con conseguente rigetto anche delle domande aventi ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di addebito derivati dall'indebita percezione di prestazioni collegate ai rapporti di lavoro oggetto di cancellazione.
Infatti, i crediti cristallizzati negli avvisi di addebito impugnati sono legittimi e incontestabili, con conseguente integrale rigetto dell'opposizione proposta. 19
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 876/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in
€ 4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 20/02/2025
Il giudice 20
Dott.ssa Maria Fenucci