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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: annullamento – risoluzione - risarcimento danni da intermediazione nell'acquisto di prodotti finanziari
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Lambiasi, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Nicolini, come CP_1 da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2023, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/10/2017 Parte_1 esponeva di aver acquistato obbligazioni Grecia per un importo complessivo di euro 162.000,00 nell'arco temporale tra il 15.12.2009 e il 12.1.2010 su consiglio dell'addetto titoli della il quale le aveva garantito la CP_1 bontà e la certezza dell'investimento. Allegava che successivamente la banca aveva scambiato i titoli acquistati dall'attrice con altri titoli aventi valore nominale di euro 74.000,00 ed il tutto senza il consenso dell'attrice e senza che la banca avesse raccolto dalla risparmiatrice tutte le informazioni previste dalla MIFID sugli obiettivi di investimento e senza segnalare alla cliente l'inadeguatezza delle operazioni di investimento. Per tali motivi chiedeva al giudice di annullare i contratti di acquisto delle obbligazioni per errore essenziale e/o dolo, dichiarare nulli per violazione di norme imperative e di condannare la alla restituzione delle somme investite, oltre spese, CP_1 commissioni, imposte, interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, chiedeva di dichiarare la risoluzione dei contratti per grave inadempimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 della convenuta, con condanna della stessa alla restituzione delle somme incassate, commissioni e spese, imposte oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via alternativa, accertate le violazioni di legge compiute dalla convenuta banca nella fase precontrattuale del collocamento del prodotto finanziario o l'inadempimento agli obblighi contrattali, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, anche ai sensi dell'art. 2043
c.c. o con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che Controparte_1
l'attrice ebbe ad acquistare le obbligazioni Grecia in sei tranches dal
15.12.2009 al 27.12.2011 e segnatamente:
1. acquisto di obbligazioni Grecia
5.30% 2026 in data 15.12.2009 per nominali euro 50.000; 2. acquisto di obbligazioni Grecia 5.30% 2016 in data 15.12.2009 per nominali euro
50.000; 3. acquisto di obbligazioni Grecia 4.70% 2017 in data 11.1.2010 per nominali euro 53.000; 4. acquisto di obbligazioni Grecia 5.30% 2016 in data
5.07.2011 per nominali euro 1.000; 5. acquisto di obbligazioni Grecia 5.30%
2016 in data 27.12.2011 per nominali euro 7.000; 6. acquisto di obbligazioni
Grecia 5.30% 2016 in data 27.12.2011 per nominali euro 1.000. Contestava che gli acquisti fossero stati indotti dall'addetto ai titoli e anche che essi fossero stati solo consigliati dal personale della banca, in quanto l'attrice, si era recata presso i locali della nell'unica occasione rappresentata dal CP_1 perfezionamento del contratto quadro e dalle successive profilature Mifid.
Evidenziava che l'acquisto delle obbligazioni era avvenuta in modo diretto e per autonome decisioni dell'attrice, senza alcun coinvolgimento consulenziale della , mediante il servizio di trading on line sulla base del “contratto CP_1 per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari rivolto ai clienti al dettaglio” (c.d. contratto quadro) stipulato in data 12.11.2009, del contratto di deposito titoli in data 12.11.2009 e del “contratto per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari” conseguente alla richiesta di attivazione del servizio di Trading online da parte di del 10.12.2009 . Aggiungeva che la banca Parte_1 aveva consegnato all'attrice il documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari e la strategia di esecuzione e trasmissione ordini in data 12.11.2009 e prima del perfezionamento dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 contratti, in data 12.11.2009, la aveva provveduto a richiedere CP_1 all'attrice le informazioni per la sua profilatura, ove questa ha espressamente dichiarato di avere conoscenze finanziarie generali poiché “nel mio corso di studi ho approfondito materie di specifico ambito finanziario” e di avere conoscenza delle principali caratteristiche di “strumenti di tipo obbligazionario semplice (come ad esempio titoli di Stato, obbligazioni…)
….”. L'attrice aveva confermato di avere conoscenze specifiche (e di avere quali fondi di informazione giornali, riviste, siti internet ecc. specializzati in materia di strumenti e prodotti finanziari) anche in sede di profilatura della cliente effettuata in data 10.6.2011. Argomentava che del tutto inconferente era la censura attorea riguardante la pretesa inadeguatezza delle operazioni per cui è causa, in quanto il requisito di adeguatezza delle operazioni di investimento si pone solo in caso di servizio di gestione patrimoniale e di consulenza, servizi dei quali non ha usufruito l'attrice per l'acquisto delle obbligazioni per cui è causa. Inoltre, essendosi trattato di operazioni di investimento poste in essere con il trading on line (e quindi per il c.d. execution only) la normativa di settore post Mifid (Reg. Intermediari n.
16190/2007, art. 43) non richiede alcuna valutazione di adeguatezza, né di appropriatezza delle operazioni. Nel caso di specie, le operazioni per cui è causa attenevano a obbligazioni acquistate direttamente dall'attrice sul mercato Euromot, ove erano negoziate e, comunque, erano appropriate tenuto conto di quanto dichiarato dall'attrice in sede di profilatura Mifid e dei precedenti acquisti, tutti con il medesimo grado di rischio, tra i quali BEI
9,125% 10/20Try, BEI 10,5% 12/17 DUAL, Italy 5,375% 6/33USD.
Allegava che già dall'aprile 2010 l'attrice era a conoscenza dell'abbassamento del rating delle obbligazioni Grecia e, dunque, già da allora avrebbe potuto venderle;
invece, aveva preferito continuare ad acquistare, per lucrarvi, sino la dicembre 2011. Deduceva che totalmente infondata era l'ultima censura sollevata da parte attrice con riguardo all'asserito scambio dei titoli per cui è causa con altri aventi un “valore nominale di € 74.000, scadenza tra i 10 e i 30 anni con cedole di rendimento mediamente più basse senza il preventivo consenso dell'attore anzi senza addirittura essere avvisata, operato peraltro in conflitto di interessi. Rilevava che la Repubblica greca aveva proposto un'offerta di scambio con riferimento alle obbligazioni dalla stessa emesse, tra le quali quelle per cui è causa, nonché la votazione di un piano di ristrutturazione del proprio debito. In tale contesto la aveva comunicato a tutti i clienti possessori delle CP_1 obbligazioni, tra cui anche l'attrice, l'iniziativa della Repubblica, che aveva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 posto le seguenti condizioni: “L'efficacia dello scambio è condizionata alla circostanza che le adesioni siano complessivamente formulate con riferimento ad almeno il 90% dell'intero ammontare del valore nominale delle vecchie obbligazioni. Qualora tale soglia non fosse raggiunta, ma venisse ugualmente superato il 75% del valore nominale delle vecchie obbligazioni, la Grecia si è riservata il diritto di procedere ugualmente al perfezionamento dello scambio.
Il piano di ristrutturazione del debito pubblico prevede, invece, la possibilità che la Grecia scambi, unilateralmente e con le modalità sopra esposte, tutti gli strumenti finanziari in circolazione elencati nel predetto Invitation
Memorandum, in modo da decurtare il proprio debito pubblico del 53,5%, allungando nel contempo la scadenza dei debiti…”. Dunque, non era stata la a scambiare i titoli dell'attrice e la era stata informata CP_1 Parte_1 che la Repubblica Greca, al raggiungimento di una certa percentuale di adesioni, avrebbe proceduto unilateralmente allo scambio, quindi allo scambio anche dei titoli dei non aderenti. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice.
Assunta la prova testimoniale, non accolta la richiesta di ctu sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Riguardo alle obbligazioni Grecia oggetto di giudizio, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta accertato che il rapporto che legava le parti era quello di mera ricezione e trasmissioni di ordini, quindi non di consulenza;
che agli atti vi è l'accordo quadro in data 12/12/2009 “per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari”, sottoscritto in seguito alla richiesta di attivazione del servizio di Trading online da parte di del Parte_1
10.12.2009. Il giudice, esaminata la documentazione prodotta dalla convenuta, rileva come all'attrice furono date tutte le informazioni con la relativa documentazione, tra cui “la Nota Informativa che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti di cui all'art. 31 del Regolamento Intermediari e successive modifiche ed integrazioni”. Risulta che l'attrice effettivamente aveva una pregressa operatività in obbligazioni e titoli di Stato, sostanzialmente coerente con gli investimenti oggetto di causa.
Tutte le operazioni di investimento in obbligazioni Grecia non hanno mai avuto per oggetto un rapporto di consulenza e/o di gestione del portafoglio;
gli investimenti in obbligazioni furono preceduti da adeguate profilazioni da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 parte della banca, con i vari questionari MIFID sottoscritte e non disconosciute dall'attrice; che l'investitore aveva maturato, anche con diverse pregresse operazioni, una buona conoscenza ed esperienza in materia finanziaria anche in strumenti complessi e rischiosi al pari delle obbligazioni
Grecia; che l'attrice aveva dichiarato di essere ben disposto ad affrontare - con l'investimento in obbligazioni Gracia - un rischio di perdite pur di ottenere un incremento del proprio capitale nel medio periodo. Sul punto, a nulla vale il rilievo attoreo per cui i moduli di profilatura sarebbero inattendibili in quanto conterrebbero solo una serie di domande e di risposte senza la sicurezza che l'investitore ne avesse compreso il significato e i conseguenti effetti. Invero è proprio dalle risposte fornite dall'investitore che la normativa di settore, con il sistema delle domande c.d. “chiuse”, impone agli intermediari finanziari di delineare il profilo di rischio dell'investitore, che è il modus operandi a cui per legge è tenuto qualsiasi istituto di credito.
L'istruttoria ha inoltre confermato come sia priva di fondamento la tesi attorea per cui l'attrice fu indotta con dolo o per proprio errore essenziale agli investimenti nelle obbligazioni oggetto di causa, che peraltro risultano non solo tutte appropriate avuto riguardo al profilo di rischio dell'investitore, ma anche adeguate, sebbene la banca non fosse tenuta a svolgere alcuna valutazione di adeguatezza, non avendo stipulato con il cliente un contratto di consulenza.
L'attrice ebbe ad impartire alla banca gli ordini di acquisto e/o di sottoscrizione conoscendo perfettamente le caratteristiche dei titoli che stava per acquistare, atteso che aveva già in precedenza acquistato titoli dal rischio similare e anche perché essa stessa ebbe a dichiarare - in ogni singolo ordine di acquisto - di essere stato informato dalla banca delle caratteristiche e dei relativi rischi e di aver letto le clausole che li riguardavano.
Con specifico riferimento alle obbligazioni Grecia, dagli ordini di acquisto e dalle relative schede finanziarie, debitamente sottoscritti dalla cliente e allo stesso consegnati, risultano chiaramente il codice ISIN dell'emissione, dal quale l'investitore era in grado di risalire a tutte le informazioni relative al prodotto finanziario acquistato, la classe sintetica di rischio e la modalità di smobilizzo, il rating e ogni altra più approfondita informazione tecnica. Inoltre negli ordini di acquisto l'attrice ebbe a dichiarare espressamente di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono. Svuotare di significato siffatte dichiarazioni scritte, in mancanza di circostanze oggettive, specifiche e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 concrete idonee a metterne in dubbio la corrispondenza alla realtà, significherebbe svuotare di significato la normativa di settore e quella che più in generale regola la materia contrattuale.
Non fondate ed irrilevanti giuridicamente sono dunque le perplessità sollevate dal ctu in ordine alla presunta omessa informazione da parte della banca riguardo al fatto che i titoli complessi non sono adatti ad una clientela al dettaglio, non specificando in cosa consistesse la complessità dello strumento e non fornendo informazioni più chiare ed approfondite sulle caratteristiche del titolo. Invero, da una parte tali omissioni si scontrano con le su richiamate informazioni contenute negli ordini di acquisto e relative schede finanziarie nonché con le dichiarazioni confessorie dell'investitore. Né fu la a scambiare i titoli dell'attrice, atteso che la CP_1 Parte_1 fu informata che la Repubblica Greca aveva avvisato gli investitori in
[...] proprie obbligazioni che al raggiungimento di una certa percentuale di adesioni, avrebbe proceduto unilateralmente allo scambio, quindi allo scambio anche dei titoli dei non aderenti all'offerta.
Considerati gli oscillamenti della giurisprudenza in materia e le difficoltà interpretative della normativa di settore e i mutamenti delle indicazioni imposte agli intermediari finanziari, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate.
Così deciso in data 4/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: annullamento – risoluzione - risarcimento danni da intermediazione nell'acquisto di prodotti finanziari
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Lambiasi, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Nicolini, come CP_1 da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2023, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/10/2017 Parte_1 esponeva di aver acquistato obbligazioni Grecia per un importo complessivo di euro 162.000,00 nell'arco temporale tra il 15.12.2009 e il 12.1.2010 su consiglio dell'addetto titoli della il quale le aveva garantito la CP_1 bontà e la certezza dell'investimento. Allegava che successivamente la banca aveva scambiato i titoli acquistati dall'attrice con altri titoli aventi valore nominale di euro 74.000,00 ed il tutto senza il consenso dell'attrice e senza che la banca avesse raccolto dalla risparmiatrice tutte le informazioni previste dalla MIFID sugli obiettivi di investimento e senza segnalare alla cliente l'inadeguatezza delle operazioni di investimento. Per tali motivi chiedeva al giudice di annullare i contratti di acquisto delle obbligazioni per errore essenziale e/o dolo, dichiarare nulli per violazione di norme imperative e di condannare la alla restituzione delle somme investite, oltre spese, CP_1 commissioni, imposte, interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, chiedeva di dichiarare la risoluzione dei contratti per grave inadempimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 della convenuta, con condanna della stessa alla restituzione delle somme incassate, commissioni e spese, imposte oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via alternativa, accertate le violazioni di legge compiute dalla convenuta banca nella fase precontrattuale del collocamento del prodotto finanziario o l'inadempimento agli obblighi contrattali, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, anche ai sensi dell'art. 2043
c.c. o con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che Controparte_1
l'attrice ebbe ad acquistare le obbligazioni Grecia in sei tranches dal
15.12.2009 al 27.12.2011 e segnatamente:
1. acquisto di obbligazioni Grecia
5.30% 2026 in data 15.12.2009 per nominali euro 50.000; 2. acquisto di obbligazioni Grecia 5.30% 2016 in data 15.12.2009 per nominali euro
50.000; 3. acquisto di obbligazioni Grecia 4.70% 2017 in data 11.1.2010 per nominali euro 53.000; 4. acquisto di obbligazioni Grecia 5.30% 2016 in data
5.07.2011 per nominali euro 1.000; 5. acquisto di obbligazioni Grecia 5.30%
2016 in data 27.12.2011 per nominali euro 7.000; 6. acquisto di obbligazioni
Grecia 5.30% 2016 in data 27.12.2011 per nominali euro 1.000. Contestava che gli acquisti fossero stati indotti dall'addetto ai titoli e anche che essi fossero stati solo consigliati dal personale della banca, in quanto l'attrice, si era recata presso i locali della nell'unica occasione rappresentata dal CP_1 perfezionamento del contratto quadro e dalle successive profilature Mifid.
Evidenziava che l'acquisto delle obbligazioni era avvenuta in modo diretto e per autonome decisioni dell'attrice, senza alcun coinvolgimento consulenziale della , mediante il servizio di trading on line sulla base del “contratto CP_1 per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari rivolto ai clienti al dettaglio” (c.d. contratto quadro) stipulato in data 12.11.2009, del contratto di deposito titoli in data 12.11.2009 e del “contratto per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari” conseguente alla richiesta di attivazione del servizio di Trading online da parte di del 10.12.2009 . Aggiungeva che la banca Parte_1 aveva consegnato all'attrice il documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari e la strategia di esecuzione e trasmissione ordini in data 12.11.2009 e prima del perfezionamento dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 contratti, in data 12.11.2009, la aveva provveduto a richiedere CP_1 all'attrice le informazioni per la sua profilatura, ove questa ha espressamente dichiarato di avere conoscenze finanziarie generali poiché “nel mio corso di studi ho approfondito materie di specifico ambito finanziario” e di avere conoscenza delle principali caratteristiche di “strumenti di tipo obbligazionario semplice (come ad esempio titoli di Stato, obbligazioni…)
….”. L'attrice aveva confermato di avere conoscenze specifiche (e di avere quali fondi di informazione giornali, riviste, siti internet ecc. specializzati in materia di strumenti e prodotti finanziari) anche in sede di profilatura della cliente effettuata in data 10.6.2011. Argomentava che del tutto inconferente era la censura attorea riguardante la pretesa inadeguatezza delle operazioni per cui è causa, in quanto il requisito di adeguatezza delle operazioni di investimento si pone solo in caso di servizio di gestione patrimoniale e di consulenza, servizi dei quali non ha usufruito l'attrice per l'acquisto delle obbligazioni per cui è causa. Inoltre, essendosi trattato di operazioni di investimento poste in essere con il trading on line (e quindi per il c.d. execution only) la normativa di settore post Mifid (Reg. Intermediari n.
16190/2007, art. 43) non richiede alcuna valutazione di adeguatezza, né di appropriatezza delle operazioni. Nel caso di specie, le operazioni per cui è causa attenevano a obbligazioni acquistate direttamente dall'attrice sul mercato Euromot, ove erano negoziate e, comunque, erano appropriate tenuto conto di quanto dichiarato dall'attrice in sede di profilatura Mifid e dei precedenti acquisti, tutti con il medesimo grado di rischio, tra i quali BEI
9,125% 10/20Try, BEI 10,5% 12/17 DUAL, Italy 5,375% 6/33USD.
Allegava che già dall'aprile 2010 l'attrice era a conoscenza dell'abbassamento del rating delle obbligazioni Grecia e, dunque, già da allora avrebbe potuto venderle;
invece, aveva preferito continuare ad acquistare, per lucrarvi, sino la dicembre 2011. Deduceva che totalmente infondata era l'ultima censura sollevata da parte attrice con riguardo all'asserito scambio dei titoli per cui è causa con altri aventi un “valore nominale di € 74.000, scadenza tra i 10 e i 30 anni con cedole di rendimento mediamente più basse senza il preventivo consenso dell'attore anzi senza addirittura essere avvisata, operato peraltro in conflitto di interessi. Rilevava che la Repubblica greca aveva proposto un'offerta di scambio con riferimento alle obbligazioni dalla stessa emesse, tra le quali quelle per cui è causa, nonché la votazione di un piano di ristrutturazione del proprio debito. In tale contesto la aveva comunicato a tutti i clienti possessori delle CP_1 obbligazioni, tra cui anche l'attrice, l'iniziativa della Repubblica, che aveva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 posto le seguenti condizioni: “L'efficacia dello scambio è condizionata alla circostanza che le adesioni siano complessivamente formulate con riferimento ad almeno il 90% dell'intero ammontare del valore nominale delle vecchie obbligazioni. Qualora tale soglia non fosse raggiunta, ma venisse ugualmente superato il 75% del valore nominale delle vecchie obbligazioni, la Grecia si è riservata il diritto di procedere ugualmente al perfezionamento dello scambio.
Il piano di ristrutturazione del debito pubblico prevede, invece, la possibilità che la Grecia scambi, unilateralmente e con le modalità sopra esposte, tutti gli strumenti finanziari in circolazione elencati nel predetto Invitation
Memorandum, in modo da decurtare il proprio debito pubblico del 53,5%, allungando nel contempo la scadenza dei debiti…”. Dunque, non era stata la a scambiare i titoli dell'attrice e la era stata informata CP_1 Parte_1 che la Repubblica Greca, al raggiungimento di una certa percentuale di adesioni, avrebbe proceduto unilateralmente allo scambio, quindi allo scambio anche dei titoli dei non aderenti. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice.
Assunta la prova testimoniale, non accolta la richiesta di ctu sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Riguardo alle obbligazioni Grecia oggetto di giudizio, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta accertato che il rapporto che legava le parti era quello di mera ricezione e trasmissioni di ordini, quindi non di consulenza;
che agli atti vi è l'accordo quadro in data 12/12/2009 “per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari”, sottoscritto in seguito alla richiesta di attivazione del servizio di Trading online da parte di del Parte_1
10.12.2009. Il giudice, esaminata la documentazione prodotta dalla convenuta, rileva come all'attrice furono date tutte le informazioni con la relativa documentazione, tra cui “la Nota Informativa che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti di cui all'art. 31 del Regolamento Intermediari e successive modifiche ed integrazioni”. Risulta che l'attrice effettivamente aveva una pregressa operatività in obbligazioni e titoli di Stato, sostanzialmente coerente con gli investimenti oggetto di causa.
Tutte le operazioni di investimento in obbligazioni Grecia non hanno mai avuto per oggetto un rapporto di consulenza e/o di gestione del portafoglio;
gli investimenti in obbligazioni furono preceduti da adeguate profilazioni da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 parte della banca, con i vari questionari MIFID sottoscritte e non disconosciute dall'attrice; che l'investitore aveva maturato, anche con diverse pregresse operazioni, una buona conoscenza ed esperienza in materia finanziaria anche in strumenti complessi e rischiosi al pari delle obbligazioni
Grecia; che l'attrice aveva dichiarato di essere ben disposto ad affrontare - con l'investimento in obbligazioni Gracia - un rischio di perdite pur di ottenere un incremento del proprio capitale nel medio periodo. Sul punto, a nulla vale il rilievo attoreo per cui i moduli di profilatura sarebbero inattendibili in quanto conterrebbero solo una serie di domande e di risposte senza la sicurezza che l'investitore ne avesse compreso il significato e i conseguenti effetti. Invero è proprio dalle risposte fornite dall'investitore che la normativa di settore, con il sistema delle domande c.d. “chiuse”, impone agli intermediari finanziari di delineare il profilo di rischio dell'investitore, che è il modus operandi a cui per legge è tenuto qualsiasi istituto di credito.
L'istruttoria ha inoltre confermato come sia priva di fondamento la tesi attorea per cui l'attrice fu indotta con dolo o per proprio errore essenziale agli investimenti nelle obbligazioni oggetto di causa, che peraltro risultano non solo tutte appropriate avuto riguardo al profilo di rischio dell'investitore, ma anche adeguate, sebbene la banca non fosse tenuta a svolgere alcuna valutazione di adeguatezza, non avendo stipulato con il cliente un contratto di consulenza.
L'attrice ebbe ad impartire alla banca gli ordini di acquisto e/o di sottoscrizione conoscendo perfettamente le caratteristiche dei titoli che stava per acquistare, atteso che aveva già in precedenza acquistato titoli dal rischio similare e anche perché essa stessa ebbe a dichiarare - in ogni singolo ordine di acquisto - di essere stato informato dalla banca delle caratteristiche e dei relativi rischi e di aver letto le clausole che li riguardavano.
Con specifico riferimento alle obbligazioni Grecia, dagli ordini di acquisto e dalle relative schede finanziarie, debitamente sottoscritti dalla cliente e allo stesso consegnati, risultano chiaramente il codice ISIN dell'emissione, dal quale l'investitore era in grado di risalire a tutte le informazioni relative al prodotto finanziario acquistato, la classe sintetica di rischio e la modalità di smobilizzo, il rating e ogni altra più approfondita informazione tecnica. Inoltre negli ordini di acquisto l'attrice ebbe a dichiarare espressamente di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono. Svuotare di significato siffatte dichiarazioni scritte, in mancanza di circostanze oggettive, specifiche e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 concrete idonee a metterne in dubbio la corrispondenza alla realtà, significherebbe svuotare di significato la normativa di settore e quella che più in generale regola la materia contrattuale.
Non fondate ed irrilevanti giuridicamente sono dunque le perplessità sollevate dal ctu in ordine alla presunta omessa informazione da parte della banca riguardo al fatto che i titoli complessi non sono adatti ad una clientela al dettaglio, non specificando in cosa consistesse la complessità dello strumento e non fornendo informazioni più chiare ed approfondite sulle caratteristiche del titolo. Invero, da una parte tali omissioni si scontrano con le su richiamate informazioni contenute negli ordini di acquisto e relative schede finanziarie nonché con le dichiarazioni confessorie dell'investitore. Né fu la a scambiare i titoli dell'attrice, atteso che la CP_1 Parte_1 fu informata che la Repubblica Greca aveva avvisato gli investitori in
[...] proprie obbligazioni che al raggiungimento di una certa percentuale di adesioni, avrebbe proceduto unilateralmente allo scambio, quindi allo scambio anche dei titoli dei non aderenti all'offerta.
Considerati gli oscillamenti della giurisprudenza in materia e le difficoltà interpretative della normativa di settore e i mutamenti delle indicazioni imposte agli intermediari finanziari, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate.
Così deciso in data 4/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6